L’affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12309

Massima estrapolata:

L’affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, indiziariamente, la comune volontà di commettere l’omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all’evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, la condivisione delle azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, occultare le prove e subornare i testi).

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12309

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione – Detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e distruzione di cadavere – Utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi escussi – Indagato in reato collegato – Applicabilità dell’art. 371 co. 2 lett. c) c.p.p. – Compatibilità delle dichiarazioni con l’ufficio di testimone dati gli avvisi ai sensi dell’art. 64 c.p.p. – Inconfigurabilità dell’incompatibilità relativa a testimoniare prevista dall’art. 210 c.p.p. – Reiterazione di censure di mero merito – Insussistenza del vizio di travisamento probatorio – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. APRILE Stefano – Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva per il ricorrente (OMISSIS). Inammissibilita’ nel resto del ricorso.
uditi i difensori:
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) IN PROPRIO E N. O. DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ SUI MIN. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e anche in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) si riporta integralmente alle conclusioni scritte che deposita all’odierna udienza unitamente alle note spese.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) anche in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) conclude riportandosi alle brevi note conclusive che deposita all’odierna udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22/07/2016 la Corte di assise di Palermo condannava (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente alla pena di anni 27 e mesi 4 di reclusione il primo, anni 30 di reclusione il secondo, e anni 5 di reclusione il terzo.
(OMISSIS) e (OMISSIS) erano, invero, riconosciuti colpevoli del concorso nell’omicidio di (OMISSIS), esclusa la contestata aggravdnte della premeditazione, nonche’ dei connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di distruzione di cadavere, reati tutti aggravati ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 2, infine di concorso con (OMISSIS) nel delitto di incendio colposo, cosi’ riqualificato il fatto originariamente contestato come incendio doloso, per aver cagionato l’incendio del chiosco adibito alla vendita di alimenti sito in (OMISSIS); con recidiva reiterata per entrambi.
(OMISSIS) era, invece, riconosciuto colpevole, oltre che del delitto in ultimo menzionato in concorso con i suddetti, del reato di cui all’articolo 378 c.p., al medesimo ascritto perche’ dopo la commissione dell’omicidio ad opera di (OMISSIS) e di (OMISSIS) li aveva aiutati ad eludere le indagini dell’autorita’ ponendo in essere la condotta di incendio al fine di eliminare ogni traccia dell’uccisione di (OMISSIS).
1.1. Con sentenza in data 22/10/2018 la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di cui sopra, per quanto di interesse in questa sede, ha ridotto ad anni quattro di reclusione la pena inflitta a (OMISSIS) e ha confermato nel resto la suddetta sentenza.
1.2. La mattina del (OMISSIS), a margine di una strada interpoderale del comune di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), era rinvenuto il cadavere quasi interamente combusto di un uomo, poi identificato (in particolare grazie alla fede nuziale portata al dito) in (OMISSIS).
Il luogo del rinvenimento era distante poco piu’ di venti minuti di percorso con l’auto da (OMISSIS), la borgata palermitana dove era stato visto per l’ultima volta vivo (OMISSIS) e dove secondo l’ipotesi accusatoria era stato ucciso. Il cadavere presentava un vistoso foro alla mandibola che dai successivi accertamenti tecnici risultava essere il foro d’uscita di un colpo d’arma da fuoco trapassante il capo.
Le indagini subivano una svolta all’indomani del rinvenimento del cadavere, allorche’ (OMISSIS), sorella della vittima, forniva ai carabinieri di (OMISSIS) le coordinate essenziali, riportando loro pedissequamente cio’ che altri le avevano riferito sul dove, come e con chi il fratello avesse passato gli ultimi minuti in cui era stato visto nel pomeriggio del (OMISSIS), proprio in coincidenza con l’orario in cui la stessa (OMISSIS) e gli altri familiari ne avevano perso le tracce.
E cioe’ che: – fino alle 18.35 (OMISSIS) era rimasto all’interno del chioschetto di (OMISSIS), in (OMISSIS), insieme a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a giocare a carte, bere vino e mangiare caldume, mentre (OMISSIS) li aveva serviti; – nello stesso posto era stato anche (OMISSIS), dalle 18.20 alle 18.35 circa, il quale prima di allontanarsi aveva visto (OMISSIS) con i tre imputati, (OMISSIS) e gli altri; – quel chioschetto alle 18.50 circa era andato in fiamme.
Tali informazioni fornite dalla (OMISSIS) trovavano riscontro, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, nelle sommarie informazioni testimoniali rese agli inquirenti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e dagli altri cui questi ultimi avevano a loro volta fatto riferimento, tra cui (OMISSIS).
La Corte di primo grado ritiene, quindi, raggiunta la prova che l’omicidio fu commesso all’interno del chioschetto di (OMISSIS) poco prima dell’incendio in esso divampato, sulla base dell’incrocio tra i dati di tali dichiarazioni (come evidenziato dalla stessa Corte in parte reticenti, risultando iniziati gia’ dalle indagini ad opera degli interessati condizionamenti delle persone informate e depistaggi) e gli elementi desumibili dal compendio di intercettazioni ambientali, di preponderante valenza probatoria. E segnatamente quelli ricavabili: a) dai dialoghi tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (preoccupati delle indagini in corso, della circostanza che qualcuno potesse parlare, non essendosi trovati da soli al momento della commissione del fatto e dell’atteggiamento di (OMISSIS) che, a loro dire, stava dando spettacolo in tutto il quartiere della depressione in cui era caduto dopo l’omicidio di (OMISSIS), dimagrendo esageratamente e piangendo ad ogni pie’ sospinto); b) dalla rivelazione fatta da (OMISSIS) a (OMISSIS) (captata da una intercettazione ambientale) sull’incarico dato a (OMISSIS) di dare un po’ di fuoco a terra nel gazebo per far scomparire le tracce dell’omicidio ivi consumato e sulla circostanza che poi lo stesso aveva maldestramente fatto scoppiare l’incendio che aveva distrutto il chioschetto, rivelazione che rende irrilevante, altresi’, l’alibi circa la mancanza di responsabilita’ nell’incendio che (OMISSIS) aveva cercato di costruirsi attraverso le dichiarazioni di (OMISSIS), compagno della madre, il quale riferiva di avere prelevato (OMISSIS) dal barbiere e di averlo accompagnato al chioschetto in fiamme; c) dalla sicura conoscenza dimostrata da (OMISSIS) al cospetto della fidanzata (conversazione captata in ambientale) il (OMISSIS) del luogo esatto in cui era stato trovato il cadavere, nonostante le scarsissime informazioni offerte dai mezzi di informazione su tale circostanza; d) dal dialogo captato il (OMISSIS) tra la madre e la cognata di (OMISSIS), dal cui contenuto emerge che quest’ultimo fu spettatore dell’omicidio; e) dal mendacio contenuto nelle deposizioni dello stesso (OMISSIS) e di (OMISSIS) (risultante sempre dalle risultanze delle intercettazioni), a riprova del condizionamento che gia’ nell’immediatezza dei fatti ebbero a subire ad opera dei responsabili del delitto di cui erano stati involontari testimoni.
La Corte di primo grado ritiene, altresi’, che, sebbene un movente specifico non sia stato accertato (al di la’ dell’astio verso la vittima trapelato da alcuni dei dialoghi intercettati e di alcuni motivi di contrasto rappresentati e provati attraverso le testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente moglie e sorella della vittima), cio’ non valga ad inficiare il giudizio di responsabilita’ nei confronti dei due imputati, la cui colpevolezza comunque viene desunta da tanti altri elementi distinti e autonomi dalla causale.
La stessa Corte ritiene non provata, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, la circostanza aggravante della premeditazione.
Osserva, infine, che dalla prova della colpevolezza dei due imputati per l’omicidio discende la fondatezza dell’accusa anche per quanto concerne i connessi reati di detenzione e porto dell’arma del delitto e di distruzione del cadavere; ma, anche, la prova dell’azione materialmente commessa da (OMISSIS) su istigazione di (OMISSIS) a bruciare le tracce dell’omicidio appena commesso, azione poi degenerata nell’incendio colposo del chioschetto e comunque finalizzata ad ostacolare le indagini e ad assicurare l’impunita’ agli autori dell’omicidio (e quindi tale da integrare anche il delitto di favoreggiamento contestato a (OMISSIS)).
Circa la valutazione delle prove, la Corte territoriale, in via preliminare, da’ atto dell’infondatezza dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle deposizioni testimoniali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comune agli appelli di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Passando al merito, la Corte a qua, ritenendo infondati i numerosissimi rilievi difensivi sulla valutazione di primo grado in punto di responsabilita’ degli imputati, conferma la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il concorso nell’omicidio, pur non essendo certo il contributo specifico di ciascuno dei due, ma essendo indubbi un accordo, quantomeno estemporaneo tra gli stessi per commettere l’omicidio e una volonta’ comune di commetterlo, ed inoltre per il concorso negli altri reati contestati, nonche’ la responsabilita’ di (OMISSIS) per il concorso nell’incendio colposo e il favoreggiamento contestato.
