Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7775.
La acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado (ai sensi dell’articolo 347 del Cpc), è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice della impugnazione; con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabile aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata.
Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7775. Acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado
Data udienza 13 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Esdebitazione – Norme non ancora in vigore del codice sulla crisi di impresa – Considerazione nell’esdebitazione – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9198/2019 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS), per procure speciali estese in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Curatela dei fallimenti della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS); creditori dei fallimenti della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto n. 67/2019 della Corte di appello di Firenze, pubblicato il 15 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
Acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il (OMISSIS) il Tribunale di Pistoia dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonche’, in estensione, dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. I tre fallimenti riuniti vennero chiusi il (OMISSIS).
3. Il 30 maggio 2013 il Tribunale di Pistoia rigetto’ le domande di esdebitazione (L. Fall., articolo 142) proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) sul presupposto della sostanziale esiguita’, rispetto all’ammontare dei debiti accertati, delle ripartizioni eseguite fra i creditori ammessi al passivo a fronte dell’attivo realizzato.
4. Con decreto emesso il 11 febbraio 2014 la Corte di appello di Firenze rigetto’ i reclami proposti dai Signori (OMISSIS) per la riforma della decisione di segno negativo del Tribunale.
5. Adita dalle parti soccombenti, questa Corte, con ordinanza n. 11307 pubblicata il 9 maggio 2017, casso’ il citato decreto della Corte di appello, con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze in diversa composizione: dando continuita’ al principio, affermato da Cass. S.U., n. 2421 del 2011 (secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dalla L. Fall., articolo 142, comma 2, la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunche’ in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto); evidenziando che il decreto impugnato non aveva compiuto tale valutazione, ne’ aveva “tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti nella misura del 58,25%”.
6. Il giudizio conseguente a tale rinvio venne definito dalla Corte di appello di Firenze che, con decreto emesso il 15 gennaio 2019, confermo’ la decisione di segno negativo assunta dal Tribunale di Pistoia.
6.1 Questa, in sintesi, la motivazione fondante la decisione: in applicazione della L. Fall., articolo 142, comma 2, l’esdebitazione non poteva essere concessa essendo “irrisorio il quantum realizzato all’esito della procedura e destinato al soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso (appena Euro 34.573,53 al netto delle prededuzioni) a fronte di un passivo superiore a Euro 2.000.000,00 per quanto riguarda la societa’ e di Euro 680.000,00 per quanto riguarda il socio (OMISSIS) (con realizzo in tale procedura individuale di appena Euro 60.000,00)”; quando si afferma nel decreto del Tribunale che il realizzo si colloca “sotto la soglia del 10% dei crediti”, non ci si riferisce “alla categoria dei creditori chirografari (che non sono stati soddisfatti neppure in parte) ma alla complessiva realizzazione dei crediti in generale, che e’ stata considerata talmente esigua al punto da essere considerata – giustamente – dal Tribunale del tutto irrisoria”; tale conclusione e’ da condividere, non essendosi verificato “un apprezzabile complessivo soddisfacimento dei creditori in rapporto a quello che era il complessivo indebitamento della societa’”; tale sproporzione fra la misura di quanto realizzato “(appena il 3% dell’indebitamento complessivo)” e quella dell’indebitamento complessivo non consente “di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialita’ dei pagamenti secondo la previsione della L. Fall., articolo 142, comma 2”; d’altra parte, tale sproporzione non e’ neppure attenuata dall’essere stati ricavati Euro 118.000 dalla vendita, in procedimento di espropriazione forzata, della proprieta’ di immobile appartenente a (OMISSIS), moglie del socio (OMISSIS), che, al pari del marito, aveva prestato fideiussione per i debiti della societa’ (OMISSIS).
7. Per la cassazione di tale decreto (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono formulando quattro motivi di impugnazione assistiti da memoria.
8. Non hanno svolto difese gli intimati: curatela dei fallimenti della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS); creditori dei fallimenti della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) (cui il ricorso e’ stato notificato ai sensi dell’articolo 150 c.p.c., in esecuzione di autorizzazione allo scopo concessa dal Primo Presidente della Corte con decreto del 6 agosto 2021).
Acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che il decreto impugnato e’ caratterizzato da violazione del Decreto Legislativo n. 14 del 2019, articoli 278, 280, 281 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019), evidenziando in particolare cha l’articolo 280, di tale decreto, relativo alla esdebitazione, non contiene alcuna disposizione avente contenuto precettivo assimilabile a quella recata dalla L. Fall., articolo 142, comma 2, ed e’ applicabile in questa sede, “in quanto la speciale procedura di esdebitazione non e’ espressamente indicata dal legislatore tra quelle per le quali in via transitoria, resta applicabile la disciplina di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) nel caso fossero gia’ pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa”.
