Aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e furto di beni in un esercizio commerciale

Corte di Cassazione, sezione feriale penale, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49152

La massima estrapolata:

E’ ritenuta sussistente l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nell’ipotesi di reato di furto di beni in un esercizio commerciale, quando questi siano sottratti alla vigilanza costante da parte degli addetti, i quali si avvedano dell’illecito esclusivamente a seguito dell’attivazione del dispositivo sonoro antitaccheggio nei pressi delle casse.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49152

Data udienza 28 agosto 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusep – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2016 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardi Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2016 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione al reato di tentato furto aggravato, per avere, in concorso con altra persona rimasta ignota, tentato di impossessarsi di una confezione di federe e lenzuola esposta per la vendita nel negozio (OMISSIS) e di un copriletto marca Borbonese e di lenzuola Bassetti all’interno dei negozio (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), deducendo la violazione di legge in relazione all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7: deduce che la presenza di un sistema antitaccheggio dovesse far escludere l’aggravante della esposizione a pubblica fede; tant’e’ che al superamento del sistema di rilevamento, veniva innescato l’allarme sonoro, assicurando il controllo costante e diretto del bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
Nonostante un orientamento rimasto isolato abbia affermato che non sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo âEuroËœantitaccheggio’, che assicura un controllo costante e diretto, incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti (Sez. 5, n. 20342 del 28/01/2015, Torre, Rv. 264075), la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel ritenere che integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923; conf. sent. n. 11082 dell’08/03/2017); sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo “antitaccheggio”, in quanto tale dispositivo non e’ idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla “res” (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha escluso un controllo costante della merce e della cliente da parte delle commesse dell’esercizio commerciale, accortesi della sottrazione soltanto in seguito all’attivazione del dispositivo antitaccheggio.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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