Ai fini della liquidazione del compenso gli effetti della revoca decorrono dalla comunicazione della variazione del reddito pervenuta all’ufficio del giudice procedente

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21992.

La massima estrapolata:

Ai fini della liquidazione del compenso gli effetti della revoca decorrono dalla comunicazione della variazione del reddito pervenuta all’ufficio del giudice procedente

Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21992

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9582/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BELLUNO, del 13/10/2016 depositato il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avv. (OMISSIS) chiede la cassazione dell’ordinanza del tribunale di Belluno che ha disatteso l’opposizione avverso la declaratoria di “non luogo a procedere” sull’istanza di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dal medesimo nel procedimento penale a carico del sig. (OMISSIS) nel periodo intercorrente tra il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (accolta dal G.I.P. il 3 agosto 2012) e l’1 febbraio 2013 (data dell’udienza in cui il procedimento penale de quo e’ stato riunito con altro piu’ risalente avverso il medesimo imputato).
Il tribunale di Belluno ha motivato il rigetto dell’opposizione rilevando che la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio – disposta in data 29 novembre 2013 a seguito della comunicazione del superamento della soglia di reddito prevista dalla legge per tale ammissione per l’anno 2012 – ha per effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della propria difesa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 3.
Con l’unico motivo di ricorso, l’avv. (OMISSIS) deduce la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 3, in luogo del combinato disposto di cui all’articolo 112 e articolo 114, comma 1, del medesimo Testo Unico, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il predetto articolo 136 si riferirebbe esclusivamente al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile o tributario e non al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, quale quello per cui e’ causa. Conseguentemente, il ricorrente sostiene che l’efficacia del provvedimento di revoca non decorrerebbe ex tunc, bensi’ dalla data in cui la comunicazione di variazione del reddito e’ pervenuta all’ufficio del giudice procedente – ossia, nella specie, il 26 novembre 2013, data di deposito della comunicazione di mutamento del reddito – o, al piu’, qualora l’imputato abbia provveduto con ritardo al deposito della suddetta comunicazione, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione, ossia, nella specie, il 26 agosto 2013. In entrambi i casi, dunque, l’istanza di liquidazione dei compensi proposta avrebbe dovuto trovare accoglimento, in quanto concernente un’attivita’ professionale svolta in un periodo antecedente rispetto a tali date, vale dire sino all’1 febbraio 2013.
L’ intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La causa e’ stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 21.3.18, per la quale non sono state depositate memorie.
Il ricorso e’ fondato. Dal provvedimento gravata risulta che le prestazioni professionali del cui compenso si discute sono state rese nell’ambito di un procedimento penale. La presente fattispecie e’ pertanto da ricondurre non al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, bensi’ al disposto dell’articolo 114 di tale D.P.R., che rientra tra le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale” ed il cui primo comma recita: “La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e’ pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 94, comma 3”.
L’impugnato provvedimento va quindi cassato con rinvio al presidente del tribunale di Belluno (quale giudice monocratico, cfr. Cass. 18343/17: “Anche in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, spetta alla competenza funzionale del capo dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all’ufficio ma anche alla persona del titolare, sicche’ la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale e’ nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’articolo 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge”), perche’ il medesimo si pronunci sulla liquidazione del compenso, ancorando gli effetti della revoca alla data in cui la comunicazione di variazione era pervenuta all’ufficio del giudice procedente o, se anteriore, alla data della scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto gravato e rinvia al presidente del tribunale di Belluno, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

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