Ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire

Consiglio di Stato, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1059.

Ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire non può valere la generica riserva, formulata in sede di gravame, di voler chiedere in un separato giudizio il risarcimento dei danni, del quale non risultano nemmeno preannunciati i relativi fatti costitutivi . Sul punto, è importante evidenziare che l’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria enucleato dall’art. 30 dello stesso Cod. proc. amm. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4)”.

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1059

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Comunicazione antimafia – Esito positivo – Carattere interdittivo – Domanda di sospensione cautelare – Difetto del requisito del fumus boni juris Aggiornamento della posizione – Annullamento dell’interdittiva antimafia – Illegittimità dell’originaria informativa – Interesse ad agire – Art. 34, comma 3, c.p.a. – Risarcimento danni – Giudizio separato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4092 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Ca. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ca. e l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, ha rigettato il ricorso, ed il connesso ricorso per motivi aggiunti, proposti dalla -OMISSIS- contro la comunicazione antimafia con esito positivo a carattere interdittivo della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, e contro gli atti ad essa connessi.
Con ricorso in appello notificato il 20 maggio 2020 e depositato il successivo 26 maggio, la società ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta, per difetto del requisito del fumus boni juris, la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
2. Preliminarmente osserva il Collegio che Il Ministero dell’Interno ha depositato una memoria il 23 dicembre 2020, deducendo l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla luce del provvedimento in data 8 gennaio 2020, di rigetto dell’istanza di aggiornamento della posizione dell’appellante.
Tale provvedimento è stato impugnato davanti al T.A.R. Calabria, che ha respinto (con ordinanza non impugnata) la richiesta di sospensiva.
Deduce in proposito l’Avvocatura dello Stato che “Nessuna utilità potrebbe ritrarre infatti la società appellante nella denegata ipotesi di annullamento dell’interdittiva antimafia oggetto del presente giudizio in presenza di un successivo provvedimento confermativo con autonoma efficacia lesiva nei suoi confronti”.
3. L’eccezione è fondata.
L’effetto lesivo lamentato dall’appellante è in atto conseguente al successivo provvedimento indicato dalla difesa erariale: sicchè anche un’eventuale caducazione del precedente provvedimento oggetto del presente giudizio non arrecherebbe alla parte alcuna concreta utilità, perché l’effetto interdittivo permarrebbe, per il presente e per il futuro, in forza del provvedimento sopravvenuto.
L’unico, possibile interesse residuo dell’appellante a far valere l’illegittimità dell’originaria informativa riguarderebbe il passato, vale a dire il periodo in cui la stessa ha avuto efficacia (fino al nuovo provvedimento): si tratterebbe, pertanto, di un interesse di natura risarcitoria.
La domanda risarcitoria non risulta essere stata però formulata nel presente giudizio.
4. Né può sorreggere un perdurante interesse a coltivare il gravame l’intenzione di proporre tale domanda in separato e futuro giudizio.
Questa Sezione (sentenza n. -OMISSIS-), conformemente a un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, ha infatti in proposito ritenuto che a reggere un autonomo interesse ad agire non “può qui valere la generica riserva, formulata in sede di gravame, di voler chiedere in un separato giudizio il risarcimento dei danni, del quale non risultano nemmeno preannunciati i relativi fatti costitutivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/02/2018 n. 1214). Sul punto, mette conto evidenziare che l’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria enucleato dall’art. 30 dello stesso Cod. proc. amm. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato (Consiglio di Stato, sez. V, 28/02/2018 n. 1214; Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4)”.
5. La difesa della parte appellante ha depositato in data 27 ottobre 2020 il Decreto della Corte di Appello di Catanzaro in data 16 settembre 2020 che ha ammesso la -OMISSIS- al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159 del 2011.
Rispetto a tale sopravvenienza ritiene il Collegio di non dover accedere alla richiesta della stessa difesa, formulata in sede di discussione orale, di sospensione o rinvio del giudizio, in quanto la statuizione d’improcedibilità risulta preliminare, dal momento che investe una causa di estinzione del giudizio relativa allo stesso interesse a coltivare il gravame.
Il ricorso in appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulia Ferrari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *