Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 aprile 2021| n. 10028.

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche “aliunde”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all’agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).

Ordinanza|15 aprile 2021| n. 10028

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: AGENZIA – AGENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11142/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/12/2016 R.G.N. 369/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:
La (OMISSIS) s.r.l. appellava la sentenza n. 361/16 del Tribunale di Bergamo, che, accogliendo parzialmente le domande formulate da (OMISSIS), ex agente della societa’, condanno’ quest’ultima a pagare la somma complessiva di Euro 78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendo ingiustificato il recesso della preponente dal rapporto di agenzia in quanto da un lato non correttamente azionata la clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto individuale, e dall’altro privo di indicazione specifica sul contenuto della giusta causa allegata nella lettera di risoluzione.
Sosteneva la societa’ che la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata ed in ogni caso provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente, la (OMISSIS) di (OMISSIS), alla quale l’agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti (OMISSIS), stante l’imitazione servile che ne era derivata.
Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all’agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa. Nel contratto, in ogni caso, sussisteva tale clausola che faceva riferimento ad alcune obbligazioni predeterminate ritenute essenziali, in mancanza delle quali operava la risoluzione ad nutum dal rapporto, sicche’ il primo giudice aveva errato nel ritenerla non validamente azionata solo perche’ non espressamente menzionata nella lettera di risoluzione.
Si costituiva il (OMISSIS) svolgendo eccezioni preliminari sulla procura alle liti e, quanto al merito, chiedendo la conferma della decisione, in quanto non vi era la prova delle condotte indicate dalla societa’, proponendo inoltre appello incidentale al fine di ottenere maggiori somme, derivanti da patti aggiunti in essere tra le parti.
Con sentenza depositata il 23.12.16, la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originaria domanda del (OMISSIS).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste la societa’ con controricorso.
La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

Che:
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 75 e 83 c.p.c., ribadendo l’eccezione di nullita’ della procura alle liti della societa’ apposta sul ricorso in appello (per illeggibilita’ della firma del legale rappresentante).
La censura e’ infondata. Essa infatti non si misura con il rilievo della Corte bresciana secondo cui, peraltro, la procura esisteva gia’ in base a diverso e precedente atto (la procura rilasciata in primo grado e per l’eventuale appello) dal quale era evincibile chiaramente il nome, la carica sociale (quest’ultima evincibile anche dall’indicazione risultante dagli atti) e la sottoscrizione della conferente ( (OMISSIS)).
2.- Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1456 c.c., comma 2, in quanto la societa’ mandante non aveva affatto menzionato (e comunicato) nella lettera di recesso la clausola risolutiva espressa, sicche’ la risoluzione del contratto con effetto immediato poteva essere valutata solo alla stregua dell’articolo 2119 c.c..
Il motivo e’ infondato posto che la sentenza impugnata ha valutato le legittimita’ o meno del recesso proprio alla stregua del principio codicistico invocato, tenendo anche conto della diversita’ esistente tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di agenzia, ritenendo in particolare che l’attivita’ di concorrenza sleale posta in essere dal (OMISSIS), confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto piu’ considerata la qualita’ di agente generale della (OMISSIS) ricoperta dal (OMISSIS).
3.-Con terzo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., sotto il profilo della mancata indicazione, nella lettera di recesso, dei motivi dello stesso, con conseguente impossibilita’, peraltro, di modificare successivamente le ragioni del recesso.
Il motivo e’ infondato.
Ed invero questa Corte, collegandosi ad un risalente orientamento di legittimita’ (cfr. Cass. n. 3592/77), ha recentemente affermato che il principio della necessita’ della contestazione immediata, sia pure sommarla, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennita’ per mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non e’ invece condizionato ad alcuna formalita’ di comunicazione delle relative ragioni, sicche’, a tal fine, puo’ tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (del lavoratore o dell’agente), Cass. n. 30063/19, Cass. n. 23455/04, Cass. n. 3898/99. Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n. 7019/11) secondo cui se e’ vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine e’ sufficiente e necessario che di essi l’agente sia a conoscenza, anche “aliunde”.
Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della societa’, il (OMISSIS) era perfettamente a conoscenza dell’attivita’ di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicche’, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019/11: Ai fini della legittimita’ del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche “aliunde”).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, pari ad Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, otre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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