In tema di affidamento del figlio di età minore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2021| n. 13217.

In tema di affidamento del figlio di età minore

In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affido c.d. “super-esclusivo” al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).

Ordinanza|17 maggio 2021| n. 13217

Data udienza 22 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: In tema di affidamento del figlio di età minore – Tutela dei minori – Affidamento – Pas – Limiti – CTU – Madre malevola – Affido “super esclusivo” al padre – Giudizi privi di concretezza empirica – Sindrome da alienazione parentale – Diagnosi – Fondamento scientifico controverso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 10327/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, dei 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

CHE:

A seguito di ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Treviso, valutate le c.t.u. disposte, ha negato l’affido cd. “super-esclusivo” della figlia minore della coppia, disponendone invece l’affido esclusivo al padre ricorrente, regolamentando le visite e fissando le varie prescrizioni tra cui il divieto di incontro della minore con la nonna materna e confermando, a carico del (OMISSIS) e in favore della resistente, l’assegno per il mantenimento della figlia per la somma di Euro 200,00 mensili oltre alla quota per le spese.
Il (OMISSIS) ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento del Tribunale, chiedendone la modifica: con la previsione di visite protette della madre verso la minore per il primo periodo di sei mesi, con l’ausilio dei servizi sociali e, successivamente, secondo un calendario ma con esclusione del pernottamento; con l’affido “super-esclusivo” della minore a suo favore e con la revoca del contributo al mantenimento.
La (OMISSIS) ha chiesto la riunione del procedimento con altro pendente e il rigetto del reclamo con la modifica del decreto impugnato nel senso conforme alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale nel (OMISSIS) (che aveva autorizzato il (OMISSIS) a riconoscere la figlia, disponendone l’affidamento ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre).
Con successivo reclamo (OMISSIS) adiva la Corte d’appello di Venezia, impugnando lo stesso decreto del Tribunale, chiedendone la revoca, con richiesta di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, del collocamento prevalente della figlia presso di se’ e la conferma del contenuto economico del decreto. Si costituiva il (OMISSIS), resistendo al reclamo. Il P.M. concludeva per il rigetto del reclamo.
Riuniti i due procedimenti, con decreto emesso il (OMISSIS), la Corte veneziana ha respinto il reclamo della (OMISSIS), accogliendo quello del (OMISSIS) e, in riforma del decreto impugnato, ha disposto l’affido “super-esclusivo” della minore al padre, la revoca del contributo economico a carico di quest’ultimo, e regolamentando il diritto di visita della madre secondo i criteri dettati. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha osservato che dalle due c.t.u. espletate si evinceva non solo un elevato grado di conflittualita’ della coppia di genitori – con difficolta’ comunicative tra loro – ma anche una grave carenza delle capacita’ genitoriali della (OMISSIS); in particolare, dalla prima c.t.u., sulla base dei colloqui clinici e dell’osservazione dei comportamenti della reclamante, risultava: una scarsa flessibilita’ della madre di accettare il ripristino delle relazioni tra padre e figlia, emergendo la sua volonta’ di mantenere la figlia con se’ escludendo il padre, in contrasto con quanto concordato e suggerito durante la consulenza; la rappresentazione di versioni non veritiere da parte della reclamante e la ferma resistenza della stessa a modificare le proprie convinzioni; una dinamica relazione fondata su elevata tensione, anche in presenza della minore; l’influenza della famiglia materna sulla reclamante con prospettive dannose e rischiose; la necessita’ di collocare la minore presso il padre, ritenuto unico genitore in grado di dare equilibrio e serenita’ alla bambina.
La Corte territoriale ha altresi’ rilevato che: la successiva c.t.u. aveva confermato quanto indicato nella prima, suggerendo anche l’affido “super-esclusivo” a fronte del comportamento della (OMISSIS) da cui era sorto il rischio di alienazione della minore rispetto al padre (rilevando altresi’ che la madre sembrava affetta dalla cd. sindrome della “madre malevola” – cd. “MMS”), emergendo anche psicopatologie accertabili; al riguardo, il secondo c.t.u. aveva rilevato che la madre, pur mantenendo con la figlia, almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento, esercitava nei confronti dell’ex partner una condotta tendente ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto con la minore, mirando ad estraniarlo da ogni scelta che la riguardasse; la madre si era resa responsabile di una totale mancanza riflessiva su di se’ e sulla minore la quale era stata fortemente segnata da “scellerati” comportamenti della stessa madre e della nonna materna; la reclamante aveva indotto due pediatri a non seguire piu’ la minore a seguito della richiesta, da parte della (OMISSIS), di certificati fasulli finalizzati ad impedire l’accesso al padre; le frequenti assenze scolastiche della minore erano imputabili alla reclamante la quale aveva agito al fine di evitare il prelevamento paterno della figlia.
La Corte territoriale ha ancora osservato che: le conclusioni dei c.t.u. erano da condividere in quanto fondate su risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto, non motivatamente contrastate con elementi probatori, avendo gli stessi consulenti valutato in contraddittorio le contestazioni dei c.t.p.; le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. non erano difformi dalla reale situazione che comprovava un comportamento materno improntato a gravi carenze della genitorialita’ con volonta’ della (OMISSIS) di estraniare la minore dal padre, a fronte invece della buona capacita’ genitoriale dimostrata dal (OMISSIS); pertanto, non era condivisibile il decreto emesso dal Tribunale che aveva negato l’affido “super-esclusivo” della minore al padre, argomentando dalla consapevolezza dimostrata dalla madre della gravita’ dei suoi comportamenti, tenendo conto che le allegazioni dell’ex partner, contestate, erano state chiaramente dimostrate.
(OMISSIS) ricorre in cassazione con quattro motivi.
Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

