Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32837.
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
Grava sul coniuge che chieda l’addebito della separazione fornire prova della condotta lesiva dell’obbligo di fedeltà coniugale.
Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32837. Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
Data udienza 13 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento per moglie e figli – Spettanza anche in seguito alla cancellazione dall’ordine degli avvocati e dello svolgimento di lavoro stagionale all’estero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 8247/2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5323/2019, depositata in data 26 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott. Luigi D’Orazio.
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora qui rileva, ha accolto parzialmente il gravame proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva addebitato a lei la responsabilita’ della separazione coniugale tra i coniugi. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver ammesso ed espletato la prova per interpello e testi articolata dalla resistente in merito alle ragioni della separazione, non ammessa dal giudice di prime cure in quanto irrilevante, e dopo aver disposto indagini della Guardia di Finanza sui redditi dei coniugi, ha accertato la sussistenza della relazione extraconiugale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ma ha ritenuto che tale relazione non era stata la causa della frattura tra i coniugi, ma soltanto l’effetto di un rapporto coniugale “ormai usurato e privo di qualsivoglia solidarieta’ e complicita’”, sicche’ “l’infedelta’ della moglie costitui(va) certamente un indicatore, ma non l’origine”. L’assegno di mantenimento in favore della moglie e’ stato stabilito in Euro 700,00 mensili, mentre quello in favore delle figlie e’ stato fissato in Euro 400,00 mensili per ciascuna, avendo accertato la Corte d’appello che il (OMISSIS) percepiva un reddito mensile di Euro 1491,00, avendo revocato nel 2017 la propria iscrizione alla professionale degli avvocati, ed avendo avuto altre due figlie successivamente da altra relazione.
2. Avverso tale sentenza proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), depositando anche memoria scritta.
3. Ha resistito con controricorso (OMISSIS), depositando anche memoria scritta.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo di impugnazione (rubricato sub A, a pagina 3 del ricorso) il ricorrente deduce la “nullita’ della sentenza di secondo grado ex articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il Presidente della sezione della Corte d’appello che aveva emesso la sentenza impugnata, si era occupato del contenzioso nel giudizio di prime cure, come da verbali di causa prodotti, con conseguente nullita’ della sentenza del tribunale.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Invero, a prescindere dalla circostanza che il Presidente della sezione di Corte d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, non ha partecipato al collegio che ha pronunciato la sentenza di separazione, come risulta dai verbali di causa prodotti dalla controricorrente, deve sottolinearsi che, per giurisprudenza costante di legittimita’, il giudice che abbia partecipato soltanto alla attivita’ istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilita’ a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non e’, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex articolo 51 c.p.c., n. 4, dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure (Cass., sez. 2, 21 settembre 2021, n. 25487; Cass., sez. 2, 18 novembre 2016, n. 23520). Ne’ il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del collegio giudicante prime cure (Cass., sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26976; Cass., sez. 2, 28 gennaio 2019, n. 2270).
2. Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato sub A2, a pagina 5 del ricorso) il ricorrente lamenta la “violazione del diritto di difesa del convenuto-nullita’ della sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 101 c.p.c.”. Nel giudizio di appello, la Corte aveva assegnato il termine di soli 7 giorni per consentire la costituzione in giudizio dell’appellato, essendo stata fissata l’udienza per l’11 febbraio 2019, sicche’ il termine di 10 giorni prima dell’udienza era scaduto il 1 febbraio 2019, avendo il convenuto avuto a disposizione solo 7 giorni, di cui 2 festivi per la costituzione in giudizio. Il resistente aveva eccepito la violazione del proprio diritto di difesa. Inoltre, all’udienza del 4 novembre 2019 il difensore aveva chiesto la concessione di un termine “difensivo finale” che, pero’, non gli era stato concesso.
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2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. Si e’ chiarito che nel rito camerale tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell’udienza di comparizione non devono intercorrere i termini di comparizione fissati dall’articolo 163 bis c.p.c., essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, nel rito camerale, per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, e sia assicurata da entrambe le parti la possibilita’ di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (Cass., sez. 1, 19 febbraio 2000, n. 1916, con riferimento all’appello avverso la sentenza dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio; Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1179, con riferimento all’appello incidentale avverso le sentenze di divorzio di separazione personale).
2.3. Inoltre, si e’ ulteriormente precisato che, nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale, deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerita’ e semplicita’ di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni propria del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all’articolo 189 (rimessione al collegio) e 190 (comparse conclusionali e memorie) c.p.c. (Cass., sez. 1, 12 gennaio 2007, n. 565; Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175; Cass., sez. 6-1, 30 dicembre 2015,n. 26200).
3. Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato sub A3 a pagina 7 del ricorso) il ricorrente si duole della “mancata pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilita’ dell’appello-nullita’ della sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 112 c.p.c.”. La Corte d’appello, avrebbe omesso di esaminare l’eccezione del resistente in ordine alla inammissibilita’ del gravame per assenza di specificita’ ex articolo 342 c.p.c..
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3.1. Il motivo e’ infondato.
3.2. Infatti, la Corte d’appello ha esaminato il merito della controversia, riformando in parte la sentenza di prime cure, sicche’ e’ evidente che ha superato l’eccezione di assenza di specificita’ dei motivi di gravame sollevata da resistente.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo – nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (Cass., sez. 5, 6 dicembre 2017, n. 29191).
4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato sub B, a pagina 10 del ricorso) il ricorrente deduce la “errata ammissione delle prove orali articolate da controparte-nullita’ della sentenza di secondo grado per vizio di travisamento della prova-nullita’ per motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria”. Il Tribunale di Vicenza aveva reputato le istanze istruttorie irrilevanti e superflue, richiamando le due consulenze tecniche d’ufficio elaborate nel corso del giudizio di prime cure. La Corte d’appello, invece, ha ammesso le richieste istruttorie formulate dall’appellante nel giudizio di prime cure e ribadite in appello, circa l’efficienza causale della relazione extraconiugale in ordine alla rottura del rapporto tra i coniugi. Tale ammissione non sarebbe stata in alcun modo motivata. Il difensore dell’appellato, all’udienza del 15 luglio 2020, aveva osservato che le circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto riferire coincidevano “con analoghe testimonianze assunte in altro procedimento civile” (n. 199/2012) svoltosi dinanzi al tribunale di Vicenza. La Corte d’appello, quindi, avrebbe ammesso a testimoniare persone gia’ piu’ volte sentite, tanto in sede di CTU, quanto nell’altro giudizio civile.
4.1. Il motivo e’ infondato.
4.2. Il ricorrente non ha riprodotto il contenuto, neppure per stralcio, dell’ordinanza di ammissione delle prove articolate dall’appellante nel primo grado di giudizio e reiterate nel gravame, sicche’ non consente a questa Corte di valutare il vizio di motivazione dedotto in relazione a tale ordinanza, dovendosi tenere conto che ai sensi dell’articolo 134 c.p.c., l’ordinanza e’ solo “succintamente motivata”.
4.3. Inoltre, il ricorrente non ha neppure trascritto l’eccezione di inammissibilita’ dell’assunzione della prova testimoniale asseritamente sollevata all’udienza del 15 luglio 2020, “osservando come i testi citati e le circostanze di fatto coincidessero con analoghe testimonianze assunte in altro procedimento, rubricato sub. 199/2012 tribunale di Vicenza”.
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4.4. Peraltro, la circostanza che il Tribunale di Vicenza avesse disposto la rimessione della causa sul ruolo per la produzione, ad opera della parte che vi avesse interesse, dai verbali o degli atti dei procedimenti paralleli pendenti dinanzi allo stesso, non escludeva in alcun modo l’ammissione delle prove per interrogatorio e testi articolate dall’appellante.
In realta’, nel corso del giudizio di separazione in prime cure, in sede di espletamento delle due consulenze tecniche d’ufficio, si era proceduto all’audizione delle figlie della coppia; allo stesso modo, negli altri giudizi civili paralleli erano stati escussi altri testi.
Tuttavia, e’ rimessa alla prudente valutazione del giudice riconoscere il valore di indizi, aventi la stessa efficacia probatoria delle presunzioni, a prove testimoniali raccolte in altro giudizio, anche tra parti diverse, e ritualmente addotte (Cass., sez. 2, 18 settembre 2000, n. 12288; Cass., sez. L, 8 giugno 2005, n. 11946). Pertanto, la Corte d’appello ben poteva ammettere i capitoli di prova testimoniale e per interpello articolati dalla (OMISSIS) nel giudizio di prime cure e reiterati nell’atto di appello, anche se agli atti erano presenti le dichiarazioni testimoniali relative ad atti procedimenti civili tra le stesse parti, aventi queste ultime solo valore indiziario, e non potendo precludere certo l’assunzione di prove.
