Ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 febbraio 2021| n. 3818.

Ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c.

Sentenza|15 febbraio 2021| n. 3818

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Licenziamento – Impugnativa – Riforma Fornero – Termini – Non applicabile al pubblico impiego privatizzato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24624/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 04/07/2018 R.G.N. 214/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4.7.18, la Corte di Appello di Messina rigettava l’appello avverso la sentenza del tribunale di Patti del 17.3.18, che aveva ritenuto improcedibile la domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore (OMISSIS) per essere decorso il termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48, per l’impugnazione del licenziamento (c.d. riforma Fornero).
2. In particolare, la corte territoriale, rilevato che il lavoratore aveva proposto nel termine ricorso ex articolo 700 c.p.c., riteneva detto ricorso inidoneo ai fini dell’impedimento del decorso del termine decadenziale, restando altresi’ esclusi la sospensione o l’interruzione del termine medesimo, occorrendo invece la proposizione del ricorso secondo il rito previsto dalla legge.
3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste con controricorso il datore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’articolo 18 Stat. lav., per avere la sentenza impugnata trascurato che la disciplina speciale della c.d. riforma Fornero non e’ applicabile al pubblico impiego privatizzato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’articolo 18 statuto lavoratori per errore nel rito applicato, non potendo questo essere quello previsto dalla c.d. riforma Fornero.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullita’ della sentenza per aver trascurato la nullita’ derivante da mancata lettura del dispositivo della sentenza appellata, nullita’ quale conseguenza della scelta del rito c.d. Fornero applicabile.
7. I primi due motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
8. Con essi, sostanzialmente, la parte lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione del termine decadenziale (previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6, comma 2, come sostituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, comma 1 e poi modificaato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48) per l’introduzione del ricorso per impugnativa del licenziamento, escludendo che il termine potesse essere interrotto dal deposito di un ricorso ex articolo 700 c.p.c. e ritenendo necessario il deposito del ricorso ordinario.
9. La giurisprudenza di questa Corte, come noto, si era orientata per la necessita’ ed infungibilita’ del ricorso ordinario secondo il rito Fornero ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione
stragiudiziale del licenziamento (Sez. L, Sentenza n. 14390 del 14/07/2016, Rv. 640467 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26309 del 07/11/2017, Rv. 646179 01; Sez. L -, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018, Rv. 651711 – 01; Sez. L -, Ordinanza n. 32073 del 09/12/2019, Rv. 656006 – 01). La soluzione tuttavia si giustificava in relazione alle peculiari caratteristiche del rito Fornero, prevedendosi altresi’ un canale preferenziale per le relative controversie, mentre tale ratio non era in se’ trasponibile in relazione alle fattispecie, come quella in questione, alle quali il rito Fornero fosse inapplicabile.
10. Peraltro, con sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 14.10.2020, della L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6, comma 2, e’ stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c..
11. In relazione al quadro normativo vigente all’esito dell’intervento costituzionale, i primi due motivi di ricorso vanno accolti.
12. Il terzo motivo resta assorbito.
13. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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