La Corte territoriale ritiene, infine, infondata la doglianza di (OMISSIS) sulla applicazione della recidiva reiterata.
2. Avverso detta sentenza propongono, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione sia (OMISSIS) che (OMISSIS), i cui, motivi, in parte sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.
2.1. Col primo motivo di entrambi i ricorsi viene dedotta violazione dell’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b) e articolo 210 c.p.p. in riferimento al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle deposizioni dei testimoni (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), sentiti nella qualita’ di testi comuni anziche’ in quella di indagati e/o imputati di reato connesso o collegato.
Invero, i difensori evidenziano che quando i suddetti furono sentiti nel processo de quo gia’ rivestivano la qualita’ di indagati per il reato di false informazioni al Pubblico ministero in relazione al procedimento a carico di (OMISSIS) per il delitto di omicidio in pregiudizio di (OMISSIS), come documentato dallo stesso organo dell’accusa nel processo di primo grado, avendo negato il contenuto di un’intercettazione facente parte del processo in oggetto e avente rilievo anche per l’altro processo. Si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il presupposto del collegamento probatorio di cui all’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), su cui fondare l’incompatibilita’ a testimoniare, e ascrivibile il caso in oggetto all’ipotesi di cui all’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera c).
Evidenziano che nella specie senza dubbio sussiste un collegamento probatorio, costituendo l’intercettazione delle conversazioni intercorse tra i presenti alla veglia funebre di (OMISSIS) elemento di prova in entrambi i procedimenti penali. Rilevano, sempre i difensori, che per tale motivo i summenzionati dovevano essere sentiti nelle forme e con le garanzie di cui all’articolo 210 c.p.p., con l’avvertimento di cui all’articolo 64, comma 3, lettera c). Con la diretta conseguenza, prevista dalle Sezioni Unite n. 33583 del 2015, che non essendo stato fatto loro detto avvertimento, le dichiarazioni in oggetto sarebbero inutilizzabili.
2.2. Col secondo motivo di entrambi i ricorsi, e precisamente nella prima parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e nella seconda parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), viene dedotto vizio di motivazione in conseguenza del travisamento probatorio delle dichiarazioni rese il 22.12.12 in sede di sommarie informazioni testimoniali da (OMISSIS), utilizzate per le contestazioni all’udienza del 25.3.15 e – in particolare nel ricorso di (OMISSIS) – in relazione al giudizio di attendibilita’ espresso dalla Corte di assise di appello nei confronti della suddetta sulla circostanza relativa alla presenza, negata in dibattimento ma affermata in sede di indagini, del (OMISSIS) nel corso delle operazioni di spegnimento dell’incendio del chioschetto verificatosi in data (OMISSIS).
Rilevano i difensori che la (OMISSIS) nelle s.i.t. rese in sede di indagini preliminari aveva affermato di aver visto (OMISSIS) prima delle ore 20.00 presso il chiosco di (OMISSIS), ma negava poi tale circostanza in dibattimento, nonostante la contestazione da parte della difesa; e che le prime dichiarazioni stravolgono senza dubbio il ragionamento indiziario secondo cui gli imputati avrebbero prima ucciso (OMISSIS) all’interno del chiosco tra le ore 18.40 e le ore 19.00 e poi insieme avrebbero incendiato il chiosco e successivamente distrutto il cadavere in (OMISSIS) – (OMISSIS), e rendono inattendibile la testimonianza della predetta parte civile.
Evidenziano i difensori che il Giudice dell’appello sottolinea come le s.i.t. del 22.12.12 utilizzate per le contestazioni contengano elementi di confusione tali da non consentire di potere ricostruire in maniera lineare quanto in esse riferito e, quindi, il senso delle medesime in ordine alla presenza poi smentita in dibattimento di (OMISSIS) in compagnia di (OMISSIS) e di altri; e che a sostegno di tale tesi lo stesso Giudice richiama dette s.i.t..
Sottolineano i difensori come, del resto, la Corte di secondo grado nel trascriverle compia un evidente travisamento probatorio riportando “ricordo tra i tanti che vi era tale (OMISSIS) e (OMISSIS), detto (OMISSIS), quello presente alle 18.30”, mentre nel verbale dopo (OMISSIS) era scritto “presenti alle 18.30”.
Con la conseguenza che da tale verbale risulta chiaramente, senza alcuna confusione, secondo i difensori, che (OMISSIS), che era gia’ presente nel chiosco alle 18.30 come (OMISSIS), era pure presente prima delle ore 20.00 durante le fasi di spegnimento.
Rilevano, dunque, i difensori che la (OMISSIS), negando la presenza di (OMISSIS), nelle fasi di spegnimento, ed eliminando in tal modo una falla nella ricostruzione accusatoria, dimostra tutto il suo interesse alla condanna degli imputati, condanna voluta anche per un’illecita opportunita’ criminale, trattandosi, invero, di concorrenti della suddetta nell’attivita’ di spaccio (come evidenziato dal ricorso nell’interesse di (OMISSIS)).
Nel prosieguo del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) ci si duole anche del travisamento delle s.i.t. rese dal teste (OMISSIS) il 26.12.12 e acquisite al dibattimento. La difesa di (OMISSIS) evidenzia che: – secondo la sentenza di appello, la presenza di (OMISSIS) alle operazioni di spegnimento dell’incendio sarebbe smentita dalle dichiarazioni contenute in dette s.i.t.; – invece, in dette s.i.t., (OMISSIS) aveva riferito che (OMISSIS) e (OMISSIS), non presenti al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, erano arrivati durante le operazioni di spegnimento dell’incendio; – pertanto, appare illogica e frutto di travisamento la sentenza di appello allorche’ sostiene che entrambi avevano proceduto al trasporto del cadavere di (OMISSIS) nei luoghi in cui era poi ritrovato, essendo l’acclarata presenza degli imputati sul luogo dell’incendio incompatibile con detta ricostruzione.
Sempre nel ricorso di (OMISSIS) si evidenzia che altrettanto illogica e’ la sentenza di appello laddove afferma che gli autori del delitto “chiunque fossero” avrebbero avuto come precipua preoccupazione quella di disfarsi del cellulare della vittima e che tuttavia per farlo non lo avrebbero distrutto sul posto, ma nel corso del trasporto del cadavere. Rileva la difesa che l’inciso suddetto (“chiunque fossero”) denota nel convincimento del Giudice la concreta possibilita’ che altri, rispetto agli odierni ricorrenti, avessero partecipato alle operazioni di trasporto e distruzione del cadavere.
Rileva la difesa di (OMISSIS), che la Corte di appello pur escludendo, diversamente dalla prima Corte, la partecipazione alle operazioni di distruzione del cadavere di soggetti rimasti ignoti, non spiega come sia compatibile con la partecipazione a tali operazioni di (OMISSIS) il fatto che il suo cellulare sino ad oltre le 19.00 fosse rimasto nella zona del chioschetto, in quanto le celle di (OMISSIS), come specificato dal consulente di parte (OMISSIS) facendo riferimento all’elaborato del consulente del P.m. Belmonte, risultano limitrofe tra loro. E cio’ mentre il cellulare della vittima risultava in altro luogo della citta’, (OMISSIS) del quartiere (OMISSIS), e di esso, quindi, (OMISSIS) non avrebbe mai potuto disfarsi. Rileva la difesa che il cellullare di (OMISSIS) non risultava avere agganciato le celle lungo il percorso che portava fino al quartiere (OMISSIS).
Rileva la difesa che la Corte di appello, consapevole che sarebbe stato illogico ipotizzare la partecipazione alla distruzione del cadavere di persone che non avessero partecipato all’omicidio, sostiene che uno dei due imputati, o (OMISSIS) o (OMISSIS), si sarebbe disfatto del cadavere allontanandosi dai luoghi limitrofi al chioschetto. La difesa di (OMISSIS) evidenzia come sia inverosimile che il suo assistito, dopo l’omicidio, potesse essersi spostato nelle vicinanze del chioschetto con il cadavere al seguito.
2.3. Col terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) la difesa denuncia, altresi’, l’illogicita’ e la connessa mancanza di motivazione della sentenza di appello sulla riconducibilita’ dell’utenza (OMISSIS) a (OMISSIS) anziche’ al suo coniuge, con conseguente travisamento probatorio dei dati telefonici importanti per ricostruire gli spostamenti del suddetto nel suo ultimo giorno di vita.
Rileva che si era trattato di un depistaggio ordito dai familiari della vittima, che cosi’ evitavano che le indagini potessero concludersi con esiti pregiudizievoli anche nei loro confronti. Il difensore si duole che la sentenza impugnata parli di fantasiosa ricostruzione difensiva, quando in piu’ punti della sua deposizione del 15.2.16 e’ la stessa teste (OMISSIS) che riferiva che tale utenza era quella in uso alla cognata e non quella del fratello.
Lamenta detta difesa, altresi’, nello stesso motivo, l’illogicita’ della sentenza sul giudizio di attendibilita’ di (OMISSIS), a fronte del suo atteggiamento omertoso nelle dichiarazioni dibattimentali, in contrasto con quanto dallo stesso riferito e commentato durante le intercettazioni ambientali alla veglia funebre del (OMISSIS).
Rileva la difesa che lo stesso (OMISSIS) nell’ambientale del 20.12.12 avrebbe collocato il fratello in luogo diverso alle ore 19.00 del giorno dell’omicidio, verosimilmente il rione (OMISSIS), con la conseguenza che la ricostruzione accusatoria dell’omicidio nel chioschetto vacillerebbe.
Sottolinea, poi, come sia illogica la sentenza di appello laddove da’ per scontato che (OMISSIS) sia stato minacciato, che gli autori delle minacce possano individuarsi negli odierni ricorrenti e che per questo motivo il teste abbia assunto un atteggiamento omertoso in dibattimento rispetto a quanto trapelato dalle intercettazioni; evidenziando in tal modo la sua inattendibilita’ anche per non avere riferito in dibattimento l’identita’ degli autori delle minacce e per avere, quindi, assunto un atteggiamento incompatibile con la volonta’ di ricercare gli assassini del fratello.
2.4. Col quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e nella prima parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) vengono dedotti violazione di legge, anche con riguardo alle regole di valutazione della prova indiziaria, e vizio di motivazione in riferimento al contenuto della sentenza impugnata sulla partecipazione concorsuale nell’omicidio e negli altri reati rispettivamente di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Nel motivo del ricorso di (OMISSIS) viene anche denunciato il travisamento probatorio per omissione, per essere stati omessi dal Giudicante elementi probatori tali da suggerire una ricostruzione diversa del fatto omicidiario quanto alla causale.
Rilevano i difensori che secondo la sentenza impugnata entrambi gli imputati sarebbero coinvolti nel delitto in quanto uniti da una volonta’ comune di uccidere (OMISSIS) e tanto basterebbe ad integrare il concorso morale di uno dei due. E cio’, nonostante sia la stessa sentenza ad escludere l’individuazione di una causale specifica per entrambi i ricorrenti e che gia’ in primo grado fosse stata esclusa l’aggravante della premeditazione.
Sottolineano i difensori come non sia significativo il paventato timore, secondo la Corte di appello condiviso da entrambi gli imputati, che gli inquirenti potessero ricollegare l’omicidio all’incendio del chiosco, non dimostrando invero che gli autori fossero stati loro.
Il difensore di (OMISSIS) evidenzia, inoltre, che: – e’ la stessa sentenza impugnata che ipotizza, contraddicendosi, che il corpo di (OMISSIS), successivamente all’intervento dei vigili del fuoco alle ore 19.41, si trovasse in altra parte della citta’, non escludendo infatti la concreta possibilita’ che fosse stato portato con loro dagli assassini “chiunque fossero”, escludendo in siffatto modo il coinvolgimento dei ricorrenti perche’ collocati in ambito territoriale diverso da quello in cui si trovava la vittima; – (OMISSIS) e (OMISSIS), definiti amici della vittima da tantissimo tempo e senza dubbio al corrente che la stessa portasse la fede nuziale, non avrebbero mai lasciato detto anello sul corpo dello (OMISSIS), dato alle fiamme proprio per renderlo irriconoscibile ed impedire o ritardare le indagini sulla sua individuazione; – tale ultima circostanza costituisce riprova che gli assassini furono killers prezzolati che con la vittima non avevano avuto alcun rapporto; – il fatto che la mattina successiva all’omicidio, il (OMISSIS), (OMISSIS) era tornato sul luogo dei resti del chioschetto a dare una mano a (OMISSIS), intento a rimuoverli, non e’ univocamente significativo di un suo interesse a rimuovere le tracce di un delitto da lui commesso, peraltro il giorno dopo e non immediatamente, ma piuttosto di un atteggiamento solidarieta’ nei confronti del cognato; anche la rimozione dei fiori posti dai familiari della vittima nel luogo ove sorgeva il chioschetto non e’ dimostrativa di un coinvolgimento di (OMISSIS) nel delitto, ma solo del timore che quel gesto potesse ricollegare il fatto alla sua persona, quale reale proprietario del chiosco; – non avrebbe avuto alcun senso condizionare la testimonianza di (OMISSIS) sulla presenza di (OMISSIS) all’interno del chiosco, quando la stessa era documentata dalle dichiarazioni di tutti i conviviali che quel giorno si erano riuniti per ubriacarsi e mangiare presso il chiosco; – la recriminazione rivolta nel corso dell’intercettazione ambientale da (OMISSIS) a se stesso e al suo interlocutore ( (OMISSIS)), secondo cui sarebbe stato meglio commettere il fatto in due soli, significativa secondo la sentenza impugnata del coinvolgimento di entrambi nell’omicidio, non solo non sembra compatibile con la ricostruzione accusatoria che esclude il concorso di altri nell’omicidio, ma potrebbe riferirsi ad affari diversi tra i due, tra cui anche la coltivazione degli stupefacenti nella quale era coinvolto anche (OMISSIS).
Il difensore di (OMISSIS) lamenta, inoltre, l’omessa valutazione dell’intercettazione in carcere tra il detenuto (OMISSIS) e i suoi familiari in data (OMISSIS), nonche’ dell’intercettazione ambientale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), evidenziate nei motivi di impugnazione, dalle quali sembrerebbe emergere una causale ben preponderante e incompatibile con i sospetti dei familiari della vittima sul fatto che la stessa venne a morte all’interno del chiosco.
Rileva il difensore di (OMISSIS) che gli elementi di fatto richiamati dai giudici del merito e definiti indizi non sono qualificati da gravita’, precisione e concordanza; e che con essi contrasta sia l’ipotesi che (OMISSIS) fosse stato ucciso per una banale -lite per motivi di gioco e quindi per un fatto assolutamente non prevedibile, dovuto alla poca lucidita’ a causa dell’abuso di alcol da parte dei presenti, sia il fatto della distruzione del cadavere con le fiamme, che sembra deporre per una causale insita in un rapporto di odio ed avversione, che la stessa sentenza esclude potersi ricondurre ai rapporti che intercorrevano tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che la sorella della vittima definisce amici del fratello.
Le difese di (OMISSIS) e (OMISSIS) rilevano che: – la conferma della responsabilita’ di entrambi in relazione a tutte le imputazioni era desunta dalla Corte territoriale attraverso un ragionamento indiziario fondato in parte sul contenuto di testimonianze aventi ad oggetto fatti accaduti prima dell’uccisione e dell’occultamento del cadavere di (OMISSIS), e in parte sul contenuto delle intercettazioni registrate in epoca successiva alla commissione dei fatti loro contestati; – il materiale probatorio, come evidenziato negli appelli, non consentiva l’individuazione a) del movente del delitto, b) dell’arma utilizzata, c) di chi materialmente avesse sparato, d) dell’esatto contributo materiale e/o morale fornito dall’altro imputato in relazione al capo A), e) delle modalita’ del trasporto del cadavere nel luogo ove era ritrovato, f) di chi avesse materialmente trasportato e distrutto il cadavere, g) dell’esatto contributo offerto dall’altro correo in tali operazioni; – tale materiale, quindi, non era in grado di dimostrare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilita’ di ciascuno degli imputati in ogni reato.
Lamentano le difese che la Corte territoriale ha confermato l’impianto motivazionale di primo grado, nonostante tali lacune e soprattutto l’impossibilita’ di stabilire il contributo fornito da ciascuno; e nonostante la stessa Corte in punto di diritto abbia affermato di conoscere e condividere l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 45276, secondo cui “se non si accerta “chi abbia fatto cosa” non e’ possibile neppure valutare se l’apporto del singolo correo soddisfi ai requisiti minimi necessari per apprezzarne l’effettiva incidenza ai fini della realizzazione del reato”.