RITENUTO

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

CHE:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 155, 315bis, 337ter, quater, quinquies e octies c.c., articoli 62, 194, 709ter c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva aderito acriticamente alle due c.t.u. le cui risultanze erano fondate sulla diagnosi della cd. PAS, sebbene in maniera non esplicita. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il provvedimento di “superaffido” della minore al padre, non necessitato da sue psico-patologie, non riscontrate, era stato emesso sulla base della conflittualita’ insorta tra la ricorrente e i c.t.u., senza intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialita’.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 155, 333, 337ter, quater e octies c.c., con riferimento alla mancata verifica dell’attendibilita’ scientifica della teoria posta a base della diagnosi di “sindrome della madre malevola” e alla qualificazione della (OMISSIS) come genitore “condizionante”. In particolare, la ricorrente si duole che le risultanze peritali non siano state fondate su dati clinici e che la Corte territoriale non abbia effettuato una valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso, nel senso che il provvedimento impugnato non appariva ispirato al superiore interesse del minore in quanto il dolore della forzata separazione della minore dalla madre era rimasto sullo sfondo rispetto alla ritenuta prevalenza dell’interesse all’attuazione coattiva del diritto alla bigenitorialita’. La ricorrente lamenta altresi’ che il giudice d’appello abbia del tutto troncato il rapporto con la nonna materna sull’erroneo presupposto che anche quest’ultima avesse mirato ad estraniare il padre.

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistito nella mancata valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso.
Il quarto motivo denunzia violazione degli articoli 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, e degli articoli 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo nonche’ dell’articolo 337octies c.c. sull’ascolto del minore e dell’articolo 8 Cedu. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato abbia leso l’interesse della minore in quanto solo circostanze eccezionali potrebbero determinare la rottura del legame familiare, e giustificare il mancato ascolto del minore.
I quattro motivi, esaminabili congiuntamente perche’ tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul contenuto delle due c.t.u. i cui punti salienti destano significative perplessita’ in punto di fatto e di diritto e non possono essere condivise, per quanto si dira’ appresso.
Al riguardo, la Corte territoriale, in sostanza, ha disposto il “super-affido” della minore a favore del padre esclusivamente sul rilievo che la condotta della (OMISSIS), in quanto conflittuale con i c.t.u. e con l’ex-partner, sarebbe stata finalizzata all’estraneazione della minore dal padre, ovvero ad allontanarla da quest’ultimo.
Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da se’, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalita’ di affidamento, il giudice di merito e’ tenuto ad accertare la veridicita’ del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validita’ o invalidita’ scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneita’ genitoriale rileva anche la capacita’ di preservare la continuita’ delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialita’ e alla crescita equilibrata e serena (Cass., n. 6919/16).
E’ stato altresi’ affermato che nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome dell’alienazione parentale), il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non puo’, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma e’ tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validita’ scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessita’ da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilita’, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor piu’ gravi di quelli che intendono scongiurare (Cass., n. 7041/13).

