Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14844.
Massima estrapolata:
Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
Sentenza 13 maggio 2020, n. 14844
Data udienza 4 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Procedimento penale – Articolo 186 cds – Patteggiamento – Sanzioni accessorie – Confisca – Istanza di revoca – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/06/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere SIANI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG BIRRITTERI Luigi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso con l’emissione delle statuizioni conseguenziali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 11 luglio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, adito in sede di opposizione (cosi’ convertito il pregresso ricorso per cassazione) avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso giudice, ha rigettato l’istanza di (OMISSIS), qualificatosi terzo proprietario del bene, di revoca della confisca avente ad oggetto l’autovettura Lancia K, tg. (OMISSIS), disposta con la sentenza emessa, ex articolo 444 e ss. c.p.p., in data 28 settembre 2017 dal G.i.p. del citato Tribunale a carico di (OMISSIS), al quale per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, commi 1, 2, lettera c), 2-sexies, e succ. modd., per avere circolato alla guida della suddetta autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,63 g/l), alle ore 00:35 del (OMISSIS) – era stata applicata la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, con la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo, sentenza divenuta irrevocabile il 14 novembre 2017.
Il giudice dell’esecuzione – preso atto della deduzione che fondava l’istanza, ossia l’essere (OMISSIS) il proprietario del veicolo, ancora titolare, pur essendo nato nel 1931, di patente di guida in corso di validita’, e di esserne l’effettivo e non occasionale possessore, come da intestazione del contratto Telepass n. (OMISSIS) – ha ritenuto non persuasiva questa prospettazione, considerando essere stato fondatamente acclarato che (OMISSIS) era il reale possessore dell’autovettura confiscata.
2. Avverso l’ordinanza ha interposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento sulla scorta di un’unica doglianza con cui ha dedotto la violazione dell’articolo 186 C.d.S. e il vizio di motivazione.
Il ricorrente rimarca che la confisca e’ stata disposta dal giudice di merito sulla base di mere deduzioni prive di riscontro e, poi, in sede di procedimento incardinato per la corrispondente revoca, sono state in modo contraddittorio obliterate le circostanze evidenziate nell’istanza: (OMISSIS), imprenditore veneziano, titolare della proprieta’ del veicolo e di patente di guida, era solito spostarsi da Venezia a Milano con l’autovettura, di cui aveva il dominio effettivo e continuativo, anche il contratto relativo al Telepass essendo a lui intestato.
La svalutazione di tali circostanze, lamenta la difesa, e’ avvenuta senza che, per converso, il giudice dell’esecuzione – peraltro impersonato, per determinazione del Presidente della Sezione e nonostante i suoi rilievi, dallo stesso magistrato che aveva emesso la sentenza – abbia indicato quelle in base alle quali ha ritenuto essere (OMISSIS) il titolare effettivo del dominio del veicolo, limitandosi a ricalcare, sia nel primo provvedimento, sia in quello emesso all’esito dell’atto qualificato come opposizione, le stesse osservazioni, inconsistenti e fragili, sulla sola base di un precedente, riguardante piuttosto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In particolare, lamenta il ricorrente, non sono stati enucleati i precisi elementi di fatto in base a cui e’ stato ritenuto che il reale utilizzatore e detentore del veicolo fosse (OMISSIS), e non invece (OMISSIS), proprietario di esso, la titolarita’ proprietaria in capo a quest’ultimo, padre dell’autore dell’illecito, essendo emersa gia’ nel verbale di sequestro dell’autovettura redatto dai Carabinieri il (OMISSIS): a fronte di tale base di fatto, il riferimento alla veneranda eta’ di (OMISSIS) e al rapporto di parentela fra i due soggetti sarebbe inidoneo a giustificare la decisione.