Rilevano i difensori che la Corte territoriale fa leva, ai fini del riconoscimento della responsabilita’ penale degli imputati, sulla sussistenza di un accordo in limine all’esecuzione e quindi della configurabilita’ del concorso nella forma della compartecipazione all’accordo criminoso, attese la presenza di entrambi gli imputati sul luogo, al momento della consumazione del delitto e in posizione utile per l’estrema prossimita’ della vittima, e l’irrilevanza di chi abbia commesso l’azione tipica e di chi abbia procurato l’arma utilizzata; e che la stessa Corte fa discendere dall’acclarata sussistenza del concorso nella realizzazione del piu’ grave delitto, il concorso degli imputati anche nei reati di minore gravita’ loro ascritti, da intendersi per l’incendio sub D), attesa la derubricazione del delitto nell’ipotesi colposa, in chiave di cooperazione colposa.
Evidenziano, quindi, i difensori come tale ragionamento si ponga in contrasto con i basilari principi in tema di concorso di persone nel reato. Rilevano che la funzione dell’articolo 110 c.p. e’ quella di tipizzare la condotta di ciascun concorrente, nel rispetto del principio di legalita’, e che l’individuazione del contributo di ciascuno al fatto commesso serve per verificarne la rilevanza causale o agevolatrice dello stesso, oltre che per la graduazione della pena, come ribadito dalle Sezioni Unite citate dalla stessa Corte territoriale, anche se dalla medesima disattese.
Evidenziano i difensori che il limite del concorso morale (soprattutto, ma anche materiale) sono quelle condotte che non integrano altro che una mera connivenza non punibile.
Rilevano, infine, i difensori che la conclusione della Corte presupporrebbe l’esistenza (almeno) di un certo e determinato movente specifico, nella specie, come detto, indimostrato.
La difesa di (OMISSIS) sottolinea come i Giudici abbiano ritenuto un ulteriore elemento indiziante a carico del suddetto nel fatto di non aver il medesimo chiarito dove si trovasse dopo l’incendio del chioschetto.
Lamenta, quindi, che nessuno degli indizi valorizzato in sentenza e’ dotato dei caratteri della gravita’ e della precisione. E cio’ a cominciare dal timore dei ricorrenti che le indagini potessero focalizzarsi sugli stessi (a fronte dell’inesistenza di conversazioni da cui emergesse un’involontaria confessione, anzi di conversazioni di senso contrario).
2.5. Col quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) vengono dedotte violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, articolo 191 c.p.p., comma 1, in relazione all’articolo 266 e assenza e/o vizio di motivazione nell’ingiustificato accredito di prevalenza della Corte alle conclusioni del perito d’ufficio (OMISSIS) sulla conversazione del giorno 11.4.13 tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Rileva il difensore dell’imputato che: – la Corte privilegia la perizia (OMISSIS) rispetto a quella (OMISSIS), non offrendo alcuna risposta su quale frase avrebbe dovuto sostituire quella di “fare scantare” affermata da quest’ultimo perito; – anche la perizia (OMISSIS) indica come non intelligibili alcuni passi della conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS); – a ogni modo e’ del tutto illogico assimilare l’intercettazione, in parte incomprensibile, ad una sorta di confessione, senza considerare, peraltro, la possibilita’ di una finalita’ alternativa dell’atto commissionato (favorire altri autori dell’omicidio).
2.6. Col terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) viene dedotta violazione dell’articolo 125 c.p.p. e articoli 99 e 133 c.p..
Ci si duole che le argomentazioni della sentenza impugnata sulla configurabilita’ della recidiva a carico di (OMISSIS) siano manifestamente illogiche, dal momento che la Corte territoriale ha desunto la maggiore riprovevolezza della ricaduta criminosa dal movente dei delitti contestati nel presente processo, nonostante la stessa Corte escluda l’esistenza di un movente specifico alla base dell’omicidio e quindi degli altri delitti, e da una condanna non ancora irrevocabile riportata da (OMISSIS) in relazione a fatti commessi in epoca successiva a quelli oggetto di esame.
Rileva il difensore di (OMISSIS) che, come sostenuto con i motivi di appello, il precedente a fondamento della recidiva reiterata, relativo a condotte commesse sette anni prima dell’omicidio, non giustificava il grave aumento confermato con la sentenza impugnata.
I suddetti difensori, alla luce dei motivi sopra riportati, concludono per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Propone, altresi’, ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, tramite il proprio difensore, (OMISSIS).
3.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli articoli 192 e 210 c.p.p., articoli 423 e 449 c.p., e vizio di motivazione.
Il difensore rileva: – come sia illogica e immotivata la valorizzazione dell’intercettazione ambientale dell’11 aprile 2013, tutt’altro che chiara, tanto da rendere necessarie ben due perizie; – come molteplici risultanze probatorie, sulle quali i Giudici di appello sorvolano immotivatamente, consentano di ritenere l’episodio dell’incendio meramente accidentale, slegato dall’uccisione di (OMISSIS) e comunque non addebitabile a (OMISSIS) come dai tabulati telefonici e in particolare dalle celle agganciate tra le ore 18.50 ed i minuti successivi emerga che (OMISSIS) al momento dello scoppio dell’incendio era ben distante dal gazebo (a circa cinquecento metri) e, quindi, che allo stesso non e’ addebitabile l’incendio; – come cio’ sia confermato dalla conversazione intercettata in data 25 dicembre 2012 all’interno dell’abitazione dei familiari di (OMISSIS), in cui espressamente gli interlocutori affermavano che (OMISSIS) non era li’ al momento dell’incendio, ma giunse poco dopo a piedi; – come rimanga illogicamente priva di una minima spiegazione la circostanza di come (OMISSIS) possa essersi procurato della benzina in quei pochi minuti (tra le 18.40 e le 18.49), considerato che le telecamere del vicino rifornimento Eni non riprendevano alcun soggetto in operazioni di acquisto di quantitativi di benzina; – come dalla prima parte della conversazione ambientale intercettata non sia affatto chiaro che gli interlocutori si riferiscano a (OMISSIS) e neppure dalla seconda parte, peraltro non risultando approfondito se (OMISSIS) venisse soprannominato “o Vagoni” e non risultando che questi avesse mai lavorato lecitamente o illecitamente col cognato (OMISSIS); – come l’incertezza sul fatto che le fiamme erano appiccate da (OMISSIS) imponesse l’assoluzione dello stesso.
3.2. Col secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell’articolo 192 c.p.p., articolo 378 e articoli 423 e 449 c.p..
Rileva il difensore che l’impugnata sentenza merita censura anche per la violazione della clausola di riserva di cui all’articolo 378 c.p..
Si osserva che la formulazione a carico di (OMISSIS) di entrambe le contestazioni di reato si pone in chiara violazione di detta clausola, non potendo l’imputato rispondere del reato principale, presupposto, ed anche di favoreggiamento (escluso proprio per i casi di concorso nel reato presupposto).
Osserva, inoltre, il difensore che nella specie la presunta opera di favoreggiamento di (OMISSIS) si sarebbe concretizzata, secondo l’impostazione accusatoria, proprio nell’attivita’ delittuosa contestata nel capo D) della rubrica.
Per questi motivi il difensore insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono nel complesso infondati, mentre quello di (OMISSIS) e’ inammissibile.
2. Infondato e’ il primo motivo di ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) con cui si denuncia l’inutilizzabilita’ delle deposizioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
I difensori si dolgono, invero, che i suddetti siano stati escussi in dibattimento come testimoni comuni, invece che nella veste di imputati, rectius indagati di reato connesso, con le garanzie di cui all’articolo 210 c.p.p., benche’ fossero, come da documentazione esibita dal Pubblico ministero all’udienza del 9.5.16, indagati, in un separato procedimento, per il reato di cui all’articolo 371-bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero), in relazione alle dichiarazioni dagli stessi rese nel procedimento a carico di (OMISSIS) per l’omicidio di (OMISSIS). Dichiarazioni, che erano risultate in contrasto con il contenuto di una conversazione intercettata nel dicembre 2012, facente parte del compendio di questo processo (riferendo in tali dichiarazioni i suddetti di non sapere alcunche’ dell’omicidio, mentre nella conversazione, captata alla veglia funebre per (OMISSIS), (OMISSIS), parlando con la (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva affermato di essere certo che ad avere sparato a (OMISSIS) fosse stato (OMISSIS)).
