L’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 11 giugno 2018, n. 3502.

La massima estrapolata:

L’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, «costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie».

Sentenza 11 giugno 2018, n. 3502

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2016, proposto da:
Al. Ci., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ca. e Ri. Ta., con domicilio eletto presso lo studio Ri. Ta. in Roma, via (…);
contro
U.T.G. – Prefettura di Firenze, Ministero dell’Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00842/2015, resa tra le parti, concernente divieto di detenzione armi munizioni e materie esplodenti – sospensione porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Firenze e di Ministero dell’Interno e di Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati Da. Jo. su delega di Ri. Ta. e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 842 del giorno 1 giugno 2015 il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso proposto da Al. Ci. avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Firenze impositivo del divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con ingiunzione di vendere o cedere le armi, già sottoposte a sequestro cautelativo, a persona non convivente entro 150 giorni dalla notifica del decreto stesso; decreto motivato con riferimento alla sussistenza di rapporti conflittuali e liti violente tra il ricorrente e la convivente con la quale era in corso un procedimento di separazione.
Il ricorrente ha impugnato altresì il Decreto n. 4285 del 20 febbraio 2014 emesso dal Questore di Firenze con cui si disponeva che “la licenza di porto di fucile per uso di caccia intestata al Sig. Ci. Al. … è sospesa di validità ….in attesa dell’esito del procedimento penale di primo grado e comunque fino al periodo di vigenza del richiamato decreto prefettizio”.
Il primo giudice ha rilevato che “nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Prefettura di Firenze costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
In particolare, assolutamente rilevante e decisiva, nella prospettiva della revoca del provvedimento autorizzatorio alla detenzione delle armi non è – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze nei confronti di quest’ultimo il 27 settembre 2013, della cui revoca, in data 16 ottobre 2013 ad opera del Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, si dà pienamente conto nel provvedimento in questione, bensì l’esistenza di una forte conflittualità tra il ricorrente e la sua ex convivente – quale emerge chiaramente dalla stessa ordinanza del Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze – che ha dato origine frequentemente a liti violente, e che rende inconferenti le deduzioni di cui al 6° e al 7° motivo di ricorso, risultando incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell’istituto autorizzatorio.
Del tutto irrilevante, a tal fine, è, poi, il fatto che la convivenza del ricorrente con la sua ex compagna sia cessata nell’agosto del 2011, in quanto se è vero che tale mutato stato di cose può verosimilmente aver determinato minori occasioni di conflittualità, non può sicuramente escludersi che questa permanga nonostante la cessazione della convivenza, soprattutto quando, come nella specie, la presenza di figli imponga ai due soggetti di relazionarsi reciprocamente”.
Avverso tale decisione propone appello Al. Ci. denunciando travisamento del fatto ed eccesso di potere per carenza di istruttoria con riferimento alla violazione dell’art. 39 del TULPS attesa l’infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti e smentite dal provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze sopra citato.
Resiste in giudizio l’amministrazione con il solo atto di costituzione con il quale si invoca il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente ricordato che in subiecta materia si è formata una ormai univoca giurisprudenza che afferma l’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, “costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Cons. St., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Cons. St., Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).
Inoltre, il r.d. 18 giugno 1931 n. 773, non individua tassativamente le ragioni ostative al rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi, ma autorizza l’Amministrazione allo “svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati” (Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617).
Alla luce di tali principi l’appello proposto risulta destituito di fondamento e deve essere respinto.
Invero, nella fattispecie, la conclamata sussistenza di rapporti conflittuali tra coniugi – indipendentemente dalla valutazioni formulate dal giudice penale in sede di riesame (essendo ben nota l’autonomia delle valutazioni riservate all’autorità di pubblica sicurezza) – e la concreta possibilità che tali conflitti possano sfociare in aggressioni alla persona sono ragioni sufficienti a legittimare i provvedimenti imputati.
Peraltro, contrariamente all’assunto dei ricorrente, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (Cons. St., Sez. III, 10 ottobre 2014; n. 5039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l’esistenza di sospetti o indizi negativi che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata nella fattispecie dall’amministrazione.
Da qui l’infondatezza dell’appello proposto.
La Peculiarità delle questioni esaminate rende equo compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere, Estensore

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