Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18284.
La massima estrapolata:
Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18284
Data udienza 9 luglio 2020
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Mancanza di copertura assicurativa – Applicazione del regime della prova libera – Ammissibilità delle presunzioni – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 724-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende:
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 550/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PEILECCHIA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Militello, (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale. Infatti, (OMISSIS), compagnia assicurativa del veicolo responsabile, comunico’ che al momento del sinistro l’auto non era coperta da assicurazione.
(OMISSIS) S.p.a. si costitui’ in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia.
Con sentenza n. 23/2010 il giudice di pace adito dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, mancando la prova della scopertura assicurativa. Secondo il giudice parte attrice avrebbe dovuto dare la prova di tale scopertura tramite l’informativa indicata dall’articolo 142 Codice delle assicurazioni o tramite verbale redatto da pubblica autorita’.
2. Con sentenza n. 550 pubblicata il 31/10/2018 il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS).
Il giudice ha ritenuto infondato il gravame sostenendo che per chiedere il risarcimento al F.G.V.S e’ necessario non solo dimostrare di esser vittima di un sinistro stradale causato da una vettura non assicurata, ma dimostrare la mancata copertura da assicurazione R.c.a.. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la prova della scopertura deve esser fornita attraverso la dichiarazione Isvap, il rapporto di Polizia Municipale o delle altre autorita’ intervenute nel luogo del sinistro, elementi tutti mancanti nel caso di specie.
3. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. (OMISSIS) S.p.a. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del libero convincimento cosi’ come regolato dall’articolo 116 c.p.c., censurato ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la prova della scopertura assicurativa a forma vincolata.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 142 Codice delle assicurazioni private e articolo 11 preleggi. La ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’Isvap su richiesta dell’interessato sarebbe una normativa introdotta dopo l’inizio della causa. Dunque, l’articolo 142 richiamato non sarebbe pertinente ratione temporis alla fattispecie, in ossequio alla regola della irretroattivita’ delle leggi.
I due motivi da valutare congiuntamente sono fondati.
Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo il giudice del merito ha attribuito efficacia probatoria esclusivamente alla dichiarazione ISVAP ed ai rapporti di polizia escludendo che la circostanza possa essere provata con altri documenti o testimonianze. Ha, quindi, escluso le testimonianze assunte in primo grado in quanto le ha ritenute inidonee in astratto escludendo valenza dimostrativa a qualunque altro elemento istruttorio.
Ebbene tale decisione e’ erronea ed in violazione dell’articolo 116 c.p.c. in quanto non ha valutato le testimonianze sopra dette alla luce della regola di diritto di Cass. 7068/2017. Infatti nella specifica materia non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorita’ o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
Inoltre come gia’ ampiamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione all’epoca dei fatti non trovava applicazione l’articolo 142 bis cod. assicurazioni sul diritto del danneggiato di ottenere informazioni sulla copertura assicurativa dal centro di informazioni del Consap.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, cioe’ la esposizione sul parabrezza della Fiat Punto del contrassegno (OMISSIS) in occasione del sinistro, comprovata da specifico capitolo testimoniale, dai dati annotati dal conducente della Fiat Cinquecento e poi trasfusi nella denuncia di sinistro prodotta nonche’ dalla mancata contestazione sul punto dalla controparte, censurata ai sensi dell’articolo 360 n. 5”.
4.4. La ricorrente lamenta con il quarto motivo la violazione degli articolo 2727 e 2729 c.c., censurata ai sensi 360 n 3. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare gli elementi di fatto complessivamente. La circostanza per cui sul parabrezza del veicolo fosse presente il contrassegno di (OMISSIS), relativo ad una polizza trasferita due mesi prima ad altro veicolo, avrebbe dovuto convincere il giudice della assenza di qualsiasi copertura, in quanto se il veicolo fosse stato assicurato, sul parabrezza dell’auto vi sarebbe stato il relativo contrassegno.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 345 c.p.c. avendo il tribunale dichiarato inammissibili le deduzioni svolte da (OMISSIS) per la prima volta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in merito alle asserite indagini effettuate da parte appellante sulla copertura assicurativa del veicolo investitore, ritenendole erroneamente domande ed eccezioni nuove in luogo di chiarimenti sul tema controverso”.
I motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
5. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Caltagirone anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Caltagirone anche per le spese di questo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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