Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 febbraio 2022| n. 4520.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il “disputatum” posto all’esame del giudice di appello (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato in quanto, all’esito del giudizio d’appello, le spese poste a carico della parte privata opponente dovevano essere quantificate sulla base dello scaglione da euro 0 a 1100, avendo ad oggetto la causa esclusivamente la misura della liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pari a € 286,00). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 novembre 2017, n. 27871; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 gennaio 2011, n. 536).

Sentenza|11 febbraio 2022| n. 4520. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese di giudizio – Rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente – Giudizio di secondo grado – Oggetto – Valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado – Valore della controversia – Importo delle spese liquidate dal primo giudice – Somma – Disputatum posto all’esame del giudice di appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9815/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 67/2019 depositato il 24 gennaio 2019, respingeva l’opposizione proposta da (OMISSIS), ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato che, in accoglimento della domanda di equa riparazione formulata dalla ricorrente, liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 1.334,00 e in Euro 250,00 le spese del procedimento, ritenendo infondate le doglianze relative alle sole spese di lite.
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia fondato su due motivi.
3. Il Ministero intimato ha solo depositato “atto di costituzione” finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.
4. All’adunanza del 1 ottobre 2019 il collegio ha ritenuto che non ricorresse l’evidenza decisoria e, pertanto, ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, in particolare con riferimento alla questione relativa al criterio di determinazione delle spese in presenza della sola fase monitoria.
5. Con avviso notificato alle parti il ricorso e’ stato trattato in Camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell’articolo 375 c.c., u.c..
6. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., dell’articolo 2233 c.c., comma 2, liquidazione dei compensi in violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
Si censura la sentenza nella parte in cui ha applicato la tabella 12 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, nello scaglione da Euro 1100 a Euro 5200 perche’ la somma liquidata in favore dell’istante era di Euro 1334, applicando i compensi minimi relativi alle due uniche fasi compatibili con la natura privata di contraddittorio della fattispecie di ingiunzione.
La liquidazione di soli Euro 250 sarebbe meramente simbolica in violazione dell’articolo 2233 c.c., citato in rubrica dovendosi peraltro applicare la tabella 12 e non la tabella 8 del Decreto Ministeriale n. 155 del 2014.
1.2 Il motivo e’ infondato.
Il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicita’” rispetto a quello di cui agli articoli 633 c.p.c. e segg., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operativita’ della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione” (Sez. 2, Sent. n. 16512 del 2020).
Ne consegue che la liquidazione delle spese da parte della Corte d’Appello avvenuta in applicazione della tabella 8 con riferimento alla fase monocratica dinanzi al giudice delegato e’ immune dalle censure prospettate dal ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 14 e 91 c.p.c., liquidazione dei compensi ex Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
All’esito del giudizio d’appello le spese poste a carico della parte privata opponente dovevano essere quantificate sulla base dello scaglione da Euro 0 a 1100, avendo ad oggetto la causa esclusivamente la misura della liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pari a Euro 286. Dunque, la liquidazione di Euro 1198,50 corrisponderebbe ai minimi applicabili per le controversie dello scaglione superiore.
2.1 Il secondo motivo e’ fondato.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalita’ ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, e’ dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il “disputatum” posto all’esame del giudice di appello (Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017 Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011)
3. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.
4. Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3, visto l’accoglimento parziale e la conseguente soccombenza reciproca compensa le spese del giudizio di legittimita’ ex articolo 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, compensa le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *