Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2023| n. 9693.
Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione
Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’articolo 1061 del codice civile per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.
Ordinanza|12 aprile 2023| n. 9693. Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione
Data udienza 10 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Servitù di passaggio – Acquisto per usucapione – Requisito dell’apparenza – Sufficienza anche di un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio se presenta un tracciato tale da denotare la sua funzione di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente – Censure di merito – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23702/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 132/2018 depositata il 19/02/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Oristano, (OMISSIS) per accertare il loro acquisto per intervenuta usucapione della servitu’ di passaggio dell’unica strada che consentiva l’accesso al terreno sito in agro di (OMISSIS) distinto al catasto terreni del Comune di (OMISSIS) sezione A, foglio n. (OMISSIS), mappale (OMISSIS) e in via subordinata la costituzione di una servitu’ di passaggio in favore del loro fondo e a carico del fondo della convenuta previa determinazione dell’indennita’ ex articolo 1053 c.c., e per condannare quest’ultima a risarcire tutti i danni subiti.
2. Il Tribunale di Oristano accertava e dichiarava l’intervenuto acquisto a titolo di usucapione del possesso ultraventennale della servitu’ di passaggio pedonale e veicolare sullo stradello che attraversa il fondo sopraindicato di proprieta’ della convenuta (OMISSIS) a favore del fondo di proprieta’ degli attori. Rigettava la domanda di risarcimento del danno e condannava la convenuta alle spese processuali.
3. (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
4. La Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Oristano.
In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che la relazione tecnica di parte prodotta dagli appellanti non era ammissibile ex articolo 345 c.p.c., peraltro la stessa appellante aveva riconosciuto l’esistenza della strada, prima costituita da uno stradello dissestato e poi da una strada bianca e, dunque, la presenza di opere visibili destinate all’esercizio della servitu’. L’esercizio pubblico e non clandestino del possesso della servitu’ da parte delle controparti doveva confermarsi non potendosi dedurre alcunche’ in senso contrario dal fatto che il transito veicolare era difficile fino al 1992 cioe’ prima dei miglioramenti che avevano reso la strada praticabile. Gli elementi emersi dalla deposizione dei testi consentivano di ritenere dimostrato l’esercizio da parte delle attrici, e prima ancora del loro padre, di un potere di fatto da qualificarsi come possesso. Dunque, ai sensi dell’articolo 1158 c.c., sussistevano tutti i presupposti del possesso utile per usucapire e l’eccezione circa la mancanza di prova della successione tra (OMISSIS) e le attrici era, da un lato, del tutto nuova e quindi inammissibile e, dall’altro, provata dalla assunzione in giudizio della qualita’ di erede che coincideva con l’accettazione tacita dell’eredita’. Quanto alle spese erano state correttamente regolate dal Tribunale in applicazione del principio della soccombenza.
5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
6. (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituite con controricorso.
7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1061 c.c., per insussistenza del requisito dell’apparenza.
Nel giudizio di merito sarebbe emerso chiaramente che la strada sulla quale le attrici pretendono di acquistare la servitu’ di passaggio e’ quella utilizzata dalla ricorrente per l’accesso all’azienda agricola di sua proprieta’. Nel ricorso si richiama la giurisprudenza della cassazione circa la necessita’, ai fini dell’usucapione della servitu’ di passaggio, della presenza di segni visibili di opere permanenti e alla luce del tale giurisprudenza si ritiene erronea la sentenza.
Le attrici non hanno fornito prova della sussistenza per oltre vent’anni di segni visibili e permanenti di opere destinate all’esercizio della servitu’ di passaggio. Peraltro, la modifica della strada incideva sul presunto possesso delle attrici al contrario di quanto affermato dalla Corte d’Appello. Il tracciato era mutato per le mutate esigenze del proprietario che aveva rifatto completamente la strada rendendola praticabile anche con i veicoli cosa fino allora non possibile e munendola di cancello d’ingresso con lucchetti con conseguente interruzione del corso dell’usucapione.
1.1 Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’Appello cosi’ motiva sul requisito dell’apparenza: la stessa (OMISSIS) riconosce l’esistenza della strada prima costituita da uno stradello dissestato e poi da una strada bianca che insiste sul proprio terreno e dunque la presenza di opere visibili destinate all’esercizio della servitu’. La strada in precedenza uno stradello era poi era stata allargata a seguito di lavori di miglioramento. Il Tribunale peraltro aveva gia’ accertato l’esistenza da piu’ di vent’anni di una strada che dalla strada pubblica consentiva di raggiungere il fondo di proprieta’ delle attrici come confermato dalle risultanze istruttorie e dai testi escussi che avevano dichiarato che le attrici avevano transitato sulla strada inizialmente rappresentata da uno stradello e poi da un percorso piu’ agevole per raggiungere il fondo di loro proprieta’. Peraltro, era emerso che il fondo era intercluso e non aveva accessi sulla pubblica via.
La motivazione della Corte d’Appello, dunque, e’ conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui: Ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’articolo 1061 c.c., per l’acquisto delle servitu’ prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitu’ di passaggio, un “opus manu factum” (ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente. (Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 27/05/2009, Rv. 608548 – 01).
Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalita’ di una servitu’ di passaggio, il quid pluris richiesto rispetto alla mera esistenza di un tracciato e’ che questo sia realizzato o destinato a dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita’ compiuta in via precaria, bensi’ di un preciso onere a carattere stabile anche in funzione dell’univocita’ della funzione oggettiva della strada rispetto all’uso della servitu’ stessa.
