Ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 aprile 2021| n. 14560.

Ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi poi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito ex articolo 192, comma 2, del codice di procedura penale.

Sentenza|19 aprile 2021| n. 14560

Data udienza 21 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Tentata rapina aggravata – Concorso – Gravi indizi di colpevolezza – Misura cautelare – Elemento probatorio idoneo a fondare un motivato giudizio di colpevolezza – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierlui – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 9-28.9.2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 9-28.9.2020, il Tribunale di Napoli, respingendo l’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS), ha confermato l’ordinanza con cui il GIP di Napoli-Nord aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentata rapina aggravata in concorso (con (OMISSIS)) ai danni del distributore ” (OMISSIS)” di (OMISSIS) nonche’ le relative esigenze cautelari;
2. ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) lamentando:
2.1 vizio di motivazione in relazione all’articolo 273 c.p.p.: richiamati i limiti di impugnabilita’ in cassazione dei provvedimenti cautelari personali segnala che, tuttavia, la motivazione di quello in esame e’ manifestamente illogica in quanto la certezza della identificazione del (OMISSIS) e’ stata desunta dal Tribunale dal fatto che costui si accompagnasse al (OMISSIS) quanto quest’ultimo venne tratto in arresto in data 14.12.2019; aggiunge che, come risulta dall’allegato verbale di arresto, il (OMISSIS) sarebbe stato riconosciuto nel giovane che, in compagnia del (OMISSIS), si era dato alla fuga e che era stato identificato perche’, girandosi per guardarsi alle spalle, gli si era sfilato il cappuccio della tuta per qualche secondo; rileva che tale riconoscimento, per la sua genericita’ e labilita’, non aveva nemmeno consentito di denunciare il (OMISSIS) per il fatto per il quale il (OMISSIS) era stato successivamente processato; segnala che il rinvenimento, nella abitazione del (OMISSIS), di un paio di scarpe di marca e tipo comunissimi, non poteva rappresentare un indizio idoneo a fondare la adozione della misura;
3. in data 5.12.2020 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8: richiamata la nozione di indizio di colpevolezza rilevante in sede cautelare ed i limiti di apprezzamento in sede di legittimita’, ha segnalato che nel caso di specie i giudici del riesame hanno valutato il quadro indiziario disegnato dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini ivi compreso il giudizio di corrispondenza espresso dal consulente in sede di valutazione antropometrica e la genericita’ del ricorso che non si conformato ai termini del sindacato e dei motivi suscettibili di essere vagliati in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Il Tribunale ha respinto il riesame proposto nell’interesse di (OMISSIS) contro l’ordinanza del GIP di Napoli Nord impugnato dalla difesa che, nel corso della discussione orale, aveva incentrato le sue considerazioni esclusivamente sul piano della insussistenza dei gravi indizi di reita’ a carico del ricorrente.
I giudici del riesame, dunque, hanno in primo luogo evidenziato che gli elementi indiziari a carico del (OMISSIS) erano riconducibili, essenzialmente, alle indagini svolte dalla PG (Commissariato di Giugliano-Villaricca), alla consulenza antropometrica ed al procedimento penale che aveva portato all’arresto del (OMISSIS) in data 14.12.2019.
I fatti riguardavano la tentata rapina in danno del distributore di benzina ” (OMISSIS)” di (OMISSIS) dove, alle ore 18.50 del 10.12.2019, tre uomini (tutti travisati) erano giunti a bordo di una moto BMW (tg. (OMISSIS)); due di loro (uno armato di pistola) erano scesi dal mezzo ma gli addetti all’impianto erano immediatamente fuggiti ed i malviventi erano stati messi un fuga dai colpi di arma da fuoco che erano stati esplosi dagli addetti alla vigilanza privata.
Dalle immagini del circuito di videosorveglianza era stato possibile ricavare la targa della moto che era risultata provento di furto commesso non prima del 7.12.2019, quando cioe’ il proprietario la aveva vista dove era stata l’ultima volta parcheggiata.
Dopo appena quattro giorni dalla rapina il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano stati intercettati a bordo della stessa moto quando il (OMISSIS), avvedutosi della presenza dei poliziotti, era scappato mentre (OMISSIS) era stato tratto in arresto per il delitto di tentata rapina in danno della Pizzeria “(OMISSIS)” e, all’esito, condannato per il solo delitto di ricettazione.
Presso l’abitazione del (OMISSIS) era stata rinvenuta la giacca di una tuta Adidas con il logo della squadra di calcio del Manchester United, normalmente abbinata dei pantaloni in tutto simili a quelli indossati da uno dei rapinatori ripresi presso il distributore ” (OMISSIS)”; a casa del (OMISSIS), invece, era stato rinvenuto un paio di scarpe di marca Adidas dello stesso modello e colore di quelle indossate da un altro dei rapinatori in occasione della tentata rapina in (OMISSIS).
Il Tribunale ha richiamato inoltre gli esiti della consulenza antropometrica che aveva concluso nel senso della “adeguata corrispondenza” dei due con i giovani che erano scesi dalla moto per consumare la rapina ai danni della stazione di servizio.
In definitiva, secondo i giudici del riesame, a carico del (OMISSIS) (come del (OMISSIS)), militavano una serie di elementi indiziari tra loro univocamente convergenti: la disponibilita’ della medesima moto con cui i rapinatori erano giunti presso il distributore ” (OMISSIS)”; la fuga del (OMISSIS), deponente per la conoscenza della origine illecita del mezzo; il rinvenimento degli indumenti sopra descritti in tutto corrispondenti a quelli indossati dai rapinatori appena quattro giorni prima.
2. Il ricorso si risolve in considerazioni concernenti la messa in dubbio del “riconoscimento” del (OMISSIS) effettuato dagli operanti intervenuti presso la Pizzeria “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e la equivocita’ del rinvenimento di un paio di scarpe (la cui corrispondenza per marca e modello a quelle indossate da uno dei rapinatori non e’ controversa) la cui comune diffusione non consentirebbe, a detta della difesa, di qualificare il dato spendibile in termini indiziari nemmeno sotto il profilo cautelare.
Si tratta, in definitiva, di censure che attengono alla consistenza ed allo “spessore” degli indizi ovvero, per quanto concerne il primo, alla attendibilita’ del dato probatorio.
3. Non e’ inutile ribadire i limiti alla sindacabilita’, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla liberta’ personale; e’ infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
La richiesta di riesame – ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico – ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validita’ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell’articolo 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali e’ subordinata la legittimita’ del provvedimento coercitivo; in particolare, si e’ evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all’articolo 546 c.p.p., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non gia’ su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all’accertamento non della responsabilita’, bensi’ di una qualificata probabilita’ di colpevolezza (cfr., Cass. SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino).
Il ricorso con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e’ ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, Di Iasi; Cass. Pen., 2, 17.5.2017 n. 31.553, Paviglianiti).
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimita’, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non gia’ la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’articolo 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, e’ sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilita’ sulla responsabilita’ dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama dell’articolo 192 c.p.p., i commi 3 e 4 ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, – che, oltre alla gravita’, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba).
Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e’ censurabile in sede di legittimita’ solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti).
Il Tribunale ha mostrato di prendere in considerazione tutti gli elementi indiziari acquisiti fornendone una lettura non illogica e, soprattutto, complessiva e coordinata che, quantomeno in questa fase, consente di sorreggere in termini congrui ed esaustivi, l’apprezzamento operato ai fini della affermazione della probabile responsabilita’.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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