Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 18 giugno 2019, n. 26868.
La massima estrapolata:
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l’aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).
Sentenza 18 giugno 2019, n. 26868
Data udienza 19 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2018 del Tribunale di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 99 c.p., comma 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, commesso fino all'(OMISSIS), essendo il medesimo reato estinto per prescrizione.
2. Avverso l’indicata sentenza, il P.G. territoriale propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia la violazione degli articoli 157 e 161 c.p.. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione del reato, senza tener conto dell’aumento ex articolo 161 c.p., comma 2, per effetto della contestata recidiva.
3. In data 27/03/2019 il difensore dell’imputato ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Invero, il Tribunale ha indicato in nove anni (sei anni, aumentati della meta’ per la contestata recidiva) il termine massimo di prescrizione, maturato il 01/05/2018, essendo i fatti contestati fino all'(OMISSIS).
E’ ben vero che il Tribunale, come dedotto dal ricorrente, non ha tenuto conto del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la recidiva qualificata – come la recidiva reiterata – quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 2, e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita’ della proroga, ex articolo 161 c.p., comma 2, (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 – dep. 08/02/2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016 – dep. 25/11/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214).
Si osserva, tuttavia – in cio’ correggendo in parte qua la motivazione della sentenza impugnata – che il reato si era prescritto in data antecedente all’emissione del decreto di citazione il 13/10/2017, primo atto interruttivo.
3. Ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 1, “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”. Il successivo comma 2 stabilisce che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
Di conseguenza, come si desume dalle disposizioni appena indicate, per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato occorre tener conto dell’aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, da applicarsi sulla pena massima prevista per il singolo reato, e non, come implicitamente pare assumere il ricorrente, sul termine di sei anni, ove, come nella specie, il delitto sia punito, nel massimo, con una pena inferiore a quel termine. Invero, la previsione di cui alla parte finale dell’articolo 157 c.p., comma 1, (secondo cui il reato si estingue decorso “comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”) puo’ trovare applicazione solo nel caso in cui, anche all’esito dell’aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine risulti inferiore a sei anni.
Deve percio’ affermarsi il seguente principio: nel caso in cui un delitto sia punito, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere l’aumento per detta aggravante va calcolato sul massimo edittale e non sul termine di sei anni.
4. Venendo al caso in esame, il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ punito, nel massimo, con la pena di quattro anni di reclusione; su tale pena va calcolato l’aumento della meta’ per la recidiva, quale circostanza ad effetto speciale (comportando, la relativa applicazione, l’aumento della meta’, quindi superiore a un terzo), sicche’ il termine di prescrizione e’ di sei anni. Pertanto, poiche’ il reato e’ stato commesso il (OMISSIS), la prescrizione e’ maturata il 01/05/2015: prima, come detto, dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, sicche’, ovviamente, una volta che il reato e’ prescritto, non puo’ tenersi conto dell’ulteriore aumento ex articolo 161 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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