Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46396.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e’ necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico sui campioni dei liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per la individuazione e per la quantificazione della sostanza di talche’ l’ammissione dell’assunzione di sostanza stupefacente non e’ in grado di sostituire la portata e le finalita’ dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione, laddove il rifiuto frappone al contrario un ostacolo ad un siffatto, completo e obiettivo accertamento.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46396

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. TORNESI Daniela R. – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di TORINO in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Ivrea con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato contravvenzionale di rifiuto a sottoporsi al prelievo di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge e mancata valutazione di prova decisiva atteso che, a fronte della richiesta di sottoporsi ad esami per l’accertamento della condizione di alterazione, l’ (OMISSIS) aveva ammesso di avere fatto uso di sostanza stupefacente di talche’, accertata la sussistenza della condotta antidoverosa e in particolare riconosciuto lo stato di alterazione, l’accertamento si appalesava inutile, cosi’ da non potersi pretendere dal conducente l’obbligo di sottoporvisi.
Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. in ragione del modesto disvalore del fatto e la tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato, laddove la richiesta al conducente di sottoporsi agli esami dei liquidi biologici e’ propedeutico all’accertamento di tale stato, la cui valutazione non puo’ essere rimessa ad un riscontro meramente sintomatico, se del caso avallato dalle ammissioni del conducente rese nell’immediatezza le quali, proprie perche’ provenienti da persona investigata non possono essere utilizzate nei suoi confronti (articolo 63 c.p.p., commi 1 e 2) se non assunte con le forme di cui all’articolo 350 in relazione all’articolo 64 c.p.p..
2. Le operazioni invece descritte dall’articolo 187 C.d.S., commi 2, 2 bis, 3, 4 e 5 rientrano nelle attribuzioni degli organi di Polizia Stradale e sono dirette, nella loro sequenza procedurale, dapprima ad acquisire elementi utili per giustificare la richiesta di sottoposizione del conducente agli accertamenti di cui al comma 3, e successivamente per rendere obiettiva evidenza della condizione di alterazione mediante un esame strumentale, la cui valenza, come correttamente affermato dal giudice distrettuale, non puo’ essere surrogata dall’ammissione dello stato di alterazione da parte dell’onerato, il quale al contrario ha un concreto interesse, ai fini difensivi, all’esecuzione dell’accertamento, non solo con riguardo all’affermazione di responsabilita’ ma anche, come risulta plasticamente rappresentato dal contenuto del secondo motivo di ricorso (teso al riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.), alla graduazione della pena ovvero alla valutazione del fatto in termini di minimo disvalore penale, con conseguente necessita’ di attingere ai parametri oggettivi di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, e quindi alla verifica della maggiore o minore presenza di sostanza stupefacente nel sangue (sez. 4, 6.10.2009 Rosito, Rv.245638).
3. Ma anche a volere ritenere che la confessione operata dal conducente nella immediatezza del fatto sia in grado di sostituire, in termini di valore probatorio e in assenza di una prova legale della condizione di alterazione, l’accertamento tramite prelievo ed investigazione dei liquidi biologici, rimane la circostanza che l’onerato non puo’ opporre un rifiuto alla richiesta degli organi di polizia stradale, senza incorrere nel fatto tipico di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 8, laddove, se in presenza di determinate condizioni, i suddetti organi possono sottoporre i conducenti ad accertamenti clinici tossicologici, anche mediante accompagnamento presso strutture pubbliche per il prelievo di liquidi biologici (articolo 187 C.d.S., comma 3), i conducenti richiesti possono esimersi da tali
accertamenti soltanto manifestando un rifiuto, condotta autonomamente sanzionabile come nella specie.
4. E’ stato inoltre affermato dal S.C. che ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e’ necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico sui campioni dei liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per la individuazione e per la quantificazione della sostanza (sez. 2, 7.4.2016, Spinelli, Rv. 266521; 21.9.2007, De Rosa, Rv.237778) di talche’ l’ammissione dell’assunzione di sostanza stupefacente non e’ in grado di sostituire la portata e le finalita’ dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione, laddove il rifiuto frappone al contrario un ostacolo ad un siffatto, completo e obiettivo accertamento.
5. Partendo da questa ultima considerazione anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato atteso che la condotta dell’ (OMISSIS) non risulta di minima gravita’ ed offensivita’, ove il rifiuto, non accompagnato da alcuna giustificazione di rilevanza etica, solidaristica, familiare o semplicemente personale, ma al contrario motivato dal riconoscimento dell’assunzione di sostanze stupefacenti (e pertanto dalla finalita’ di sottrarsi al ulteriori accertamenti), non consente, come del tutto logicamente rappresentato dal giudice di appello, di valutare il fatto in termini di minima offensivita’ anche e in ragione dell’assoluta carenza di collaborazione con gli inquirenti manifestata dal prevenuto con il proprio comportamento.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.