Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11430.

La massima estrapolata:

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11430

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22194/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell’11 aprile 2016;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3966/01/14 della Commissione tributaria regionale di Roma 1, depositata in data 13 giugno 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Roma ha dichiarato estinto il processo proposto da (OMISSIS) avente a oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato al contribuente e relativo a maggior reddito ai fini Irpef derivante dalla cessione nel 2003 di una licenza di taxi.
2. Ha rilevato il giudice di rinvio che l’atto di riassunzione del processo, dopo la cassazione disposta da questa Corte con ordinanza n. 9032 del 2013, era inammissibile per difetto di procura e di sottoscrizione. Infatti, l’atto risulta sottoscritto dal difensore cassazionista che ha assistito il contribuente nella sola fase di legittimita’ e non da quello al quale era stato conferito mandato per la fase di merito, di cui quella di rinvio costituisce naturale prosecuzione.
3. Per la cassazione della citata sentenza (OMISSIS) ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 392, 394 c.p.c.” deducendo l’erroneita’ della sentenza per aver omesso di considerare che il giudice a quo non era quello di appello, bensi’ la Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio.
b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione articoli 82 e 182 c.p.c.” deducendo l’erroneita’ della sentenza per aver omesso di concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza.
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. Il primo motivo e’ infondato. Questa Corte da tempo (Cass. n. 1234/73; id. n. 1263/76) ha affermato che, poiche’ il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di Cassazione, ma del giudizio di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, la parte che riassume la causa dinanzi al giudice di rinvio non e’ tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha gia’ assistito nel giudizio di merito. Il conferimento di una nuova procura e’, invece, necessario se la causa venga riassunta con il ministero di un difensore diverso; e cio’ anche nel caso che questi abbia gia’ difeso la parte nel giudizio di Cassazione, in quanto il mandato conferito per quest’ultimo giudizio, data la sua specialita’, non puo’ estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio.
Nella specie e’ pacifico, giacche’ in alcun modo contestato dal ricorrente, che il difensore che ha riassunto la causa innanzi alla CTR fosse quello nominato per il solo giudizio di cassazione e non gia’ quello munito di mandato per la fase di merito. Cio’ determina la correttezza sul punto della pronuncia impugnata e il conseguente rigetto della censura.
5. Il secondo motivo e’ fondato. L’articolo 182 c.p.c., tanto nella sua formulazione anteriore (cfr. Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010; Cass. Sezioni Unite n. 28337 del 22/12/2011) che posteriore (Sez. 2, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018) alla sua modificazione a opera della L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 2, e’ stato interpretato da questa Corte nel senso che il giudice che rilevi un qualsiasi vizio di procura, tanto di nullita’ che di inesistenza, deve promuoverne la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del gia’ menzionato difetto, assegnando un termine, con effetti di salvezza “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. A tale principio non si e’ attenuta la CTR che ha invece dichiarato l’estinzione del giudizio. L’applicazione di tali principi al processo tributario, a norma del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 5 e articolo 18, commi 3 e 4, comporta che il giudice di merito e’ tenuto a disporre che la ricorrente parte privata, che stia in giudizio senza assistenza tecnica, si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l’inammissibilita’ del ricorso puo’ essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine (Cass. S.U. n. 22601 del 2/12/2004).
6. Il giudice del rinvio, identificato nella CTR del Lazio in Roma in diversa composizione, rinnovera’ il giudizio applicando il citato principio e provvedera’ altresi’ a regolare le spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, limitatamente al motivo accolto, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio in Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche a regolare le spese della presente fase di legittimita’.

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