Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 23 giugno 2020, n. 4020.
La massima estrapolata:
Risultano tollerabili temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito in conformità alla ratio di tutta la normativa generale sui requisiti del reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sentenza 23 giugno 2020, n. 4020
Data udienza 18 giugno 2020
Tag – parola chiave: Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Requisiti – Temporanee o parziali carenze di reddito – Tollerabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dall’odierno appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, presente in Italia dal 2007, dopo aver ottenuto per cinque volte il rilascio del permesso per lavoro subordinato, nel 2016 si è visto negare il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, richiesto con istanza del 4.12.2015, a cagione della ritenuta assenza del necessario livello reddituale minimo.
2. Nel giudizio di primo grado questa carenza è stata ritenuta non superabile, in quanto:
– la dichiarazione fiscale del 2015 esponeva un reddito, inferiore al parametro normativo di riferimento, di -OMISSIS-
– anche a voler considerare che la successiva dichiarazione del 2016 recava un reddito pari ad -OMISSIS-, questo dato trovava riscontro unicamente in atti formati dalla parte e non in ulteriori e oggettivi elementi di supporto (quali bilancini, conti economici, fatture attive e passive, documentazione bancaria), idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività autonoma svolta e l’effettiva percezione di redditi adeguati;
– in sede procedimentale l’amministrazione aveva chiesto puntuali riscontri documentali sulla situazione lavorativa e reddituale del ricorrente, il quale, tuttavia, non aveva adeguatamente soddisfatto le esigenze istruttorie;
– il superamento del termine procedimentale non poteva ritenersi viziante il provvedimento finale, fermo restando che la durata dell’iter risultava nel caso concreto correlata anche alle esigenze istruttorie palesate dall’amministrazione e non soddisfatte dal ricorrente.
3. In questa sede l’appellante si duole del fatto che l’amministrazione prima, e il Tar poi, non abbiano tenuto conto della tempistica di avvio dell’attività di lavoro autonomo (iniziata il 26.06.2014) e, quindi, del fatto che i redditi da lavoro autonomo del 2014 erano correlati ai soli mesi di effettivo esercizio dell’impresa (-OMISSIS-). Osserva, inoltre, che i redditi relativi all’anno 2015 (-OMISSIS-) sono superiori ai livelli minimi richiesti dal Testo Unico Immigrazione e richiama le produzioni documentali del primo grado, effettuate in data 28 maggio 2019 (dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018, concessione comunale di suolo pubblico per il chiosco di vendita dei fiori, spese contrattuali previste per tale concessione ed pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico) per contraddire i rilievi svolti dal primo giudice in merito all’assenza di una base probatoria affidabile, confermativa della effettiva percezione delle entrate indicate.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
5. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (disposto con ordinanza -OMISSIS-), la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2020.
6. Va premesso, al fine di chiarire la situazione in fatto sulla quale si è espressa la Questura della Provincia di Lodi, che nel corso del contraddittorio procedimentale, a seguito della richiesta di integrazione documentale rivolta alla parte interessata, sono conclusivamente emersi i seguenti dati rilevanti:
– l’assenza di bilancini firmati e timbrati dal commercialista e di documentazione fiscale (fatture e pagamenti fornitori) attestante l’effettività dell’esercizio di attività autonoma;
– il mancato inoltro all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2014 (Unico 2015);
– l’avvenuto inoltro all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2015 (Unico 2016), recante, tuttavia, un reddito passivo di -OMISSIS-
– l’assenza di versamenti effettuati dalla parte interessata a titolo di oneri contributivi (come gestione previdenziale separata).
7. Rispetto a questo quadro fattuale, il ricorrente ha prodotto nel doppio grado di giudizio ulteriori dichiarazioni dei redditi capienti (anni 2017, 2018 e 2019) le quali, unitamente alla documentazione prodotta in primo grado a comprova della effettività della situazione lavorativa allegata, fornirebbero prova di una condizione reddituale in via di progressivo consolidamento e regolarizzazione, ulteriormente comprovata dal programma concordato con l’Agenzia delle Entrate per il versamento rateizzato dei contributi fiscali omessi.
8. Questa sezione ha più volte affermato che, secondo un generale principio di ragionevolezza, risultano tollerabili temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito in conformità alla ratio di tutta la normativa generale sui requisiti del reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale regola di ragionevolezza è valida a maggior ragione per il lavoro autonomo, in virtù della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale (Cons. Stato, sez. III, n. 6249/2019).
Vale al contempo ricordare che “ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del TUI complessivamente considerate – non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del prescritto livello di reddito: al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti.. che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso” (Cons. Stato, sez. III, n. 5176/2018).
9. Entro questi limiti, in una logica di motivato temperamento al principio del tempus regit actum – che impone come regole generale una valutazione di legittimità dell’atto ancorata al corredo di fatti ed elementi versati nel contenuto provvedimentale o, al più, acquisiti nel corso del procedimento – è ammissibile ritenere non preclusa la valorizzazione in sede processuale di ulteriori elementi che giustifichino una lettura “dinamica” ed “evolutiva” del quadro istruttorio sul requisito reddituale. Gli elementi rimasti inediti nel procedimento assumono dunque la rilevanza di dati sintomatici di una situazione reddituale almeno in parte mutata, che merita di essere nuovamente esaminata dall’amministrazione competente, nell’esercizio delle sue prerogative discrezionali.
Al contempo, l’attività di rinnovata disamina della documentazione dovrà essere ripetuta secondo il corretto modus procedendi già adottato dall’amministrazione, ovvero attraverso la ricerca di riscontri oggettivi, in primis dichiarativi e contributivi, verificabili presso l’Agenzia delle Entrate e attestanti l’effettività dei redditi dichiarati.
10. L’alterno esito dei due gradi e la natura delle questioni trattate, ne giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso gravato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, tenuta in modalità telematica, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Umberto Maiello – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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