2.1. Al riguardo la Corte territoriale, in sintonia con la Corte di primo grado che con ordinanza emessa all’udienza del 30.6.16 aveva gia’ rigettato l’eccezione (ordinanza, poi, impugnata ritualmente con gli appelli dei due imputati di cui si tratta), rileva che “l’unico collegamento oggettivo tra i due procedimenti (il presente giudizio e quello per false informazioni al P.M.) e’ costituito dal fatto che la prova dei reati che ne sono – o che ne erano – oggetto deriva, almeno in parte, da una stessa fonte, che nel caso di specie e’ appunto la richiamata intercettazione”; – che “tale circostanza rientra precisamente nella previsione dell’articolo 371, comma 2, lettera c), ed esula dal perimetro dei casi contemplati dalla disposizione di cui alla lettera b) del cit. articolo 371 c.p.p., comma 2 che valgono a radicare, ricorrendone i presupposti, la veste di indagato di reato collegato e quindi la necessita’ di esaminarlo, nel procedimento in cui e’ chiamato a deporre su un fatto diverso da quello per cui e’ imputato o indagato, nella veste di teste assistito (con facolta’ di non rispondere se le sue precedenti dichiarazioni non siano state precedute dai rituali avvisi ex articolo 64 c.p.p., e con il diritto all’assistenza difensiva e a tutte le altre garanzie previste dall’articolo 197 bis c.p.p.) e tutto cio’ a pena di inutilizzabilita’”; – che “al contrario, la norma distingue nettamente l’ipotesi di collegamento probatorio, che e’ uno dei casi che rientra nella previsione della lettera b), da quella che in cui il collegamento sia costituito solo dalla pertinenza di una stessa fonte di prova”; – che “a giustificare un’eventuale incompatibilita’ a testimoniare, parzialmente superabile nei limiti e con le garanzie di cui alla disciplina della testimonianza assistita, e’ comunque una situazione di oggettiva e strutturale interdipendenza tra i fatti oggetto dei rispettivi procedimenti”; – che “senza questa interdipendenza, che si verifica in tutti i casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b), non si verifica quella condizione di prossimita’ o di maggiore o minore coinvolgimento del dichiarante nella regiudicanda che, non solo ne fa venire meno la terzieta’, ma doverosamente attiva le garanzie correlate al diritto di difesa, a cominciare dal diritto al silenzio e a non rendere dichiarazioni autoindizianti (in conformita’ al fondamentale canone nemo tenetur se detegere), in vista delle ricadute che le dichiarazioni rese come testimone su un fatto diverso ma connesso o collegato a quello per cui e’ imputato o indagato potrebbe avere nel procedimento a suo carico per tale fatto”; – che deriva “da qui l’incompatibilita’ con l’ufficio di testimone – non assoluta, ma relativa in quanto superabile a condizione che siano dati gli avvisi di cui all’articolo 64 c.p.p. – pure nei casi di connessione anche “solo” probatoria”; – che nel caso di specie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) “sono indagati per il reato di false dichiarazioni al P.M….in relazione a cio’ che, in un separato procedimento, ne’ connesso ne’ collegato al presente giudizio, se non nei limiti di cui all’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera c), hanno dichiarato…su un fatto diverso e che non ha alcun oggettivo collegamento con quello per cui qui si procede”; – che “non basta a determinare l’interferenza probatoria richiesta dalla norma per dar luogo ad un effetto cosi’ severo qual e’ un’incompatibilita’ a testimoniare (sia pure relativa) la possibile refluenza indiretta e di tipo valutativo – positiva o negativa, poco importa – dell’accertamento di un reato sulla valutazione dell’attendibilita’ di una fonte di prova dell’altro reato, perche’ la connessione postula la diretta e immediata rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento”; – che nel caso di specie il collegamento probatorio tra i procedimenti non e’ fondato sull’identita’ del fatto, “ne’ si puo’ dire che le rivelazioni su cio’ che aveva visto in relazione all’omicidio (OMISSIS), carpite al giovane (OMISSIS) e che costituirebbero elemento di prova del reato di false informazioni al P.M abbia anche solo una minima rilevanza diretta ai fini della prova
della colpevolezza degli odierni imputati per l’omicidio di (OMISSIS)”.
2.2. Tali argomentazioni, che analiticamente e logicamente escludono nel caso di specie la sussistenza dell’incompatibilita’ relativa a testimoniare prevista dall’articolo 210 c.p.p., sono assolutamente conformi all’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, da cui non ci si intende discostare.
Si vedano, invero: Sez. U. n. 1048 del 06/12/1991, dep. 1992, Scala e altri, Rv. 189181, secondo cui le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 c.p.p., comma 2 lettera b), da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 4, sono quelle rese da imputato di un reato che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicita’ di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilita’, o quando gli elementi probatori rilevanti per l’accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull’accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Sailis, Rv. 241636, secondo cui la connessione probatoria di cui all’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), tale da determinare l’incompatibilita’ con l’ufficio di testimone di cui all’articolo 197 c.p.p., comma 1, lettera b), deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l’accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non puo’ discendere dal solo stato d’imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante e’ stato o e’ sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull’identita’ del fatto ovvero sull’identita’ o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi; Sez. 2, n. 4128 del 09/01/2015, Cecoro, Rv. 262369, secondo cui in tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualita’ di testimone dalla persona offesa del reato di truffa che sia stata a sua volta denunciata dall’imputato per calunnia, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della previsione contenuta nell’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), impone di escluderne dall’applicazione quei reati che, seppure formalmente reciproci, siano stati commessi in contesti spaziali e temporali del tutto diversi; Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397, secondo cui in tema di incompatibilita’ a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b) – che determina l’incompatibilita’ con l’ufficio di testimone di cui all’articolo 197 c.p.p., comma 1, lettera b) e la conseguente necessita’ di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex articolo 192 c.p.p. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identita’ del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando e’ ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un’estorsione aggravata dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell’estorsione).
Le censure difensive, che reiterano, nei termini sopra riportati, i rilievi gia’ precedentemente svolti, insistendo sulla sussistenza di un collegamento probatorio ai sensi dell’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), e sulla qualita’ dei testimoni di indagati e/o imputati di reato connesso o collegato, manifestano la loro infondatezza.
3. Inammissibili sono le doglianze di (OMISSIS) e (OMISSIS) relative al travisamento probatorio: a) delle dichiarazioni rese il 22.12.12 (in sede di sommarie informazioni testimoniali) da (OMISSIS), utilizzate per la contestazione all’udienza dibattimentale del 25.3.15, con particolare riferimento alla presenza di (OMISSIS) sul luogo ove era ubicato il chiosco prima delle ore 20.00 (di cui alla prima parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e alla seconda parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS)); b) delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) il 26.12.12 (in sede di sommarie informazioni testimoniali) sempre in relazione alla presenza in quel luogo di (OMISSIS) e (OMISSIS) durante le operazioni di spegnimento dell’incendio (di cui alla seconda parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS)); c) delle risultanze dei tabulati dell’utenza telefonica di (OMISSIS), relative alla sua presenza sino ad oltre le 19.00 nella zona del chiosco, e di quelle dei tabulati del cellulare della vittima, relative alla localizzazione di detto cellulare alla stessa ora nel quartiere di (OMISSIS) (di cui sempre alla seconda parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS)); d) dei dati telefonici relativi all’utenza ricondotta ad (OMISSIS) anziche’ al suo coniuge, documentanti, quindi, gli spostamenti di tale utenza l’ultimo giorno di vita del suddetto, ove rapportati alle dichiarazioni dibattimentali di (OMISSIS) in cui la stessa attribuisce l’uso di detta utenza alla cognata e alle emergenze dell’ambientale del 20.12.12 in cui sarebbe (OMISSIS) a collocare il fratello in un luogo diverso alle 19.00 del giorno dell’omicidio (come da terzo motivo del ricorso di (OMISSIS)); e) dei contenuti dell’intercettazione dell’11.4.13 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (si veda quinto motivo del ricorso di (OMISSIS)) come decifrati dall’ultimo perito nominato.
3.1. I ricorrenti criticano, come analiticamente sopra riportato, il significato che la Corte territoriale ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado.
E tuttavia, lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, ossia una incompatibilita’ tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del processo, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, sostengono in concreto un’ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando sostanzialmente un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, rispetto al quale e’ stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa a quella che la suddetta Corte ha privilegiato.
Laddove si parla di stravolgimento del ragionamento indiziario della Corte territoriale – secondo cui gli imputati avrebbero prima ucciso (OMISSIS) e poi ne avrebbero distrutto insieme il cadavere, attraverso le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla (OMISSIS) circa la presenza di (OMISSIS) presso il chiosco prima delle ore 20.00, poi negata in sede dibattimentale, e da (OMISSIS), dimostratosi poi omertoso in fase dibattimentale, circa la presenza di entrambi durante lo spegnimento dell’incendio del chiosco – la censura e’ manifestamente infondata perche’ trascura che le dichiarazioni rilevanti sotto il profilo probatorio sono quelle dibattimentali e non quelle utilizzate per le contestazioni, rilevanti al piu’ per il giudizio di attendibilita’ dei testi (ampiamente affrontato dalla Corte territoriale con riguardo alla (OMISSIS) alle pagine 162 e 163 della sentenza impugnata).