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

Ora, delineati i principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe, occorre rilevare che, nel caso concreto, il contenuto e le conclusioni delle c.t.u. sono in molti punti generici e non chiari circa la ritenuta carenza delle capacita’ genitoriali della ricorrente. Anzitutto, se e’ vero che non e’ contestato che quest’ultima abbia intrattenuto un rapporto, breve, molto conflittuale con il (OMISSIS), cercando, in qualche occasione, di ostacolare o impedire le visite del padre alla figlia (anche attraverso fatti indiscutibilmente gravi, quali i certificati medici falsi e le assenze scolastiche del minore che la Corte di merito imputa alla madre, attingendo dalle relazioni dei c.t.u.) e che la (OMISSIS) non ha collaborato con i c.t.u, e’ stato altresi’ accertato che quest’ultima manteneva con la minore “almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento”. In realta’, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della decisione impugnata, alcuni rilievi critici privi di concretezza empirica, che costituiscono generiche deduzioni tratte da premesse di non univoca interpretazione. Infatti, a sostegno della pronuncia in esame, la Corte territoriale ha fatto riferimento a “gravi ripercussioni ed effetti sulla minore”, a “condotte scellerate” della madre senza pero’ indicarle e specificarle, nonche’ ad un comportamento “improntato a gravi carenze nella genitorialita’ con volonta’ tesa ad estraniare la minore dal padre a fronte di una situazione in cui si denota la buona volonta’ genitoriale del (OMISSIS)”, omettendo di esplicitare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico della minore, peraltro non considerando le possibili conseguenze di una brusca sottrazione della minore alla madre.
In altri termini, il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre – sostanzialmente ricondotta alla cd. PAS, ovvero alla cd. “sindrome della madre malevola” – e la evidenziata conflittualita’ con l’ex-partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome PAS, cui le c.t.u. hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunita’ scientifica circa l’effettiva sussumibilita’ della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche. Sul punto, invero, va rimarcato che la Corte veneziana, esaminando le c.t.u., ha affermato che sarebbero state riscontrate psicopatologie nei confronti della ricorrente, intendendo di fatto che le stesse fossero da identificare nella citata PAS (o anche qualificata dal giudice di merito come “sindrome della madre malevola”), considerando l’assoluta mancanza di riferimenti ad altre ipotetiche patologie.
Al riguardo, giova evidenziare che, in materia di affidamento dei figli minori, e’ stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il piu’ idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita’ del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita’ del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potra’ fondarsi sulle modalita’ con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacita’ di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’ sull’apprezzamento della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che e’ in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole e’ rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita’ (Cass., n. 28244/19).

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

Orbene, nella fattispecie, deve escludersi che la Corte d’appello, nel disporre l’affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il migliore sviluppo della personalita’ del minore stesso, escludendo l’affidamento condiviso su una astratta prognosi circa le capacita’ genitoriali della ricorrente fondata, in sostanza, su qualche episodio, sopra citato (pur grave) attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza pero’ effettuare una valutazione piu’ ampia, ed equilibrata, di valenza olistica che consideri cioe’ ogni possibilita’ di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacita’ genitoriali della ricorrente, nell’ambito di un equilibrato rapporto con l’ex-partner, e che soprattutto valorizzi il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la minore, sebbene il riferimento della Corte di merito all’apparenza di tale rapporto costituisca una chiara conferma del fatto che il suo giudizio sia stato incentrato esclusivamente sul disvalore attribuito all’asserita PAS.
Se e’ vero, in proposito, che i consulenti hanno riscontrato una forte animosita’ della ricorrente nei loro confronti e una certa refrattarieta’ a seguire i suggerimenti e le prescrizioni da loro impartite in ordine al rapporto con la minore e con l’ex partner, e’ altresi’ vero che proprio tali limiti caratteriali della madre avrebbero dovuto essere affrontati e valutati nella prospettiva di un’offerta di opportunita’ diretta a migliorare i rapporti con la figlia, in un percorso scevro da pregiudizi originati da postulate e non accertate psicopatologie con crismi di scientificita’. Dagli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un’ineluttabile ed irrecuperabile incapacita’ di esprimere le capacita’ genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d’appello e’ incorso nel ritenere che la (OMISSIS) fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l’invocata cd. PAS (dall’inglese: Parental Alienation Syndrome) desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale e’ costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato.
Da tale impostazione del provvedimento in esame discende anche la censurabilita’ del riferimento al padre quale unico genitore “in grado di dare equilibrio e serenita’ alla bambina”, affermazione che e’ il diretto precipitato di quanto argomentato sulla PAS.
La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome.
Ora, il collegio non intende (e non puo’) entrare nel merito della fondatezza scientifica della suddetta PAS, ma deve invece conclusivamente rilevare, in conformita’ dell’orientamento sopra citato, che i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravita’ legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacita’ genitoriali, considerando altresi’ il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. “super-affido” della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo cosi’ delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in considerazione dell’opportunita’ che la causa sia trattata da altra Corte territoriale, anche perche’ provveda sul regime delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

“In tema di affidamento del figlio di età minore”

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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