Ne’ – sostiene la difesa – e’ stata data convincente spiegazione al fatto che non erano stati fatti altri accertamenti circa l’eventuale fermo dello stesso (OMISSIS) alla guida di quella autovettura, mentre in altre occasioni, con riferimento a questo stesso autore dell’illecito, erano state sottoposte a sequestro autovetture del tutto diverse da quella qui considerata.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l’inammissibilita’ del ricorso osservando che il giudice di merito ha valutato in modo congruo gli elementi esposti concludendo per la sussistenza del possesso uti dominus del veicolo da parte di (OMISSIS), non ravvisandosi alcuna carenza motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione si profila inammissibile.
2. Si ricorda che, a ragione del provvedimento, il giudice dell’esecuzione dopo aver puntualizzato che il concetto di appartenenza espresso dall’articolo 186 C.d.S. e’ da interpretarsi in modo estensivo, senza che abbia rilievo l’intestazione del bene nei pubblici registri, anche il possesso o la detenzione di esso, purche’ non occasionali, integrando quell’effettivo e concreto dominio di esso a cui la norma ha fatto riferimento – ha osservato che gli elementi addotti dal terzo non erano adeguati a dimostrare che (OMISSIS) fosse nel dominio effettivo del veicolo, giacche’, al di la’ della formale intestazione della proprieta’ e del contratto Telepass, la stessa titolarita’ della patente di guida integrava dato comprovante la sua idoneita’ psicofisica e attitudinale alla conduzione del veicolo, ma non l’effettivo e concreto possesso di esso.
Al riguardo, nemmeno e’ stata ritenuta indicativa la circostanza che (OMISSIS), in relazione ad altri procedimenti penali per reati analoghi, fosse stato assoggettato al sequestro di autovetture diverse da quella in esame, in quanto la precedente disponibilita’ di altri veicoli non costituisce prova escludente l’appartenenza a lui della Lancia K confiscata.
Viceversa, il rapporto di parentela in linea retta di primo grado sussistente fra l’intestatario formale e l’utilizzatore del veicolo e l’eta’ avanzata di (OMISSIS) (84 anni) al momento del fatto sono stati, nella situazione data, inquadrati come fatti univoci idonei a corroborare la valutazione compiuta dal giudice di merito – che aveva applicato la pena al reo e aveva disposto la confisca – circa l’appartenenza dell’autovettura all’autore dell’illecito, cosi’ da poterla utilizzare, come la stava utilizzando al momento del reato, uti dominus, esercitando i poteri effettivi, concreti e non occasionali del proprietario.
3. Il ragionamento sviluppato dal giudice dell’esecuzione, in linea con l’assunto coltivato dal giudice della cognizione nel processo svoltosi a carico di (OMISSIS), costituisce l’esito di una congrua e coerente valutazione di merito, insindacabile in questa sede.
(OMISSIS), figlio del ricorrente, e’ stato sanzionato dalla sentenza del 28 settembre 2017, emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. c.p.p., con la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, per essersi reso responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, commi 1, 2, lettera c), 2-sexies, e succ. modd. La decisione ha disposto anche la revoca la patente, essendo stata ritenuta la recidiva del reo nel biennio. Inoltre, la sentenza richiamata ha confiscato il veicolo utilizzato dall’imputato per commettere il reato argomentando nel senso che – pur essendo intestata a (OMISSIS), padre del reo – l’autovettura risultava stabilmente affidata dall’anziano genitore, ottantaquattrenne, al figlio e, pertanto, era appartenente, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicata, ad (OMISSIS).
Orbene, il giudice dell’esecuzione ha – nel contraddittorio con il terzo, (OMISSIS) – raggiunto un approdo convergente con la conclusione emersa dalla decisione di cognizione sulla scorta di una valutazione di merito adeguata e non illogica, tanto piu’ che nessuna concreta causale diversa dal possesso effettivo e abituale del veicoli aveva dato (OMISSIS) quando, nel 2016, egli, residente in Milano, aveva commesso in quel luogo, ossia in Milano, alla guida del veicolo in questione il reato accertato a suo carico, a fronte del fatto che (OMISSIS), gia’ in quel tempo, risiedeva in tutt’altro luogo (Venezia), come il ricorrente stesso ha confermato, limitandosi ad addurre genericamente e senza l’emersione di prove l’utilizzazione da parte sua del veicolo nella tratta fra Venezia e Milano.
