Ai fini dell’ammissione alla semilibertà

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 18 novembre 2019, n. 46629

Massima estrapolata:

Ai fini dell’ammissione alla semilibertà, la condizione della espiazione di almeno metà della pena, prevista dall’art. 50, comma secondo, ord. pen., postula, nel caso di commissione di nuovi reati nel corso dell’esecuzione, che detta metà venga calcolata sul cumulo costituito dalla pena residua da scontare e da quella inflitta per il nuovo reato, con decorrenza non dall’inizio dell’esecuzione per i reati precedentemente commessi, ma dalla data di commissione del nuovo reato.

Sentenza 18 novembre 2019, n. 46629

Data udienza 25 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPPUCCIO DANIELE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 maggio 2019 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza di ammissione di (OMISSIS) alla misura alternativa alla detenzione della semiliberta’ ritenendo insussistente il requisito dell’avvenuta espiazione della meta’ della pena previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2.
In proposito, ha rilevato che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone il 9 gennaio 2018 e’ strutturato, in considerazione della commissione, da parte del condannato ed in corso di esecuzione della pena, di due reati di evasione, risalenti, rispettivamente, al 6 agosto 1997 ed al 10 giugno 2000, in tre cumuli parziali, con applicazione del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p..
Essendo, alla data dell’1 aprile 2014, gia’ state espiate, salvo un periodo residuo di dieci mesi e due giorni di reclusione, le pene inserite nei primi due cumuli, sono, in atto, in esecuzione le pene comprese nel terzo ed ultimo cumulo, calcolate in complessivi diciassette anni, dieci mesi e ventinove giorni di reclusione, ed il residuo sopra indicato.
Cosi’ determinata la pena espianda in diciotto anni, nove mesi ed un giorno, il Tribunale di sorveglianza ha stimato che la meta’ della pena in corso di espiazione e’ pari a nove anni, quattro mesi e quindici giorni, periodo non ancora decorso, pure tenendo conto della liberazione anticipata riconosciuta, a partire dall’1 aprile 2014, nella complessiva misura di trecentosessanta giorni.
Ha, pertanto, rigettato l’istanza disattendendo l’opposta prospettazione difensiva, volta a calcolare l’avvenuta espiazione di meta’ della pena avuto riguardo, da un canto, all’intera pena risultante dal cumulo complessivo, nel caso di specie pari a ventotto anni, nove mesi e ventitre’ giorni di reclusione, e, dall’altro, della sommatoria tra presofferto e pena espiata, stimata, dopo l’imputazione della liberazione anticipata gia’ riconosciuta, in quindici anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, arco temporale idoneo a consentire l’ammissione di (OMISSIS) alla semiliberta’.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con il ministero dell’avv. (OMISSIS), deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la soluzione adottata dal Tribunale di sorveglianza contraddice il principio secondo cui le condanne gia’ espiate possono essere incluse nel cumulo quando tale operazione si risolva a vantaggio del condannato ed invoca l’applicazione dell’indirizzo ermeneutico, in passato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimita’, in forza del quale “Nel caso di espiazione di una pena unica cumulata, derivante dalla unificazione di una pluralita’ di pene e dall’inserimento nell’unico cumulo di una pluralita’ di cumuli parziali (in conseguenza della commissione in tempi diversi dei reati per i quali il soggetto ha riportato condanna e della non imputabilita’ della pena gia’ espiata ad un reato commesso in epoca successiva), deve aversi riguardo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno della condizione costituita dall’avvenuta espiazione di almeno meta’ della pena (nella specie in funzione dell’ammissione alla semiliberta’, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 dell’ordinamento penitenziario), alla intera pena da espiare, indipendentemente dalla circostanza che nell’effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p., comma 1, n. 1, richiamato dal successivo articolo 80” (Sez. 1, n. 837 del 27/02/1993, Di Girolamo, Rv. 193632).
Lamenta, ulteriormente, che in relazione al terzo cumulo non sia stato applicato il criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p., come peraltro riconosciuto da altro giudice dell’esecuzione, adito ai sensi degli articoli 660 e 670 c.p.p., con ordinanza del 24 agosto 2018, della quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia non ha tenuto conto.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. (OMISSIS), raggiunto da una pluralita’ di condanne per reati di varia natura, ha commesso, durante l’espiazione delle pene e, precisamente, il (OMISSIS), due reati di evasione.