3.2. Il motivo di ricorso e’ altresi’ manifestamente infondato laddove insiste sulla pretesa incompatibilita’ con il ragionamento indiziario seguito dai giudici di merito della geolocalizzazione del cellulare di (OMISSIS) nella zona del chiosco sino ad oltre le ore 19.00, a fronte altresi’ di una geolocalizzazione diversa del cellulare attribuito alla vittima; laddove mette in discussione l’uso da parte della vittima di detto cellulare, ovvero insiste su spostamenti della vittima l’ultimo giorno di vita, documentati da una conversazione ambientale in cui sarebbe coinvolto (OMISSIS), incompatibili con la uccisione del fratello nel chiosco; laddove mette in discussione il contenuto della conversazione del giorno 11 aprile 2013 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di alcune parti della stessa poco comprensibili.
3.3. Le censure sono nel complesso inammissibili e comunque manifestamente infondate perche’ con il ricorso per cassazione si puo’ dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il Giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, mentre non e’ consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il Giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito.
Orbene, la sentenza impugnata valuta in una prospettiva di insieme e con argomentazioni oltre che non manifestamente illogiche, scevre da vizi giuridici, tutti gli elementi probatori a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) e li confronta, come accennato in punto di fatto, con tutti i rilievi difensivi, aspecificamente riproposti in questa sede, evidenziandone la debolezza.
Tale sentenza da’ atto della sussistenza in termini di comprovata certezza di una serie di circostanze fattuali univocamente deponenti, complessivamente considerate, in senso accusatorio, sintetizzandole e indicizzandole, in modo assolutamente chiaro e coerente, alle pagine 297 e seguenti, dopo essersi analiticamente soffermata sulle stesse nelle pagine precedenti; in primo luogo quelle emergenti dalle fondamentali conversazioni n. 4750 dell’11 aprile 2013 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (dal contenuto auto ed etero accusatorio, in cui si parla dell’incendio del chiosco, provocato dalla condotta maldestra del (OMISSIS) e sulla cui interpretazione la sentenza si sofferma ampiamente, prima alle pagine 50-63 e poi alle pagine 255 e seguenti) e n. 4105 del 4 aprile 2013 tra i due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che rappresenta una vera e vera e propria confessione (“l’avevamu a fari tutte rue e basta; eravamo sicuri vero- Ni ni nni putevamu iri dda”).
Siamo di fronte a un quadro probatorio connotato da convergenza e consistenza degli indizi e dalla loro adeguatezza e rispondenza ai criteri di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 2; e rispetto a tale imponente quadro probatorio le argomentazioni difensive volte a fornire una lettura alternativa dei fatti e a mettere in rilievo l’inattendibilita’ complessiva degli indizi assumono carattere di recessivita’, perche’ non riescono a scalfire, ne’ in fatto ne’ in diritto, il portato argomentativo dell’impugnata motivazione che, con piena evidenza esplicativa non soffre limiti ne’ sul piano della completezza, ne’ su quello della logica e della non contraddizione.
Come emerge dalle parti della motivazione che con ampiezza di argomenti e senza vizi logici confutano gli assunti difensivi: – alle pagine 162-163 quanto all’asserito mendacio di (OMISSIS) circa l’assenza davanti al chiosco degli imputati all’ora dell’incendio.
In tal modo la Corte di secondo grado chiarisce in modo logico la questione della presunta presenza di (OMISSIS), cosi’ risolvendo l’equivoco apparentemente derivante delle dichiarazioni della teste.
In ogni caso, i giudici di merito hanno motivatamente affermato che l’inattendibilita’ del teste non puo’ derivare da tale piccolo dettaglio rispetto alla complessiva credibilita’ e coerenza dell’intera dichiarazione. Del resto, con riguardo alla presenza di (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo l’incendio, come riferita da (OMISSIS), la Corte d’appello ricostruisce la dinamica sulla base di piu’ elementi e quindi chiarisce la collocazione temporale del riferimento; – alle pagine 163 e seguenti circa l’asserito doloso occultamento da parte dei familiari della seconda utenza della vittima, al fine di sviare le indagini, chiarendo che si tratta di un’utenza telefonica diversa da quella in uso alla vittima che, difatti, risulta presente nei pressi del chiosco; – alle pagine 214 e seguenti sulle risultanze autoptiche e sul tema della pozza di sangue rinvenuta nei pressi del cadavere; – alle pagine 186-202 sul tema del trasporto del cadavere e sulla ricostruzione dei movimenti degli imputati alla stregua della lettura dei tabulati telefonici. Con riguardo al trasporto del cadavere e alla posizione dei telefoni degli imputati, la Corte d’appello ha ricostruito in modo chiaro, dando risposta all’appello (elaborato (OMISSIS)), mentre il ricorso omette di confrontarsi con la sentenza che evidenzia la decisiva circostanza che i cellulari erano stati spenti per diverse ore dopo l’omicidio, sicche’ e’ normale che non vi sia traccia degli spostamenti, in proposito anche sottolineando, con logica e coerente valutazione, che lo spegnimento dei telefoni era funzionale a non lasciare traccia dei propri spostamenti; alle pagine 202 e seguenti sul falso alibi di (OMISSIS); – alle pagine 207-209 sul dato, definito “devastante” dalla sentenza impugnata, relativo all’ultima localizzazione del cellulare della vittima; – alle pagine 282 e seguenti circa la sussistenza di una serie di circostanze (orario di chiusura del chiosco; posizione semiaperta della saracinesca; accertate false testimonianze) idonee a corroborare i gia’ consistenti e ponderosi indizi indicati.
3.4. Si osserva, infine che la Corte territoriale, nell’interpretare gli elementi desumibili dal compendio di intercettazioni ambientali, di preponderante valenza probatoria nel caso in esame, fa buon governo del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attivita’ di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3. In proposito, infatti, il ricorso deduce unicamente una diversa interpretazione delle conversazioni senza tuttavia costruire una stringente critica da cui risulti l’effettivo travisamento della prova; si e’, in proposito, precisato che “in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile” (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
4. Sono nel complesso infondate le doglianze di cui al quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e alla prima parte del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS).
Le difese lamentano che, nonostante l’assenza o comunque la mancanza di prova di uno specifico movente in capo agli imputati e l’impossibilita’ di stabilire il contributo fornito da ciascuno, e’ stato ravvisato il concorso di entrambi nell’omicidio e nei reati di minore gravita’.
4.1. In relazione al primo profilo, va osservato: – che l’assenza di movente dell’azione omicidiaria e’ irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilita’, allorche’ vi sia comunque la prova dell’attribuibilita’ di detta azione all’imputato e che il mancato accertamento del movente non puo’ risolversi nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volonta’ dell’azione (si vedano Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M, Rv. 270138); – che in tema di prova, la causale in tanto puo’ fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilita’, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtu’ della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, con la conseguenza che il movente non puo’ costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per se’ non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016 – dep. 10/01/2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287); – che, nel caso della responsabilita’ del mandante, il movente non e’ un elemento di per se’ capace di fondare una condanna, potendo conservare un margine di ambiguita’, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell’imputato (con riferimento specifico alla prova del mandato a commettere un omicidio: Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226094, in cui si evidenzia che il movente puo’ fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilita’, e, in senso conforme, Sez. 1, n. 14182 del 30/03/2010, P.G. in proc. Piromalli, Rv. 246752).
E’, pertanto, inammissibile la questione della mancata individuazione di uno specifico movente perche’ tale carenza e’ irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilita’ in presenza di gravi e concordanti elementi di prova di compartecipazione materiale al fatto, fermo restando che i giudici di merito hanno individuato due idonee e concorrenti spinte motivazionali (controllo del territorio; contrasti nel settore dello spaccio di droga) in ordine alle quali, comunque, i ricorsi non muovono specifiche critiche.
4.2. In relazione al secondo profilo, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’indiscutibilita’ del principio affermato dalla pronuncia da cui muovono le censure difensive (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101), relativa in modo specifico al concorso morale del mandante di un omicidio (ipotesi diversa da quella in esame), rileva che in tema di concorso di persone nel reato, la volonta’ di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, e che essa puo’ indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro, richiamando, in tal modo, il principio altrettanto indiscutibile stabilito da Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 – dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218525 e ribadito da una serie di pronunce successive di questa Corte (Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003 – dep. 30/09/2003, D’Amico, Rv. 227321, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti e’ necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalita’ unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volonta’ di agire in comune; e in senso conforme Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901, secondo cui la volonta’ di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attivita’ costitutiva del concorso puo’ essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso e che a tal fine assume carattere decisivo l’unitarieta’ del “fatto collettivo” realizzato).
Osserva, quindi, detta Corte: – che “puo’ anche restare incerto chi, dei due imputati, che sono accusati di avere commesso un omicidio in concorso, lo abbia materialmente commesso, posto che sia accertato che e’ stata solo una persona a compiere l’azione tipica, ed essendo altresi’ certo che erano entrambi presenti sul luogo e al momento della consumazione del delitto, e in posizione utile, per l’estrema prossimita’ alla vittima”; – che “tale incertezza non esclude ed e’ compatibile con la possibilita’ che sia raggiunta la prova certa che chi ha materialmente commesso l’omicidio, abbia agito in esecuzione di un previo o contestuale accordo – anche nella forma dell’intesa istantanea – e nella consapevolezza di poter contare sul pieno appoggio del proprio sodale e quindi abbia agito con una determinazione che traeva anche dalla sola presenza fisica del complice ragione concreta di consolidamento e di rafforzamento, sotto il profilo di un maggior stimolo all’azione o anche solo di un maggior senso di sicurezza nella propria condotta”; – che “di contro chi dei due non sia autore dell’azione materiale dell’azione delittuosa, nondimeno abbia concorso moralmente alla realizzazione del delitto con la sua presenza, in quanto motivata da un previo accordo o comunque correlata a una precedente manifestazione della volonta’ di commettere il delitto, e idonea a supportare sul piano psicologico e di rafforzamento del proposito criminoso l’azione dell’autore materiale del delitto”; – che “se il concorso non e’ provato, neppure nei termini di una compartecipazione morale alla realizzazione del reato, allora l’esito del giudizio, persistendo l’incertezza sull’autore materiale, non puo’ che essere l’assoluzione di entrambi gli imputati”; che “se il concorso nei termini e limiti anzidetti e’ provato, allora l’esito non puo’ che essere la condanna di entrambi gli imputati, ancorche’ sia incerto chi dei due abbia materialmente eseguito il delitto”; – che “e’ appunto questo il caso di specie”.
La sentenza in esame evidenzia, quindi, come pur persistendo l’incertezza su chi dei due imputati abbia materialmente premuto il grilletto, come gia’ dava atto la sentenza di primo grado, “una trama densa e serrata di plurimi e convergenti indizi consente di inferirne che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono parimenti e pienamente coinvolti nel delitto e compartecipi della sua realizzazione”, ponendo in rilievo: 1) il timore di entrambi i ricorrenti in ordine alla possibilita’ degli inquirenti di collegare l’incendio del chiosco all’omicidio, timore che trapela dalle conversazioni intercettate nell’aprile 2013;, 2) la condotta di ripulitura dei resti del chioschetto posta in essere da (OMISSIS) la mattina presto dopo l’incendio (in uno alla condotta del rigattiere, rispetto al quale logica vuole che egli sia stato incaricato di prelevare resti del chiosco e non sia passato per caso di la’); 3) l’episodio della rimozione dei fiori da parte di (OMISSIS), riferito – guarda caso – proprio al correo (OMISSIS); 4) l’episodio riferito a pag. 256 di avvicinamento di (OMISSIS) affinche’ non riferisse della presenza di (OMISSIS) all’interno del chiosco; 5) la prova logica, acutamente argomentata dalla Corte territoriale alle pagine 279 e seguenti, in ordine alla riconducibilita’ ai ricorrenti di tale tentativo di avvicinamento; 6) la strategia comune agli imputati che sta dietro alla condotta omertosa di (OMISSIS) (conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del (OMISSIS)), alle false testimonianze di (OMISSIS) (conversazione del (OMISSIS) di (OMISSIS)) e di (OMISSIS) (conversazione tra i ricorrenti del 24 marzo 2013); 7) la conversazione-confessione del (OMISSIS).
Conclude, quindi, a fronte di tale comprovata concorsualita’, essendo plurimi e convergenti gli indizi in ordine al pieno accordo di commettere l’omicidio e alla comune volonta’ di commetterlo, e di un altrettanto comprovato rapporto di causalita’ efficiente rispetto all’evento realizzato, per l’irrilevanza nella specie dell’accertamento di chi ebbe materialmente ad esplodere i colpi di pistola.
Tali argomentazioni non solo non sono manifestamente illogiche e risultano scevre da vizi giuridici (avendo i Giudici dell’appello, e ancor prima quelli di primo grado, fatto buon governo delle regole di valutazione della prova di cui all’articolo 192 c.p.p. e in particolare del disposto di cui al comma 2 del cit. articolo, individuando gli indizi gravi e precisi del concorso di entrambi gli imputati nell’omicidio ed evidenziandone la concordanza), ma appaiono conformi alla giurisprudenza di questa Corte; si veda, oltre alle pronunce sopra riportate, anche Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto e altro, Rv. 268177, secondo cui ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non e’ tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato.
A fronte di tale iter argomentativo, il ricorrente insiste: a) su dati irrilevanti ai fini del concorso nel reato, quali l’assenza di un motivo specifico comune e l’esclusione della premeditazione gia’ dal primo grado, e cio’ nonostante la Corte territoriale abbia evidenziato, sul solco di una consolidata giurisprudenza di legittimita’, che il concorso nell’omicidio in esame puo’ essere realizzato attraverso un accordo contestuale all’azione delittuosa nella forma della “intesa istantanea”; b) sulla non significativita’, ai fini della responsabilita’ degli imputati, del timore manifestato dagli stessi nelle conversazioni intercettate dell’individuazione da parte degli inquirenti di un collegamento tra l’omicidio e l’incendio del chiosco, ovvero del fatto che (OMISSIS) il giorno successivo tornava sul luogo dell’incendio, o ancora dell’episodio della rimozione dei fiori, o infine della recriminazione di non essere stati in due; c) sull’elemento determinante, nel senso di scagionare gli imputati, della mancata rimozione della fede nuziale dal dito della vittima; d) sulle ipotesi alternative di un’uccisione per una banale lite di gioco ovvero di una causale di estremo odio non riconducibile agli imputati; e) sull’impossibilita’ di stabilire il contributo di ognuno dei due anche in relazione ai reati di minore gravita’.
4.3. E’ evidente che i difensori degli imputati, tentando di scardinare una valutazione congiunta dei molteplici elementi indiziari, quale quella offerta dai Giudici del merito, attraverso una lettura atomistica e parcellizzata degli stessi, che appunto fa leva sulla ambiguita’ degli elementi indiziari ove valutati singolarmente, o comunque contrapponendo ipotesi alternative scartate dai Giudici del merito in quanto prive di un supporto indiziario equivalente a quella privilegiata, nella logica dell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, invitano ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, senza confrontarsi se non per opporvisi, con le argomentazioni della sentenza impugnata. Dando cosi’ vita a doglianze in parte non consentite e aspecifiche e in parte infondate.
In effetti, alle pagine 280 – 297 la Corte d’Assise d’appello enumera gli elementi della concorrente responsabilita’ materiale e morale di entrambi gli imputati: valorizza la frase “l’abbiamo fatto tutti e due”; sottolinea che i due erano soli, con (OMISSIS), dopo la chiusura del chiosco, mentre le saracinesche erano aperte; che, sviluppatosi l’incendio, si e’ registrata la fuga del gruppo; nell’intercettazione (OMISSIS) – (OMISSIS) il primo si duole della scelta del luogo fatta da (OMISSIS).
In conclusione, sul concorso si puo’ rilevare che la Corte d’Assise d’appello, pur ammettendo di non poter attribuire a uno dei due imputati l’azione materiale (pressione sul grilletto della pistola usata per uccidere da tergo la vittima), attribuisce ad entrambi le condotte materiali causalmente necessarie ed efficienti ( (OMISSIS) si allontana per prendere l’arma, circostanza che la difesa non contesta) per porre in essere l’omicidio che, pur non premeditato, e’ stato organizzato e deciso sul posto da entrambi, in cio’ rafforzando l’uno il proposito dell’altro. I ricorsi, del resto, non chiamano in correita’ (OMISSIS) che e’ l’unico dei presenti al momento del fatto che avrebbe potuto avere un ruolo attivo (come dimostra il suo comportamento successivo).
Non e’ illogica percio’ la motivazione che fonda la concorrente responsabilita’ di due soggetti (entrambi presenti sul luogo e ugualmente sorretti da idonea e comune spinta omicida ancorche’ non sia stato identificato lo specifico movente) per l’omicidio posto in essere con modalita’ tali da richiedere la partecipazione di entrambi, pur non essendo stato possibile individuare tra essi l’autore materiale, quando, esclusi possibili interventi di terzi, sia stata indiziariamente dimostrata anche la condivisione delle azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere e occultare le prove nonche’ subornare i testimoni in grado di riferire delle condotte precedenti e contestuali al delitto.
5. Infondato e’, infine, il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS).
Invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la motivazione con cui la Corte territoriale, a fronte dei rilievi di cui all’appello sull’insussistenza delle condizioni per applicare l’aumento di pena per la recidiva reiterata contestata per la lontananza dell’ultimo precedente, risalente al 2005, conferma detta recidiva non e’ assolutamente illogica ne’ in contrasto con la parte motiva della sentenza sulla responsabilita’ penale.
