L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9498.

La massima estrapolata:

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata.

Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9498

Data udienza 22 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23098-2017 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1008/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c., emessa all’udienza del 6/6/2017, ha respinto il gravame proposto dal Fallimento della (OMISSIS) srl, nei confronti della (OMISSIS) srl, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della (OMISSIS) srl, per il pagamento, a carico della (OMISSIS) srl, dell’importo di Euro 24.925,53, a titolo di saldo del corrispettivo di una fornitura di materiale edile, essendosi accertata l’inesistenza di rapporti commerciali tra le due societa’ in oggetto.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, malgrado “il lapsus” in cui era incorso il giudice di primo grado nell’attribuire alle due parti in causa le sottoscrizioni apposte su una scrittura privata, riguardante altri soggetti, la “rivalutazione del materiale probatorio indicato dalle parti” confermava la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale, da un lato, in ordine alla esistenza di un contratto di appalto (comprensivo della fornitura dei materiali e della manodopera) per la realizzazione di opere murarie tra la (OMISSIS) srl e la terza impresa (OMISSIS) di (OMISSIS), emergente dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), e, dall’altro lato, in ordine all’insussistenza di un rapporto diretto tra la committente (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl, stante l’esito negativo del procedimento, a seguito di disconoscimento della societa’ opponente ex articolo 645 c.p.c., di verificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte, apparentemente dalla (OMISSIS), sui documenti di trasporto della merce, nonche’ alla luce della genericita’ della allegazioni di parte opposta e della deposizione del teste (OMISSIS).
Avverso la suddetta sentenza, il Fallimento (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della (OMISSIS) srl (che resiste con controricorso).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Fallimento ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115, 116 e 347 c.p.c., per avere la Corte d’appello, malgrado la richiesta di essa Curatela di essere autorizzata alla ricostruzione del fascicolo d’ufficio (contenente tra l’altro i verbali di udienza con le deposizioni dei testi escussi) e di quello di parte, relativo al giudizio di primo grado, in esso contenuto (nel quale si trovavano, in particolare, due fatture, decisive ai fini del decidere), omesso di acquisire i suddetti fascicoli, non rinvenuti nella cancelleria, del giudice a quo, come da attestazione datata 4/1/2017 (ne’ successivamente trasmesso alla Corte d’appello, come da attestazione del luglio 2017). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal rapporto di fornitura di materiale esistente tra le parti in causa, quale dimostrato da pregressi pagamenti della medesima fornitura effettuati dalla (OMISSIS) (documentati da due fatture del 2011) e dalla mancata dimostrazione da parte della (OMISSIS) di un contratto tra essa e la terza societa’ (OMISSIS) riguardante anche la contestata fornitura di materiali.
2. La prima censura e’ infondata.
La controricorrente ha eccepito che il Fallimento appellante aveva formulato l’istanza di ricostruzione del fascicolo d’ufficio (contenente il proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado) solo all’udienza di discussione orale del 6/6/2017 (all’esito della quale la causa, con motivazione contestuale, era stata decisa), tardivamente.
La Corte d’appello nulla dice in ordine all’istanza suddetta, avendo ritenuto di potere comunque decidere sulla base delle risultanze degli atti (atto di appello e comparsa di costituzione e risposta dell’appellata).
Questa Corte ha anche di recente (Cass. 20631/2018; Cass. 27691/2017, in riferimento al difetto di procura; Cass. 1679/2016; Cass. 688/2010) ribadito che “l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’articolo 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validita’ del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensi’, al piu’, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata”. Non e’ poi superfluo ricordare, sotto un distinto profilo, che il fascicolo di parte, che l’attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell’articolo 165 c.p.c., comma 1 e dell’articolo 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell’articolo 347 c.p.c., pur essendo custodito, a norma dell’articolo 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (articolo 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non puo’ tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorche’ sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, gia’ presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello (Cass. 8 gennaio 2007 n. 78; Cass. 3 marzo 2006 n. 4723).
Ora, va rilevato che la Corte di merito ha posto in rilievo che l’appellante Fallimento non avesse contestato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (peraltro, sulla base delle deduzioni svolte nell’appello, ritrascritte dalla Corte territoriale nella decisione qui impugnata, in difetto di specifica contestazione di parte ricorrente) ma solo l’idoneita’ di tali dichiarazioni a fondare il rigetto della propria domanda svolta in sede monitoria.
Quanto poi alle fatture prodotte dalla (OMISSIS), relative a precedenti pagamenti della medesima fornitura, da parte della (OMISSIS) in favore della (OMISSIS), la doglianza e’ del tutto generica, in quanto non si spiega perche’ da esse dovesse necessariamente evincersi che “la merce fosse stata ordinata dalla (OMISSIS) srl con assunzione da parte di questa dell’obbligo di pagamento”, anche per le forniture oggetto di causa.
3. La seconda censura e’ inammissibile. Invero, con essa il Fallimento ricorrente non si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, nei ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, essendo al riguardo l’allegazione del tutto generica, bensi’ sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimita’.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’, atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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