Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30284.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l’accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell’operatività dell’impresa. (Nella specie è stata, fra l’altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell’impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).

Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30284. Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

Data udienza 23 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Stato di insolvenza del debitore – Desunzione anche in assenza di protesti e di pignoramenti – Interpretazione congrua dell’art. 5 legge fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 31216/2020 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del suo curatore pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, dotato dei poteri di rappresentanza pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2022/2020 della Corte di appello di Firenze pubblicata il 28 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere Dott. Marco Vannucci.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il (OMISSIS) il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda della (OMISSIS) s.p.a., dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.r.l.
2. Il reclamo dalla (OMISSIS) presentato per la riforma di tale sentenza venne dalla Corte di appello di Firenze rigettato con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020.
2.1 La motivazione di tale sentenza puo’ essere cosi’ sintetizzata:
(OMISSIS) era “banca di riferimento per quanto riguarda l’operativita’ ordinaria” de (OMISSIS) e tale banca e’ stata ammessa al passivo del fallimento per crediti complessivamente pari a Euro 439.350,25; dopo che tale societa’, prima del suo fallimento, non aveva rispettato piano di rientro dai propri debiti, al tempo pari a Euro 392.004, “in quattro rate mensili (dal dicembre 2017 al marzo 2018)”;
lo (OMISSIS) prestava assistenza contabile alla societa’ e non aveva ricevuto i compensi per l’attivita’ in favore di questa svolta, tanto che, dopo avere intimato precetto per il pagamento di somma di danaro accertata con decreto ingiuntivo, aveva raggiunto “col cliente un accordo bonario che non e’ stato rispettato, ottenendo solamente un pagamento parziale nel quadro di un piano di rientro dilazionato rimasto disatteso”, si’ che tale creditore era stato ammesso al passivo della procedura per crediti complessivamente pari a Euro 74.030,22;
(OMISSIS), “verosimilmente” impresa esecutrice di opere di ristrutturazione edilizia commesse da (OMISSIS), aveva da quest’ultima ricevuto nei primi mesi del 2020 “soltanto un acconto di Euro 20.000,00 sul maggior debito scaduto portato in bilancio”;
da tali fatti traspare lo stato di insolvenza de (OMISSIS), “concretatosi nel sistematico inadempimento degli impegni assunti dalla societa’ verso i principali interlocutori contrattuali, con la certezza di andare incontro a pesanti conseguenze in termini di interessi di mora, di credibilita’ e di funzionalita’ dell’impresa”;
non diverso era stato l’andamento dei rapporti con l’ICCREA, in quanto: a una prima iscrizione ipotecaria concessa dalla debitrice nel 2006 per Euro 19.200.000 a garanzia di apertura di credito, poi ridotta, aveva fatto seguito nel 2013 una seconda concessione di ipoteca, iscritta per Euro 6.135.000 “nel quadro di un piano di risanamento L.Fall., ex articolo 67, comma 3 varato il 3 giugno 2013, che tuttavia non basto’ a rimettere l’impresa in carreggiata”, in quanto il 22 giugno 2018 si era reso necessario un aggiornamento di tale piano di risanamento “con l’erogazione da parte di ICCREA di nuova finanza assistita da una terza garanzia ipotecaria per Euro 2.130.000,00 quando ormai, si badi, era ormai incancrenito il contenzioso con (OMISSIS)”;
in buona sostanza, l’insoddisfacente andamento degli affari de (OMISSIS) aveva reso progressivamente “necessario il reperimento di nuove risorse finanziarie con l’iscrizione di due garanzie ipotecarie aggiuntive rispetto al progetto originario, nel quadro di altrettanti piani di risanamento risultati alla prova dei fatti insufficienti, persino a sanare l’esposizione verso (OMISSIS), che pure era stata dichiaratamente considerata come uno degli obiettivi primari da perseguire coi mezzi aggiuntivi messi a disposizione da ICCREA, la quale…e’ stata ammessa al passivo in via privilegiata per la somma complessiva di Euro 13.324.111,67”;
inoltre, “la tardiva pretesa” della societa’ Sici, controllante (OMISSIS) e di questa creditrice, “di rendersi cessionaria a prezzo all’incirca dimidiato del credito della banca” (il riferimento e’ a (OMISSIS)), “piu’ che un sintomo di forza, sembra una sostanziale conferma dell’insolvenza della debitrice, non comprendendosi altro motivo per cui un creditore insoddisfatto dovrebbe rinunciare a quasi meta’ delle proprie spettanze nei confronti di un soggetto solvibile”;
premessa l’irrilevanza relativa, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, del rapporto fra attivo e passivo del patrimonio della societa’ (un imprenditore dotato di patrimonio esuberante rispetto all’ammontare dei propri debiti, “deve riuscire a servirsene per adempiere regolarmente, altrimenti e’ insolvente”), la parte attiva del patrimonio de (OMISSIS) e’ costituito in prevalenza da immobili, il cui valore e’ iscritto in bilancio al costo dei relativi acquisti (c.d. “costo storico”) per Euro 17.500.000, che hanno un valore sul mercato inferiore al loro costo di acquisto, tanto che una societa’ operante nel settore del commercio degli immobili aveva manifestato interesse per l’acquisto di parte di tali immobili al prezzo di Euro 3.725.000, notevolmente inferiore al valore iscritto in bilancio e che il consulente tecnico della procedura chiamato a stimare il valore di realizzo del patrimonio immobiliare della debitrice, ha indicato come oscillante fra Euro 7.000.000 ed Euro 9.000.000 il “probabile” valore di stima di tale parte del patrimonio;
e’ vero che la reclamante contesta l’attendibilita’ della stima eseguita dal consulente d’ufficio della procedura fallimentare, ma e’ pero’ certo “che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l’ambiziosa operazione immobiliare programmata, la societa’ e’ caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali”.
3. La (OMISSIS) s.r.l. chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione.
4. La curatela del fallimento de (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a. resistono con distinti controricorsi, ciascuno dei quali assistito da memoria.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da violazione della L.Fall., articoli 5 e 67 evidenziando, in buona sostanza, che la conferma dello stato di insolvenza e’ desunta esclusivamente dall’inadempimento di essa ricorrente alle obbligazioni pecuniarie nella sentenza menzionate (rispetto alle quali la ricorrente ha fornito puntualizzazioni), non tutte scadute (il riferimento e’ ai crediti di ICCREA per le ragioni illustrate nelle pagg. 15 e 16 del ricorso); non esistendo, di contro, alcun indizio sintomatico dell’insolvenza (protesti cambiari; iscrizioni di ipoteche giudiziali; pignoramenti; decreti ingiuntivi (salvo quello, opposto, ottenuto da (OMISSIS)); segnalazioni alla centrale rischi, nella sezione sofferenze, diverse da quella fatta da (OMISSIS).
Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione relativa alla propria solvibilita’, la sentenza impugnata non ha dato alcuna rilevanza alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, essendosi l’attivita’ d’impresa da essa svolta sostanziatasi nel “dare vita e portare a conclusione un solo progetto immobiliare di recupero di un importante complesso immobiliare in (OMISSIS)”; con la conseguenza che, in ragione di tale peculiarita’ dell’oggetto sociale in concreto perseguito, fino a quando il progetto non sara’ terminato e gli immobili posti in vendita, essa societa’ ricorrente “soffrira’ di alcuni squilibri finanziari, in quanto e’ evidente che l’unico elemento contabile che potra’ fare da contraltare rispetto ai crediti e’ il valore degli immobili” che, a fronte di un progetto realizzato per l’80% (secondo l’accertamento eseguito dal consulente d’ufficio nominato dal curatore del fallimento), essa ricorrente sarebbe stata “pronta a collocare in un breve arco temporale gli immobili sul mercato” ove nel frattempo non fosse intervenuta la dichiarazione del suo fallimento.
2. Va in primo luogo rimarcato che lo stato di insolvenza dell’imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento:
e’ configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece e’ la situazione di incapacita’ del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione della L.Fall., articolo 5, quali che siano gli “inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori” con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006);
e’ desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato; con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilita’ di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013) va in particolare apprezzato, piu’ che dal rapporto tra attivita’ e passivita’, dalla possibilita’ dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001);
si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneita’ solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, si’ che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entita’; quanto all’attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell’operativita’ dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011).