Detta Corte, invero, rileva che: – “sebbene non sia stato accertato il movente specifico dell’omicidio, nondimeno il processo ha fatto piena luce sul contesto criminale in cui e’ stato commesso, in considerazione della personalita’ della vittima e di quella dei suoi assassini, incluso il (OMISSIS); e sui motivi che fanno quanto meno da sfondo, integrandone la causale remota: e segnatamente, i contrasti con la vittima per il controllo di una piazza di spaccio, che consentono di affermare che la deliberazione omicidiaria sia maturata nell’ambiente degli spacciatori e per interessi afferenti all’attivita’ di spaccio”; – “in tale circuito criminale il (OMISSIS) era stabilmente inserito, considerato che il lontano precedente citato dall’appellante e’ costituito appunto da una condotta per spaccio di stupefacenti”; – “dopo l’omicidio (OMISSIS) lo stesso (OMISSIS) e’ stato condannato sempre per attivita’ illecite connesse allo smercio di stupefacenti”; “dall’istruzione dibattimentale e’ emerso come gia’ all’epoca dell’omicidio si fosse allontanato dalla vittima per legarsi al (OMISSIS) proteso ad ampliare e consolidare il suo ruolo nel giro degli spacciatori di (OMISSIS)”; “a quel lontano precedente dunque la ricaduta del reato si salda senza soluzione di continuita’, dovendosi presumere che medio tempore non sia affatto mutata la sua propensione ad attivita’ illecite nel campo del commercio illecito di stupefacenti”; – “il piu’ grave delitto fin qui commesso e’ altamente sintomatico, per questa continuita’ di condotte illecite, e per essersi consumato ai danni di una persona cui l’imputato era stato legato da amicizia, prima di tradirlo per associarsi con il suo principale antagonista e competitore nel mercato dello spaccio a (OMISSIS), di quel maggiore disvalore connesso alla particolare riprovevolezza della sua condotta e alla pericolosita’ insita nel suo mai cessato radicamento in quel circuito criminale, che giustificano una piu’ severa risposta sul piano sanzionatorio, come previsto dall’articolo 99 c.p.”.
E’ evidente che la sentenza di appello nel trattare la recidiva, lungi dal recuperare un movente specifico dell’omicidio che e’ stato, invece, ritenuto non provato, non fa che contestualizzare le vicende oggetto di esame e compiere un accertamento della concreta significativita’ del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresi’ riguardo ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., sotto il profilo della piu’ accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita’ del reo.
Anche il riferimento al precedente giudiziario viene fatto unicamente per delineare la personalita’ dell’imputato e non ai fini del riconoscimento della natura di recidiva reiterata.
Peraltro, l’aumento di pena, di cui viene lamentata in questa sede la sproporzione, risulta essere contenuto rispetto a quello previsto dall’articolo 99 c.p.p. (“della meta’”), ai sensi della disciplina di cui all’articolo 78 c.p. (si veda sentenza di primo grado).
6. Inammissibile e’ il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
6.1. Inammissibili sono le censure di cui al primo motivo di impugnazione.
Invero, le stesse, sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, senza confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata e sono meramente reiterative di quelle svolte in sede di gravame e confutate analiticamente dalla Corte di Assise di appello che, lungi dall’obliterarle, le ha valutate e ha dato conto delle ragioni per le quali non meritano accoglimento.
La Corte territoriale nel confutare la rivisitazione critica del contenuto della conversazione intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 11 aprile 2013 operata dalla difesa, esamina analiticamente tale conversazione ambientale, interpretandone il contenuto alla luce delle perizie disposte (alle pagine 255 e seguenti), evidenziando, altresi’, la maggiore precisione della perizia (OMISSIS) rispetto a quella (OMISSIS) (non senza sottolineare come fosse stato necessario disporre una nuova perizia proprio per il contrasto della versione della prima perizia – (OMISSIS) – con quella curata dalla P.g.). Pone, inoltre, in rilievo (alle pagine 315 e seguenti) la genuinita’ delle dichiarazioni rese in quella conversazione da (OMISSIS), sottolineando come costituiscano “una propalazione accusatoria di elevatissima attendibilita’ intrinseca perche’ proveniente da un familiare come il (OMISSIS) che era stato diretto protagonista del fatto narrato… perche’ resa nel contesto di un dialogo captato a insaputa dello stesso dichiarante, cio’ che gli conferiva il massimo di genuinita’, e intercorso con una persona a lui vicina e alla quale non aveva motivo di mentire…. ma soprattutto era una propalazione gravida anche di contenuti auto-indizianti in ordine ad un delitto ancora piu’ grave di quello che involontariamente il dichiarante attribuisce”, e come tale propalazione non richieda, a differenza di una comune chiamata in correita’, “neppure il supporto di adeguati riscontri estrinseci, non trovando applicazione in questo caso la regola dettata dall’articolo 192 c.p.p., comma 3”.
Cio’ nonostante la Corte a qua individua i riscontri fattuali e logici alla stessa (in base ai riferimenti contenuti nella conversazione e al comportamento tenuto dall’imputato, che pur contattato dalla moglie allertata per l’incendio, non si precipito’ al chiosco e comunque, quando lo fece, se ne allontano’, invece di attendere l’arrivo dei pompieri) e spiega le ragioni per le quali le deduzioni difensive, riproposte aspecificamente in questa sede, sono inammissibili siccome illogiche, non conferenti e smentite dall’ampio compendio probatorio in atti, non suscettibile di valida interpretazione alternativa (rilevando, anzi, come gli esiti della intercettazione ambientale del 25 dicembre 2012 costituiscano indiretto riscontro al riscontro al racconto di (OMISSIS), a differenza di quanto sostenuto dalla difesa).
6.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico, e’ il secondo motivo di impugnazione.
Su tale motivo, riproposto in questa sede, la Corte territoriale gia’ risulta essersi espressa, rilevando, quanto alla prima censura, che “non ricorre la denunciata violazione della clausola di riserva di cui all’articolo 378 c.p., poiche’ nel caso di specie il reato presupposto del favoreggiamento non e’ l’incendio, come erroneamente dedotto dall’appellante, bensi’ l’omicidio: delitto al quale il (OMISSIS) non ha concorso”.
Quanto al secondo rilievo, secondo cui l’opera di favoreggiamento di (OMISSIS) si sarebbe concretizzata nello stesso incendio colposo, la Corte territoriale osserva che non puo’ essere lamentata alcuna duplicazione dell’addebito o assorbimento.
Evidenzia che: – “i reati ascritti al (OMISSIS) non potrebbero invero essere piu’ diversi, sia sotto l’aspetto oggettivo che sotto l’aspetto soggettivo… l’uno reato di evento… l’altro di condotta… l’uno colposo, l’altro, il favoreggiamento, esclusivamente doloso…, per tacere della diversa oggettivita’ giuridica, avuto riguardo ai beni e agli interessi tutelati dalle rispettive norme incriminatrici”; – “nel caso di specie si registra una coincidenza delle rispettive condotte, perche’ il favoreggiamento si e’ realizzato attraverso la condotta che ha colposamente causato l’incendio, ma tale coincidenza, non puo’ dare luogo ad alcuna effetto di assorbimento di un reato nell’altro, non ricorrendo i presupposti di un rapporto di specialita’ ne’ quelli del reato composto…”; – “in questo caso v’e solo un’occasionale – e parziale, perche’ limitata solo alla condotta – coincidenza delle modalita’ di realizzazione dei due reati che non intacca l’autonomia strutturale delle due fattispecie criminose nella loro astratta configurazione”; – “la coincidenza delle condotte da’ luogo piuttosto ad una situazione di concorso formale (e non apparente), che non fa venir meno la pluralita’ dei reati commessi”.
Del resto, il ricorso omette di confrontarsi con la decisiva considerazione, ampiamente e logicamente sviluppata dai giudici di merito, che il comportamento addebitato a (OMISSIS) e’ proprio quello di avere aiutato (OMISSIS) e (OMISSIS) a sottrarsi alle investigazioni, adoperandosi per far sparire le tracce dell’omicidio mediante l’abbruciamento, poi degenerato in incendio per errore esecutivo, del pavimento del chiosco ove il delitto era stato commesso verosimilmente sotto gli occhi dello stesso (OMISSIS), parente di (OMISSIS) e intestatario formale dell’esercizio commerciale per suo conto.
7. Al rigetto dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, mentre alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) consegue, sempre ai sensi dello stesso disposto normativo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila Euro.
Gli imputati vanno, altresi’, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte d’assise d’appello di Palermo, con separato decreto di pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui figli minori, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte d’assise d’appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Cons. Dr. Di Giuro Gaetano, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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