La censura, pertanto, si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda rispetto all’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello e, prima ancora, dal Tribunale.
Infine, deve osservarsi che i lavori di allargamento della strada non possono costituire un valido motivo di interruzione del possesso della servitu’ posto che non realizzano un’apprezzabile variazione delle modalita’ possessorie e, dunque, non costituiscono una causa di interruzione del corso dell’usucapione che da’ luogo a una nuova decorrenza del relativo termine.
La censura sul punto, peraltro, e’ del tutto generica. Infatti, perche’ si abbia interruzione del possesso utile ad usucapire una servitu’ di passaggio e’ necessario che vi sia stata una perdita del possesso per oltre un anno, nel senso che in tale periodo il possessore venga posto nell’obiettiva impossibilita’ di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali. (Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 08/06/1984, Rv. 435473 – 01, Conf. 1025/76, mass. n. 379683).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omesso esame della sentenza del Tribunale di Oristano numero 721 del 2016 resa tra le parti e passata in giudicato. Violazione falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., essendoci una sentenza contraria avente tra le parti efficacia di giudicato.
La ricorrente invoca l’autorita’ del giudicato di altra sentenza emessa all’esito della fase di merito di un giudizio introdotto dalle controparti ex articolo 703 c.p.c., nell’ambito delle quale avevano chiesto al Tribunale, allegando il possesso quarantennale del medesimo passaggio vantato sino all’anno 2008, di essere reintegrati nel possesso della servitu’ del quale sarebbero state spogliate per effetto della apposizione di un cancello. Nella fase sommaria si era accertato che le ricorrenti non avevano provato di possedere il passaggio nell’anno precedente essendoci una recinzione risalente al 1992 che ne impediva l’esercizio.
2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.
La censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Oristano non e’ ammessa in un caso come quello in esame in cui la sentenza della Corte d’Appello e’ del tutto conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
Anche la censura di violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., e’ inammissibile per una pluralita’ di ragioni.
In primo luogo, il ricorrente riporta un passo del provvedimento cautelare del giudizio possessorio svoltosi dinanzi al Tribunale di Oristano e non della sentenza definitiva di cui invoca l’autorita’ del giudicato. Infatti, l’affermazione secondo la quale nel 1992 era stato apposta una recinzione con la sistemazione di un rudimentale cancello in rete metallica fissata al suolo con dei paletti e assicurato con una catena con lucchetto e che dunque il presunto spoglio non sarebbe riconducibile al 2008 si riscontra solo nell’ordinanza cautelare non suscettibile di passare in giudicato. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Oristano e’ del 2016 quindi anteriore alla conclusione del giudizio di appello nel quale non risulta mai dedotta. Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito e nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata.
In ogni caso la censura e’ inammissibile anche ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.
Infatti, come evidenziato dalla parte controricorrente: “Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria e’ privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto di proprieta’ o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimita’ del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 27513 del 2020, Sez. 2, Sent. n. 2300 del 2016; Sez. 2, Sent. n. 21233 del 2009, Sez. 2, Sent. n. 10590 del 2019; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 21233 del 2009).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1146 c.c., comma 1, e dell’articolo 116 c.p.c..
Il giudice d’appello elenca una serie di documenti in atti tra i quali la denuncia di successione e intestazione catastale in realta’ non prodotti. L’unico atto prodotto dalle attrici e’ un atto di divisione. Le resistenti affermano di essere proprietarie del terreno in forze di tale atto di divisione ereditaria del 20 gennaio 1982 e dunque non avrebbero provato la loro qualita’ di eredi e non sarebbero succedute nel possesso.
Le controricorrenti non avrebbero fornito prova alcuna di essere eredi universali di (OMISSIS) ne avrebbero provato la mancanza di testamenti o fornito la prova di aver accettato l’eredita’ neanche mediante la dichiarazione di successione.
Le resistenti con l’atto di divisione ereditaria sono succedute a titolo particolare e dunque si tratta di accessione del possesso ex articolo 1146 c.c., comma 2. In base alla norma da ultimo citata e’ necessario che il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprieta’ o altro diritto reale sul bene. I negozi traslativi della proprieta’ non possono avere ad oggetto il trasferimento del solo possesso, dunque, bisogna fornire la prova in concreto della emissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore.
3.1 Il terzo motivo e’ inammissibile.
La Corte d’Appello ha evidenziato che l’eccezione della mancanza di prova della qualita’ di eredi e’ eccezione del tutto nuova non risultando effettuata nel giudizio di primo grado (pag. 6 sentenza impugnata). In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: “L’onere di provare la qualita’ di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualita’, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo” (Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010, Rv. 615203 – 01).
La sentenza impugna e’ conforme al citato principio di diritto e la ricorrente non coglie tale autonoma ratio decidendi e di conseguenza omette di censurarla o dedurre alcunche’ in proposito.
Peraltro, non puo’ sottacersi che anche la semplice instaurazione del giudizio costituisce gia’ accettazione tacita dell’eredita’ del padre delle sorelle (OMISSIS) e che la sentenza fa riferimento anche alla denuncia di successione e all’atto di divisione e sul punto fa stato, salvo eventuale giudizio di revocazione.
La censura di violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ inammissibile potendosi proporre solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02).
Anche la questione della accessione a titolo particolare nel possesso invece che della successione da parte delle controricorrenti e’ del tutto nuova e quindi inammissibile anche perche’ proposta in via del tutto generica e sul presupposto della mancanza di prova della qualita’ di eredi delle sorelle (OMISSIS).
4. Il ricorso e’ inammissibile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 4000, piu’ 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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