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione

La sentenza impugnata e’ conforme alla teste’ citata giurisprudenza di legittimita’ formatasi in tema di interpretazione della L.Fall., articolo 5, avendo accertato, con motivazione affatto congrua, che lo stato di insolvenza dell’odierna ricorrente era desumibile dai seguenti elementi indiziari, dal giudice di merito unitariamente considerati:
di fronte al rilevante indebitamento de (OMISSIS)Signa
(OMISSIS)Il Castello di Signa
(OMISSIS)Castello di (OMISSIS)”, la sentenza impugnata e’ viziata, avendo il giudice di merito tratto conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito dall’articolo 2697 c.c. benche’ essa ricorrente avesse offerto di adempierlo.
4. Tale censura e’ inammissibile, dal momento che la parte di sentenza nel motivo considerata costituisce una ragione meramente accessoria della decisione di conferma dell’accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente, avendo la sentenza stessa espressamente affermato:
nella parte immediatamente precedente le considerazioni nel motivo censurate, l’erroneita’ in diritto della tesi della ricorrente volta ad “associare l’accertamento dell’insolvenza al riscontro di uno squilibrio patrimoniale irrimediabile” la cui esistenza la ricorrente negava;
nella parte immediatamente successiva alla condivisione della stima del valore degli immobili eseguita dal consulente della procedura, “che intorno alle valutazioni immobiliari si potrebbe discutere all’infinito, ma quel che e’ certo e’ che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l’ambiziosa operazione immobiliare programmata, la societa’ e’ caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali”.
In buona sostanza, anche considerando come non scritta la parte di sentenza nel motivo censurata, l’accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente contenuto nella parte del provvedimento anteriore a quella nel motivo censurata, resiste, per quanto affermato in risposta al primo motivo, alle critiche della ricorrente.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

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P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e alla (OMISSIS) s.p.a. le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in Euro 200 per esborsi e in Euro 7.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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