Ai fini della validità della contestazione della violazione stradale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31818.

La massima estrapolata:

Nè il Codice della strada né il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione prevedono che il verbale di accertamento della prosecuzione della marcia del veicolo con attraversamento di incrocio nonostante il semaforo indicasse la luce rossa, stilato sulla base della rilevazione automatica dell’infrazione, contenga a pena di nullità l’attestazione che l’apparecchio usato sia stato sottoposto a controllo periodico di taratura e funzionalità. Ai fini della validità della contestazione della violazione stradale è infatti sufficiente che lo strumento, come nel caso di specie, sia stato debitamente omologato. Invero, la sentenza della Consulta n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 45 comma 6, Dlgs 285/1992, si applica per le sole apparecchiature deputate al controllo del superamento dei limiti di velocità.

Ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31818

Data udienza 12 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4918/2018 R.G. proposto da
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA, in persona della Commissione straordinaria, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2017, depositata in data 23.11.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.9.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2017.
(OMISSIS) ha depositato controricorso e memoria illustrativa. La (OMISSIS) aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Locri avverso il verbale n. (OMISSIS), con cui le era stata cointestata la violazione del Decreto Legislativo n.. 285 del 1992, articolo 41 e articolo 146 comma 3, per aver, in data 20.9.2015, proseguito la marcia attraversando l’incrocio ubicato nella locale (OMISSIS), nonostante il semaforo indicasse la luce rossa, imponendo di arrestare il veicolo. L’infrazione era stata rilevata automaticamente e documentata con foto mediante un’apparecchiatura a postazione fissa, tipo Photored F17D, omologata con decreto n. 47017/2009.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, con pronuncia integralmente riformata dal Tribunale.
Il giudice di secondo grado ha dichiarato illegittima la sanzione, non avendo l’amministrazione provato di aver sottoposto l’apparecchiatura di rilevazione dell’infrazione al controllo periodico di funzionalita’ e taratura, opinando che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2015, con cui e’ stato dichiarato illegittimo l’intero articolo 45 C.d.S., comma 6, “tutte le apparecchiature deputate all’accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l’illegittimita’ della sanzione, in quanto l’assenza di tali verifiche e’ suscettibile di pregiudicarne l’affidabilita’ metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione”.
Con ordinanza interlocutoria n. 6894/2019 la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia a sezioni unite riguardante le conseguenze del deposito telematico della sentenza impugnata, privo di attestazione di conformita’ all’originale da parte del difensore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione di improcedibilita’ del ricorso, rilevata d’ufficio con ordinanza interlocutoria n. 6894/2019, e’ superata alla luce dell’insegnamento della pronuncia a sezioni unite n. 8312/2019, dato che la conformita’ della copia all’originale non e’ stata oggetto di disconoscimento da parte della controricorrente e che il Comune ha depositato l’attestazione di conformita’ all’originale della copia analogica della sentenza impugnata, primo dello svolgimento dell’adunanza camerale.
2. Non meritano adesione le censure di inammissibilita’ del ricorso, riproposte dalla resistente nella memoria illustrativa.
L’impugnazione attinge, in maniera analitica e tutt’altro che oscura, e con entrambi i motivi, profili strettamente giuridici, con i pertinenti richiami normativi e giurisprudenziali, senza mostrare alcun deficit di specificita’, non risolvendosi inoltre nella richiesta di un’inammissibile revisione del ragionamento decisorio del tribunale riguardo al merito, ma sollevando una questione riconducibile ad una delle tassative tipologie dei vizi contemplati dall’articolo 360 c.p.c..
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, articolo 41, e articolo 146, comma 3, , in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di appello, i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocita’, non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. n. 273 del 1991.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 2699, 2700 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che fosse onere dell’amministrazione dimostrare il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fotografica, per contro gia’ attestata dal verbale di accertamento dell’infrazione, dalla certificazione di conformita’ con indicazione del prototipo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dal certificato di collaudo oggetto del verbale del 17.9.2015.
4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Erroneamente il tribunale ha ritenuto che la pronuncia di parziale incostituzionalita’ dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, abbia comportato l’obbligo dell’amministrazione di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalita’ tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (non solo quelli impiegati per l’accertamento dell’eventuale superamento dei limiti di velocita’), e cio’ sull’assunto secondo cui sarebbe irragionevole “un sistema che consenta di dare certezza giuridica ed inoppugnabilita’ ad accertamenti irripetibili svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza ed il loro funzionamento siano soggetti a verifica anche a distanza di lustri”.
Per orientamento di questa Corte, da cui non si ha motivo di dissentire, la sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 ha invece riguardato le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ (Cass. 10458/2019).
Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che ne’ il codice della strada, ne’ il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione devono contenere, a pena di nullita’, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacche’, al contrario, l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalita’, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per se’ idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’articolo 142 del predetto codice (Cass. 114574/2017; Cass. 4255/2015; Cass. 18825/2014).
Nello specifico, la legittimita’ della sanzione era quindi assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non essendo l’amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo gia’ depositato il verbale di accertamento, l’attestazione di conformita’ dell’apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito pochi mesi prima della violazione.
Competera’ al giudice del rinvio valutare se la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio sia stata invece somministrata dall’opponente, cosi’ come e’ dedotto nella memoria illustrativa.
Sono pertanto accolti entrambi i motivi di ricorso.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Locri anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro magistrato del Tribunale di Locri, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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