Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20896.
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ. che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto l’appello della ricorrente avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa, accogliendo il motivo con cui quest’ultima aveva dedotto e lamentato la prova del mancato perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25351).
Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20896. Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento
Data udienza 10 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Cartelle di pagamento – Notificazione – Irreperibilità relativa del destinatario – Procedimento da seguire – Disciplina ex art. 140 c.p.c. – Necessità che venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata – Prova dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25595-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), PREFETTURA DI LIVORNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 224/2021 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 18/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno di rigetto del suo appello avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Agenzia delle Entrate e’ rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’articolo 140 c.p.c., per non essere stato provato il perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata.
Il motivo e’ manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex articolo 140 c.p.c..
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilita’ relativa del destinatario, il procedimento da seguire e’ quello disciplinato dall’articolo 140 c.p.c., che prevede la necessita’ che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da’ atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, e’ parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilita’ del destinatario (Sez. 5, Ord. n. 25351 del 2020)”.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’ al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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