Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12630.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso da una società di capitali, nei confronti dei condomini morosi, per il pagamento dell’importo dovuto a titolo di corrispettivo di servizi di gestione ed amministrazione di un complesso immobiliare a proprietà turnaria, trova applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, non già il foro previsto dall’art. 23 cod. proc. civ. che radica tale competenza presso il giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni della cui gestione si discute, bensì il foro del consumatore. Infatti, i condomini opponenti sono da ritenere “consumatori”, in quanto persone fisiche che operano, nel rapporto con la società commerciale di servizi, per finalità estranee a scopi d’impresa o professionali, mentre la controparte è qualificabile come “professionista”, svolgendo la stessa attività di impresa.

Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12630

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Corrispettivo per i servizi di gestione ed amministrazione di un complesso immobiliare – Configurabilità dei condomini come consumatori – Applicazione del foro del consumatore ai fini della competenza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36229-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 866/2019 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo che, visto l’articolo 42 c.p.c., articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento indicato in premessa, con le conseguenze di legge.

RITENUTO

che (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno adito il Tribunale di Grosseto con atto di opposizione al decreto ingiuntivo 1172 del 2017, emesso dal medesimo Tribunale in favore di (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento di Euro 10.800,12 a titolo di corrispettivo di servizi di gestione ed amministrazione del complesso immobiliare (OMISSIS), in forza di mandato irrevocabile contenuto nel regolamento annesso all’atto di acquisto della proprieta’ turnaria sottoscritto dal de cuius (OMISSIS);
che gli opponenti hanno eccepito preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, in quanto consumatori residenti nella provincia di Pisa;
che il Tribunale di Grosseto, con la sentenza pubblicata il 5 novembre 2019, ha accolto l’eccezione di incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo, assegnando il termine di 3 mesi per la riassunzione dianzi al Tribunale di Pisa;
che la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza sul rilievo che la natura “condominiale” della controversia imporrebbe l’applicazione dell’articolo 23 c.p.c., sicche’ la competenza spetterebbe al giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni della cui gestione si discute;
che la parte resistente ha depositato memoria;
che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide la requisitoria del Pubblico Ministero;
che gli opponenti, asseritamente titolari per successione del diritto di proprieta’ turnaria all’interno del complesso immobiliare (OMISSIS), sono “consumatori” in quanto persone fisiche che operano, nel rapporto con la societa’ commerciale di servizi, per finalita’ estranee a scopi d’impresa o professionali (Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, comma 1, lettera a), cd. Codice del consumo), mentre la controparte e’ qualificabile come “professionista”, dal momento che (OMISSIS) svolge attivita’ di impresa (decreto cit., articolo 3, comma 1, lettera c));
che nei termini indicati si e’ gia’ espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8419 del 2019), e non vi sono ragioni per mutare indirizzo, senza dire che la qualifica di consumatore e’ stata riconosciuta all’intero condominio (Cass. n. 10679 del 2015), e che sul punto si e’ espressa di recente in senso favorevole la Corte di giustizia (sentenza 2 aprile 2020, C-329 del 2019);
che infine, nella fattispecie concreta, non costituisce ragione ostativa all’applicazione del foro del consumatore la clausola contenuta nel regolamento contrattuale allegato all’atto di acquisto della proprieta’, giacche’ non e’ provato che la suddetta clausola sia stata approvata a seguito di trattative, essendo questo il solo modo per sottrarre la causa al foro del consumatore a fronte della presunzione ex lege di vessatorieta’ della deroga (Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u)) che opera, come l’intera disciplina processuale introdotta a tutela del consumatore, anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005;
che deve essere rigettato il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di legge;
che le spese del regolamento sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale rinvia le parti, anche per le spese del presente regolamento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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