Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 febbraio 2021| n. 3557.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l’introduzione, da parte dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.

Sentenza|11 febbraio 2021| n. 3557

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Piblbico impiego – Categoria protette – Diritto all’assunzione – Decorrenza del temrine breve per proporre ricorso per cassazione – Valida la notifica presso il domicilio fisico in aggiunta a quello digitale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7271/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI gia’ PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI TRAPANI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 782/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2017 R.G.N. 1032/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trapani aveva dichiarato il diritto di (OMISSIS) ad essere assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 10.2.2009, come soggetto appartenente alle categorie protette ex L. n. 68 del 1999, e condanno’ la Provincia di Trapani (poi, Libero Consorzio Comunale di Trapani) al risarcimento del danno, liquidandolo in misura pari alla differenza tra quanto il (OMISSIS) aveva percepito dal 10.2.2009 e quanto il medesimo avrebbe percepito ove l’obbligo di assunzione fosse stato assolto.
2. Adita dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal (OMISSIS).
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Libero Consorzio Comunale Di Trapani.
4. L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e il Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani non risultano costituiti in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, articolo 3 e articolo 4, comma 4, per avere la Corte territoriale affermato che il transito del lavoratore gia’ dipendente del datore di lavoro pubblico, nella quota di riserva non comporta una novazione del rapporto che rimane immutato ne’ la trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato e part-time in rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, articolo 7.
7. Sostiene l’erroneita’ della statuizione della Corte territoriale nella parte in cui ha affermato che, in base alla L. n. 68 del 1999, articolo 7, che rinvia al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, oggi Decreto Legislativo n. 165 del 2001, la P.A. deve procedere alleo’assunzioni delle categorie protette mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposte liste e che a tale regola non farebbe eccezione l’ipotesi disciplinata dalla L. n. 68 del 1999, articolo 4, comma 4, secondo l’indicazione di questa Corte Cass. n. 14153/2012.
8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 5, comma 4 quater e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 3 bis. Deduce che dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio di primo grado era stato dimostrato che nel 2007 la Provincia Regionale di Trapani non rispettava la quota di assunzioni obbligatorie prevista dalla L. n. 68 del 1999, articolo 3 e che l’Ufficio Provinciale del Lavoro la aveva diffidata a procedere al reclutamento della L. n. 68 del 1999, ex articolo 3, conformemente alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, prescrizione alla quale la Provincia non aveva ottemperato.
9. In via preliminare deve essere esaminata la questione (affrontata funditus da entrambe le parti nel ricorso, nel controricorso e nella memoria depositata dal ricorrente), della quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la ammissibilita’ del ricorso proposto il 20 febbraio 2018 a fronte della notifica della sentenza impugnata avvenuta il 30 novembre 2017 “nei confronti di (OMISSIS) il quale agisce con l’assistenza del curatore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) nel domicilio eletto”.
10. E’ infondata la prospettazione difensiva del ricorrente, che al fine di negare la validita’ di detta notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, asserisce che a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata unicamente all’indirizzo p.e.c. sul rilievo che soluzioni alternative sono possibili solo ove la posta certificata non funzioni”.
11. Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-sexies, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Domicilio digitale”, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 52, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, dispone che Salvo quanto previsto dall’articolo 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita’ puo’ procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis, nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
12. Il dato testuale (quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario…) attesta in modo chiaro ed inequivoco che la disposizione innanzi richiamata, nell’ambito della giurisdizione civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, ha depotenziato la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis (Codice dell’amministrazione digitale), ovvero presso il ReGindE, di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia, salvo nei casi di impossibilita’ di procedere alla notifica a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.
13. Ad un tempo l’articolo 16 sexies, ha ridimensionato il campo di applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, ormai limitato nella sua applicazione al caso in cui la notificazione a mezzo p.e.c non e’ possibile per causa imputabile al destinatario della stessa.
14. La prescrizione prescinde, dunque, dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, e trova applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri dai quali e’ possibile attingere l’indirizzo PEC del difensore; cio’ in ragione dell’obbligo gravante su quest’ultimo di comunicarlo al proprio ordine e in capo al Consiglio dell’Ordine di inserirlo sia nel registro INIPEC, che nel ReGindE.
15. In altri termini, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria e’ oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario (Cass. n. 14140 del 2019, n. 14914 del 2018, Cass. 17048/2017).
16. Deve, pero’, escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. 1982/2020, Cass. 2942/2019, Cass. 22892/2015).
17. Quest’ affermazione non contrasta con i principi affermati nella decisione di questa Corte n. 10355 del 2020 relativa a fattispecie, diversa da quella in esame, nella quale veniva in rilievo la notificazione della sentenza di appello effettuata presso il domiciliatario nonostante l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito.
18. Prevista per agevolare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni delle parti, l’indicazione della PEC non rende, infatti, inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, soprattutto allorche’ sia la stessa parte o il suo difensore a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo.
19. Deve, pertanto, affermarsi che ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del “domicilio digitale” (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata presso il domicilio fisico ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.
20. Nella fattispecie in esame e’ indiscusso che vi era stata esplicitata elezione del domicilio fisico (topograficamente coincidente con l’indirizzo dello studio del difensore dell’odierno ricorrente costituito in giudizio) e che non vi fu alcuna scelta di ricevere le notificazioni e/o le comunicazioni presso l’indirizzo p.e.c..
21. Dall’esame degli atti del giudizio emerge, inoltre, che la sentenza impugnata era stata notificata in data 30.11.2017 “nei confronti di (OMISSIS) il quale agisce con l’assistenza del curatore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) nel domicilio eletto” ed era stata ricevuta da quest’ultimo, raggiungendo lo scopo di provocare e attivare l’attivita’ di impugnazione, scopo proprio della notificazione della sentenza (Cass. Sez. Un. 20866 del 2020; Cass. 2396 del 2020, Cass. 16663 del 2018, Cass. n. 2220 del 2016, Cass. 7365 del 2010, Cass. 11093 del 1998).
22. La notifica effettuata a (OMISSIS) presso il difensore costituito, al di la’ della formula letterale che e’ stata oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
23. La notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, e’, infatti, equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli articoli 285 e 170 c.p.c., ed e’ pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall’articolo 325 c.p.c., comma 2 (Cass. 2974/20020, Cass. 11216/2008).
24. Come gia’ evidenziato, e’ indiscusso tra le parti, e la circostanza emerge dall’esame degli atti, che il ricorso per cassazione e’ stato notificato al Libero Consorzio del Comune di Trapani il 20 febbraio 2018, ben oltre, quindi il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 325 c.p.c., u.c., decorrente, ai sensi dell’articolo 326 c.p.c., comma 1, dalla data della notificazione della sentenza impugnata (come detto 30 novembre 2017).
25. Va, in conclusione dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.
26. La complessita’ della questione concernente la validita’ della notifica della sentenza impugnata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
27. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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