5. Con il quinto motivo di impugnazione (rubricato sub B1, a pagina 13 del ricorso) il ricorrente lamenta “l’erronea ammissione delle prove testimoniali attore, senza aver ammesso in controprova parte convenuta-violazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c., articoli 245, 246 e 247 c.p.c.”. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le istanze istruttorie da entrambe le parti, in quanto irrilevanti e superflue, e i difensori avevano articolato prove dirette, prove contrarie ed avevano formulato istanza per essere ammessi in controprova. Il tribunale, quindi, non aveva preso posizione in ordine all’ammissione della prova contraria, incorrendo in una omessa pronuncia. Tale erronea pronuncia avrebbe dovuto imporre alla Corte d’appello, “nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali dirette richieste da una delle parti, di ammettere l’altra a prova contraria”. Al contrario, la Corte territoriale ha ammesso solo le prove dirette di parte attore, senza tenere conto della “posizione di parte convenuta”.
5.1. Il motivo e’ infondato.
5.2. Invero, una volta che il Tribunale di Venezia aveva rigettato le richieste istruttorie di entrambe le parti, quindi sia la richiesta di prova testimoniale diretta, sia la richiesta di prova contraria, solo la (OMISSIS) ha impugnato la sentenza di prime cure reiterando la propria richiesta di ammissione della prova testimoniale per interpello, mentre l’appellato non ha formulato alcuna richiesta istruttoria nella comparsa di costituzione in appello.
Si e’, infatti, affermato che, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perche’ superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilita’, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. sez. 3, 13 settembre 2019, n. 22883).
Pertanto, nella comparsa di costituzione in appello, l’appellato avrebbe dovuto chiedere l’ammissione della prova contraria, in caso di ritenuta ammissibilita’ della prova articolata dalla appellante. In un caso speculare, questa Corte ha ritenuto che correttamente la Corte d’appello, una volta ammessa la prova dedotta dalla moglie in primo grado ed erroneamente esclusa dal tribunale, ha dichiarato inammissibile la prova contraria tardivamente richiesta e articolata in quella sede dal marito, ostandovi il principio della unicita’ e non frazionabilita’ della prova, ne’ essendo configurabile un potere-dovere della Corte di disporre d’ufficio mezzi istruttori, non essendo consentito di derogare alle regole generali sull’onere della prova al di fuori dei casi in cui, come nell’ipotesi di provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo alla loro mantenimento previste dall’articolo 155 c.c., comma 7, tale intervento sia giustificato da finalita’ di ordine pubblicistico (Cass., sez. 1, 28 settembre 2001, n. 12136).
6. Con il sesto motivo di impugnazione (rubricato sub lettera C a pagina 14 del ricorso) il ricorrente deduce la “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e articolo 366 c.p.c.”. La Corte d’appello, infatti, avrebbe consentito la sostituzione di un testimone deceduto (il padre del ricorrente) con altro teste (la figlia dei coniugi, maggiorenne, (OMISSIS)), determinandosi una vera e propria nullita’ della sentenza “per travisamento della prova”.
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
6.1. Il motivo e’ infondato.
6.2. Per questa Corte l’assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati puo’ essere consentita solamente nei casi previsti dall’articolo 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l’obbligo della rituale indicazione e’ inderogabile e la preclusione ex articolo 244 c.p.c., ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo articolo 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull’ammissibilita’ delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non puo’ pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell’assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all’articolo 244 c.p.c. (Cass., sez. 2, 29 marzo 2019, n. 8929; Cass., sez. 2, 5 aprile 1993, n. 4071; Cass., sez. 1, 29 maggio 1992, n. 6515; Cass., sez. 1, 18 maggio 1967, n. 1050).
6.3. Tuttavia, il ricorrente non ha provveduto ad eccepire la nullita’ della deposizione testimoniale, subito dopo l’espletamento della stessa ex articolo 157 c.p.c., trattandosi di nullita’ relativa (Cass., sez. 3, 13 giugno 2022, n. 18971; Cass., sez. 3, 6 maggio 2020, n. 8528, in caso di eccezione di incapacita’ deporre), derivando dalla violazione di formalita’ stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensi’ nell’esclusivo interesse delle parti (Cass., sez. 3, 12 aprile 2016, n. 7110; Cass., sez. 3, 10 ottobre 2014, n. 21395).
Infatti, qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullita’ della prova testimoniale, il ricorrente ha l’onere, anche in virtu’ dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione e’ stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex articolo 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullita’, avendo la stessa carattere relativo (Cass., sez. 2, 23 novembre 2016, n. 23896).
7. Con il settimo motivo di impugnazione (rubricato sub D a pagina 30 del ricorso) deduce la “violazione del principio di valutazione delle prove-violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”. La Corte d’appello avrebbe dovuto analizzare le prove testimoniali complessivamente ed in relazione alle altre risultanze istruttorie. A fronte dell’adulterio, era onere della moglie dimostrare che il contesto familiare era gia’ disgregato. In realta’, vari elementi deponevano in senso contrario, in quanto pochi mesi prima del tradimento alla (OMISSIS) era stata intestata la meta’ della casa coniugale, sicche’ sussisteva ancora un forte legame affettivo e di fiducia reciproca, come pure unione familiare.
