Consiglio di Stato, Sentenza|24 marzo 2022| n. 2163.
Ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite e presenti all’udienza in camera di consiglio – della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.
Sentenza|24 marzo 2022| n. 2163. Ai fini della validità della sentenza in forma semplificata
Data udienza 17 marzo 2022
Integrale
Tag- parola chiave: Processo amministrativo – Definizione – Sentenza in forma semplificata – Presupposti di validità – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2022, proposto da At. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ma. Es., Va. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Es. in Roma, (…);
contro
Li. Ve. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Fa., Fe. Sc., An. Ma. Ni., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fe. Sc. in Roma, via (…);
Et. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M.B. Gr. S.C.A.R.L. Rti e in proprio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima n. 94/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Li. Ve. Società Cooperativa e di Et. S.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Ci., Gu. su delega di Es., Fa., Sc., Pe.;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza qui impugnata, emessa in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso:
– il provvedimento prot. n. 190941 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto: “Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro con unico operatore, del servizio di lettura dei contatori dell’acqua nei comuni gestiti da Et. S.p.A. Lotto 1 Area Padovana – CIG n. 8614001280 (C1G Master) Lotto 2 Area Bassanese – CIG n. 861400669F Aggiudicazione efficace e richiesta documentazione per stipula contratto”;
– il provvedimento del 16 agosto 2021 con cui la stazione appaltante ha comunicato ad Athena di essere risultata seconda miglior offerente nonché l’aggiudicazione del servizio in favore del costituendo RTI orizzontale tra Li. Ve. e M.B. Gr., condizionata all’esito positivo della verifica dei requisiti di ammissione alla gara;
– la determinazione n. 149 dell’11 agosto 2021 con cui Et. S.p.a. ha disposto l’aggiudicazione al costituendo RTI orizzontale tra Li. Ve. e M.B. Gr.;
– e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il RTI Li. Ve./M.B. Gr. nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente pecuniario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ricorrente, deducendo, oltre a specifici motivi riguardanti il merito della controversia, anche la nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a., avendo il T.A.R. pronunciato decisione in forma semplificata in esito all’udienza cautelare del 12 gennaio 2022, omettendo il preavviso alle parti costituite in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2022, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Merita accoglimento il motivo d’appello, con il quale è dedotta la violazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di primo grado, per mancato avviso alle parti costituite, della possibilità di definire la sentenza in forma semplificata, all’udienza fissata per la decisione sull’istanza cautelare.
5. Secondo consolidato orientamento (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2018 n. 2405, Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201), ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite – e presenti all’udienza in camera di consiglio – della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.
6. In esito all’esame del verbale d’udienza del 12 gennaio 2022 rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, deve escludersi che, nel caso qui esaminato, le regole processuali sopra enunciate abbiano trovato applicazione, in quanto nel verbale manca qualsiasi attestazione relativa all’avvenuta audizione delle parti costituite e comparse in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi riportata unicamente la frase “Il Collegio si riserva di provvedere”.
6. Non rilevano le formule utilizzate nella stesura della sentenza che possono essere frutto di un incolpevole errore materiale. Quel che rileva è il verbale di udienza che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; id., 7 febbraio 2011, n. 815).
7. A fronte del rilevato difetto di procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente in primo grado, a norma dell’art. 105, comma 1, c.p.a., s’impone l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al primo giudice. Vista la natura pregiudiziale di tale statuizione in rito, resta impedito l’ingresso delle questioni di merito dedotte con gli altri motivi di gravame.
8. Tenuto conto delle ragioni d’annullamento della sentenza, si ravvisano i presupposti per dichiarare le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al primo giudice.
Dichiara le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere
Gianluca Rovelli – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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