Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28536.


Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati.

Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28536

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Istanza di liberazione anticipata – Presupposti – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CENTOFANTI F. – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), NATO A (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/02/2020 del Tribunale per i minorenni di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Pinelli Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Lecce, in funzione di Tribunale di sorveglianza, confermava quella emessa il 17 dicembre 2019 dal locale Magistrato di sorveglianza per i minorenni, che aveva rigettato l’stanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato (OMISSIS), in relazione al semestre di pena espiata compreso tra il 9 giugno e il 9 dicembre 2019.
Osservava il Tribunale come la condotta del detenuto nel semestre, pur regolare dal punto di vista disciplinare, non risultasse adesiva al trattamento. (OMISSIS), ormai giovane adulto, dopo aver rifiutato l’offerto sostegno psicologico, aveva infatti abbandonato sia gli studi scolastici, sia, ingiustificatamente, l’attivita’ lavorativa, cosi’ rivelando carente partecipazione all’opera di rieducazione.
2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.
Nel proposto unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’ordinanza impugnata, non adeguatamente vagliando le ragioni di reclamo, non avrebbe realmente spiegato perche’ le circostanze addotte dovessero ritenersi ostative alla concessione del richiesto beneficio, a fronte della riconosciuta buona condotta carceraria, in se’ positivamente valorizzabile in chiave di partecipazione all’opera di rieducazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di sorveglianza si e’ infatti attenuto all’esatto principio di diritto, secondo ai fini della concessione della liberazione anticipata, non e’ sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituito di pena, la quale, da se’ sola, non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va invece desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalita’ del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396-01; Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219478-01; Sez. 1, n. 2964 del 16/05/1995, Adelfio, Rv. 201751-01).
Le circostanze, menzionate nell’ordinanza impugnata, riscontrate sulla base di una disamina priva di elementi di illogicita’, in tutta evidenza contraddicono l’esistenza di un serio percorso partecipativo, orientato alla risocializzazione del condannato nei sensi teste’ indicati.
L’ordinanza stessa risulta pertanto conforme al modello legale e motivata in termini palesemente adeguati.
2. Trattandosi di provvedimento emesso da un giudice minorile, trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 29 e non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuale e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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