Le circostanze di fatto valorizzate dal giudice dell’esecuzione, dunque, non sono certo incongrue e il discorso giustificativo offerto sulla loro base resiste, di conseguenza, alle critiche del ricorrente, senza che le deduzioni difensive – circa la persistente validita’ della patente di guida di (OMISSIS) e l’intestazione a lui della scheda relativa ai servizi Telepass – si profilino tali da destituire di adeguatezza e razionalita’ la motivazione del provvedimento impugnato, essendo entrambe le circostanze logicamente compatibili anche con il possesso consolidato e, comunque, non occasionale del veicolo, con il relativo fattuale dominio di esso, da parte del figlio, altrove residente.
4. Cio’ posto, deve ribadirsi che, ai fini della confisca disciplinata dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato – a cui la norma fa riferimento – non va intesa come proprieta’ o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puo’ assumere la forma del possesso o della detenzione, purche’ non occasionali.
4.1. La specificazione non e’ di poco momento, in quanto se ne deve far discendere l’appartenenza del veicolo in capo al possessore anche laddove esso risulti formalmente intestato a un suo congiunto, ma egli ne mantenga l’uso con il consenso di quest’ultimo. Nella stessa prospettiva, la confisca del veicolo intestato al terzo puo’ essere esclusa soltanto quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilita’ della circolazione del mezzo.
Per tali ragioni il concetto di appartenenza e’ da intendersi come disponibilita’ non soltanto giuridico – formale del veicolo, ma anche effettiva e sostanziale del medesimo, rispetto a cui l’utilizzazione di esso nella circolazione da parte dell’autore del reato stradale – affinche’ la proprieta’ del terzo non sia attingibile dalla confisca – deve essersi determinata senza alcun titolo stabile e prevalente e senza alcuna, consenziente o negligente, acquiescenza da parte del titolare. Se, invece, tale acquiescenza ricorre, l’appartenenza si radica anche in capo all’agente e, in corrispondenza, il titolare non puo’ dirsi, ai fini della confisca, estraneo al reato (Sez. 1, n. 19384 del 13/12/2016, dep. 2017, Sardiello, n. m.; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762; Sez 4, n. 39777 del 07/06/2012, Olteanu, Rv. 253721; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326, quest’ultima in fattispecie in cui e’ stato ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell’imputato ma in uso a quest’ultimo).
4.2. Condivisibilmente, lo stesso concetto e’ stato affermato con coerenza anche per la verifica – ricollegata all’accertamento dell’appartenenza del veicolo – inerente della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dello stesso articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), in relazione a cui la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato si ritiene, del pari, da intendersi – non come proprieta’ o intestazione nei pubblici registri di esso, bensi’ – come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puo’ assumere la forma del possesso o della detenzione, purche’ non occasionali (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Marinelli, Rv. 268882; per il collegamento – per esclusione biunivoca – fra le due problematiche, quando ovviamente non si verta in ipotesi di recidiva nel biennio, Sez. 4, n. 13511 del 23/02/2017, Tuttolomondo, n. m.).
4.3. Connettendo tali considerazioni giuridiche al discorso giustificativo offerto dal giudice dell’esecuzione sulla scorta dei ricordati dati di fatto, la motivazione del provvedimento impugnato si palesa immune dalle critiche formulate dal ricorrente, risoltesi sostanzialmente nella prospettazione di un non consentito – alternativo inquadramento del fatto.
L’accertamento dell’effettivita’ dell’appartenenza del veicolo ad (OMISSIS) e’ stato, infatti, oggetto di una valutazione di merito che, risultando motivata congruamente e in modo non illogico, e’ incensurabile in sede di legittimita’.
5. Pertanto, il ricorso si rivela inammissibile.
All’inammissibilita’ dell’impugnazione consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualita’ di entrambi i mezzi (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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