Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 maggio 2018, n. 21128.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza. Inoltre, le modalità espressive dispiegate devono essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione e non tradursi in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

Sentenza 11 maggio 2018, n. 21128

Data udienza 1 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
Udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 14 dicembre 2016, ha sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere del 16 ottobre 2014 che aveva condannato (OMISSIS) per il delitto di diffamazione in danno dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS).
I fatti, come ricavabili dal capo d’imputazione, erano consistiti nelle affermazioni dell’imputato, rese nel corso di un’assemblea condominiale, secondo le quali i minori avrebbero determinato la rottura del motore del cancello condominiale a mezzo di un uso scorretto dello stesso mentre in realta’ il cattivo funzionamento era dovuto ad un vizio strutturale del cancello stesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), il quale lamenta, a mezzo del proprio difensore, una violazione di legge e una motivazione illogica in merito al mancato accoglimento dell’eccezione d’incompetenza di cui all’articolo 11 c.p.p. in quanto la madre dei minori era Magistrato in servizio nel Distretto della Corte di Appello di Napoli; una ulteriore violazione di legge e illogicita’ della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione; infine, una ulteriore violazione di legge e carenza di motivazione in merito al disposto trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.
2. Infondato e’, pero’, il motivo in rito.
L’articolo 11 c.p.p. disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti Magistrati, sia come indagati o imputati sia come persone offese o danneggiati dal reato, stabilendo che in tali casi e’ competente il Giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto, diverso da quello dove ha prestato o presta servizio il Magistrato coinvolto, di Corte d’appello determinato per legge dalla tabella A, allegata all’articolo 1 disp. att. c.p.p., che contiene una attribuzione di competenze “a catena”.
La disposizione costituisce un’evidente eccezione al principio generale del Giudice naturale, cosi’ come individuato dal codice di rito, e trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del Magistrato danneggiato o offeso dal reato e di garantire la terzieta’ e l’imparzialita’ del Giudice (v. Corte Cost., sentenza 15 ottobre 1991, n. 390), eliminando presso l’opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialita’ determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra Magistrati operanti in Uffici Giudiziari del medesimo distretto di Corte d’appello e, quindi, nella necessita’ di assicurare in ogni caso l’imparzialita’ del Giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane.
Inoltre, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte Suprema, la speciale competenza stabilita dal citato articolo 11 c.p.p. ha natura funzionale e non meramente territoriale; di conseguenza, l’eventuale incompetenza puo’ essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ai sensi dell’articolo 21 c.p.p., comma 1 (v. Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2004 n. 292 e Sez. 6 2 aprile 2012 n. 13182).
La concreta operativita’ della disciplina dettata dall’articolo 11 c.p.p. e’ subordinata, pero’, alla condizione che il Magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualita’ di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (v. Cass. Sez. 6, 9 maggio 2005 n. 40984). Cio’, in altri termini, significa che la qualita’ di imputato, persona offesa, o persona danneggiata del magistrato, affinche’ diventi operante la nuova competenza debba essere una qualita’ formale assunta nella sede procedimentale, attraverso le iniziative formali previste dall’ordinamento giuridico spettanti all’organo del Pubblico Ministero.
Il che non e’ avvenuto nel caso di specie in cui i minori persone offese sono stati addirittura rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre (OMISSIS).
3. Quanto al merito effettivo, ritiene questo Collegio che la fase ritenuta diffamatoria “ne fanno un uso scorretto..in quanto il 14/2/09 alle ore 15,35 i figli dei Sig. (OMISSIS) giocavano nei pressi del viale, facendo scorrere forzatamente e ripetutamente il cancello in fase di chiusura-apertura” in realta’ non abbia alcun intento diffamatorio ma si sia limitata ad evidenziare una situazione di fatto, non contestata nel suo accadimento.
In primo luogo, non vi e’ alcuna infondata accusa di aver cagionato la rottura del cancello condominiale, come erroneamente ritenuto dai Giudici del merito, ma soltanto un isolato uso scorretto dello stesso, che e’ cosa ben diversa e inidonea, in difetto di contraria dimostrazione, a far credere che sia stata la causa efficiente della rottura del motore elettrico del cancello.
In secondo luogo, questa volta in punto di diritto, questa Corte, con antica ma consolidata giurisprudenza (v. a partire da Cass. Sez. 5, 28 febbraio 1995 n. 3247) afferma che in tema di diffamazione, la reputazione non si identifichi con la considerazione che ciascuno ha di se’ o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignita’ personale in conformita’ all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilita’ o alla gelosa riservatezza. Inoltre, le modalita’ espressive dispiegate devono essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione e non tradursi in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Non si vede, pertanto, quale attacco ad personam, quale attentato alla onorabilita’ e alla dignita’ umana possa derivare ai soggetti passivi del contestato reato dall’evidenziazione di un mero uso scorretto di un cancello condominiale da parte degli stessi, peraltro, “minori” e conseguentemente meno sensibili al preteso disvalore sociale di un loro comportamento non consono ai canoni di correttezza della vita “condominiale”.
4. Il ricorso va, in conclusione, accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
Oscuramento dati identificativi e personali essendo coinvolti nel processo soggetti minorenni.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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