7.1. Il motivo e’ inammissibile.
7.1. Invero, la deduzione della violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonche’, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ consentita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilita’ della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’articolo 360 c.p.c. (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, n. 13960).
Inoltre, deve evidenziarsi che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’, sicche’ la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensi’ un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
7.2. Costituisce, poi, principio consolidato di legittimita’ quello per cui grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’ (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass., sez. 1, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass., sez. 1, 20 agosto 2014, n. 18074). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalita’ tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilita’ della ulteriore convivenza; quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383); si esclude, dunque, l’addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma (Cass., sez. 1, 7 dicembre 2007, n. 25618).
7.3. La Corte territoriale, con ampia ed articolata motivazione, ha ritenuto che il rapporto coniugale fosse gia’ estremamente compromesso prima dell’inizio della relazione extraconiugale da parte della moglie (avvenuta nel 2011), e quindi gia’ dal 2008. In particolare, la figlia della coppia, Alessia, nata il 2001, ha ricordato molteplici litigi tra i coniugi, con offese da parte del padre nei confronti della moglie, che evitava di reagire, mentre il padre imponeva le figlie di assistere alle discussioni. L’atteggiamento prevaricatore del marito e’ stato confermato anche da (OMISSIS), amica dell’appellante, come pure da (OMISSIS), che ha narrato di un episodio accaduto al 2008. Allo stesso modo i genitori dell’appellante hanno riferito nel 2009 la figlia li aveva invitati a casa per festeggiare, a sorpresa, il compleanno dell’appellato, il quale, anziche’ apprezzare l’iniziativa, se n’era dimostrato contrariato e aveva lasciato la compagnia, andando in camera da letto e rifiutando di partecipare al pranzo.
7.4. Il ricorrente pretende una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, gia’ effettuata in modo congruo ed analitico, dalla Corte d’appello. Non puo’ che farsi applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte, per cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., sez. 2, 8 agosto 2019, n. 21187; Cass., sez. L, 27 luglio 2017, n. 18665). Il giudice, quindi, ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti e disattendendo implicitamente tutti i rilievi le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. 2, 8 maggio 2017, n. 11176; Cass., sez. L, 21 giugno 2010, n. 17097).
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
8. Con l’ottavo motivo di impugnazione (rubricato sub E a pagina 36 del ricorso) il ricorrente lamenta “l’erroneo aggiornamento della situazione finanziaria delle parti”. La Corte d’appello non ha tenuto conto del mutamento sostanziale della condizione reddituale del marito, mutata negli ultimi anni. Avendo cessato l’attivita’ di avvocato, con cancellazione dall’albo nei primi mesi del 2017, il ricorrente lavora per un’attivita’ stagionale all’estero. Inoltre, nel frattempo il ricorrente ha ricostituito il proprio nucleo familiare, avendo avuto altri due figli. Non si e’ minimamente tenuto conto di tale diversa situazione reddituale familiare.
8.1. Il motivo e’ inammissibile.
8.2. La doglianza e’ articolata senza alcuna menzione ne’ delle norme di legge violate, e neppure dei parametri di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1.
Inoltre, emerge dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello che si e’ tenuto conto sia del mutamento della condizione economica del ricorrente, sia del nuovo nucleo familiare costituito allo stesso (“dall’ultima dichiarazione prodotta, relativa all’anno di imposta 2013, risulta un reddito mensile netto di Euro 1491,00; egli ha ora altre 2 figlie (…)”).
9. Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “erronea valutazione sotto il profilo dell’attribuzione del contributo al mantenimento in favore della signora (OMISSIS)”. Il contributo al mantenimento della moglie nella misura di Euro 700,00 mensili sarebbe “non solo (…) punitivo, ingiustificato ed arbitrario, ma costitui(rebbe) una beffa sotto il profilo umano”. Peraltro, la (OMISSIS) lavora ed e’ autonoma finanziariamente; la stessa risulterebbe convivere stabilmente con un’altra persona.
9.1. Il motivo e’ inammissibile.
9.2. Anche in questo caso, il ricorrente non indica le norme di legge violate, e neppure indica i profili di legittimita’ di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1.
La circostanza della convivenza stabile con altra persona viene allegata per la prima volta solo in questa sede ed il motivo non e’ dedotto come omesso esame di fatto decisivo e controverso tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
10. Le spese del giudizio di legittimita’, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 1, comma 1 bis, se dovuto.
Addebito della separazione ed onere della prova della condotta lesiva
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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