In sede esecutiva, si e’, pertanto, proceduto alla predisposizione di tre cumuli parziali in ossequio al principio, costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui “In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena gia’ espiata in custodia cautelare o della pena di cui e’ cessata l’esecuzione” (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966).
3. (OMISSIS), nel presentare istanza di ammissione alla semiliberta’, ha sostenuto, in ossequio all’indirizzo ermeneutico recepito dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 837 del 27/02/1993, che la verifica del requisito, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2, dell’espiazione di almeno meta’ della pena avrebbe dovuto essere verificata assumendo, quale parametro di riferimento, l’intera pena da scontare, risultante dalla sommatoria dei tre cumuli parziali.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di impostazione non condivisibile, per le ragioni convenientemente esplicate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, la cui decisione trova, peraltro, conforto in altro orientamento giurisprudenziale, consolidatosi presso la Corte di cassazione gia’ dagli anni immediatamente successivi alla pronunzia evocata dal ricorrente e mai piu’ messo in discussione, stando al quale “Ai fini dell’ammissione alla semiliberta’, la condizione costituita, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, dalla espiazione di almeno meta’ della pena postula, nel caso di commissione di nuovi reati nel corso dell’esecuzione, che detta meta’ venga calcolata, con decorrenza dalla data di commissione del nuovo reato, sul cumulo costituito da quella che era, all’epoca, la residua pena da espiare piu’ la pena inflitta per il nuovo reato, dovendosi escludere che possa invece continuare a farsi riferimento, come data di decorrenza, a quella dell’inizio dell’esecuzione per i reati precedentemente commessi” (Sez. 1, n. 3612 del 27/05/1996, Marino, Rv. 205684; Sez. 1, n. 3916 del 04/06/1996, Grandinetti, Rv. 205611; Sez. 1, n. 1916 del 04/05/1992, Picchiura, Rv. 190526).
3.1. L’impostazione propugnata dal ricorrente si pone, peraltro, in insanabile contrasto con le ragioni che presiedono alla scissione del cumulo nel caso di commissione di reati in corso di espiazione e, piu’ specificamente, con quelle sottese alla determinazione nella meta’ della pena del periodo minimo al cui decorso e’ condizionata l’ammissione alla misura alternativa alla detenzione.
Posto, invero, che la semiliberta’ presuppone, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 4, l’accertamento, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, delle condizioni per il graduale reinserimento del soggetto della societa’, appare evidente che la nuova rottura del patto sociale costituita dalla commissione di un reato in costanza di espiazione della pena irrogata ad altro titolo impone, in uno alla scissione del cumulo, l’adozione di un criterio che ancori la verifica dei progressi alle piu’ recenti manifestazioni criminali.
Ha buon gioco, sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza nel rimarcare che, riferendosi il terzo cumulo parziale, per la quasi totalita’, a reati commessi tra il 2004 e (OMISSIS), data di sua decorrenza, sarebbe irragionevole computare, ai fini di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2, periodi detentivi di gran lunga precedenti che, deve logicamente inferirsi, non hanno prodotto lo sperato effetto rieducativo.
3.2. Priva di pregio e’, del pari, l’ulteriore doglianza, vertente sull’omessa applicazione, con riferimento al terzo cumulo parziale, del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p..
Sul punto, va, in primo luogo, ricordato che, per conforme indirizzo ermeneutico, “In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall’articolo 78 c.p. non opera nel caso disciplinato dal successivo articolo 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio e’ applicabile, nell’ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta” (Sez. 1, n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302).
Tale aspetto, che e’ stato comunque devoluto, secondo quanto indicato dallo stesso ricorrente, ad altra autorita’ giudiziaria, non influisce sull’oggetto dell’istanza – l’ammissione di (OMISSIS) al regime della semiliberta’ – in quanto insuscettibile di determinare una riduzione della pena da eseguire di ampiezza sufficiente a soddisfare la condizione postulata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2, sicche’ ineccepibile si palesa, anche sotto questo versante, il formulato giudizio di insussistenza del prescritto requisito cronologico.
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, primo periodo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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