2. La censura e’ priva di oggetto, con conseguente inammissibilita’ del motivo, non potendosi in questa sede aver riferimento a norme di legge non ancora in vigore.
Infatti, il Decreto Legislativo n. 14 del 2019, contenente il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (destinato a sostituire la legge fallimentare), entrera’ in vigore il 16 maggio 2022 (articolo 389, comma 1, del decreto, nel testo risultante dalla modificazione recata dal Decreto Legge n. 118 del 2021, articolo 1, lettera a), convertito, con modificazioni, in L. n. 147 del 2021) e le disposizioni recanti la disciplina dell’esdebitazione (articoli 278-281) non rientrano fra quelle aventi diversa (e anteriore) data di entrata in vigore.
Le citate disposizioni del codice della crisi d’impresa non sono inoltre utilmente invocabili in funzione dell’interpretazione del contenuto precettivo della L. Fall., articolo 142, comma 2 (unico rilevante nel caso di specie) sul semplice rilievo che il giudice, in funzione dell’interpretazione di una norma di legge vigente, non puo’ trarre argomento alcuno dai contenuti di altra disposizione di legge non ancora in vigore per espressa volonta’ del legislatore e suscettibile (come l’esperienza insegna) di ulteriori modificazioni da parte dello stesso legislatore.
3. Con il secondo motivo viene dai ricorrenti affermata la violazione, ovvero la falsa applicazione, da parte del decreto impugnato, dell’articolo 347 c.p.c. e articolo 123-bis disp. att. c.p.c., nonche’ della L. Fall., articoli 142 e 143, in quanto: il curatore dei fallimenti aveva chiarito che le masse passive riferite ai soci (OMISSIS) e (OMISSIS) erano “interamente composte dagli stessi crediti della massa della societa’”, essendo essi, oltre che illimitatamente responsabili dei debiti sociali, debitori per fideiussioni da essi prestate per debiti della stessa societa’; la Corte di appello ha invece omesso di considerare che a fronte di passivita’ complessivamente pari a Euro 2.011.954,32, “non vi e’ stato soltanto riparto in favore delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, ma vi e’ stato anche riparto per Euro 55.000,00 circa in favore dei creditori chirografari”, essendo “i creditori chirografari della massa passiva di (OMISSIS)…gli stessi ricompresi nella massa passiva della societa’”; inoltre, meramente apparente e’ la motivazione alla base della affermata irrilevanza dell’esito dell’espropriazione immobiliare (realizzazione di Euro 118.000) in danno di (OMISSIS), fideiussore della societa’; in effetti, a fronte di un passivo pari a Euro 2.011.954,32, il “realizzo complessivo lordo e’ stato pari a Euro 245.000 circa “(127.382,57 dal fallimento + 118.000,00 dalla fideiussione”); tale errore “ha diretta radice nella violazione dell’articolo 347 c.p.c., ed articolo 123 disp. att. c.p.c., in quanto il fascicolo d’ufficio del primo grado dinanzi al Tribunale di Pistoia RG 73/2013 V. G. non e’ presente nel fascicolo della Corte di Appello”, essendo in esso contenute le relazioni del curatore dei fallimenti, richieste dal Tribunale, nel ricorso specificamente indicate e allo stesso allegate; ove tali relazioni fossero state acquisite, il giudice del reclamo avrebbe potuto apprezzare la sussistenza dell’avvenuto, parziale, pagamento dei creditori concorsuali e il parere favorevole all’accoglimento della istanza espresso dal comitato dei creditori “che svolge ruolo di rappresentanza proprio di quei creditori nei cui confronti sarebbe operativa l’esdebitazione”.
Acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado
4. La censura e’ infondata, in quanto:
a) la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’affermare il principio secondo cui l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado (ai sensi dell’articolo 347 c.p.c.), e’ affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione; con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado ne’ della relativa sentenza, puo’ essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o piu’ punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata (in questo senso, cfr.: Cass. n. 24437 del 2007; Cass. n. 27691 del 2017);
b) tale principio e’ da ribadire in questa sede, non avendo i ricorrenti offerto argomenti di consistenza tale da indurre un ripensamento sul punto;
c) tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che i documenti indicati dai ricorrenti ben avrebbero potuto da costoro essere depositati in copia fotostatica nel giudizio di impugnazione;
d) i ricorrenti valorizzano, inutilmente, un passaggio della motivazione del decreto impugnato (quello relativo al mancato pagamento dei creditori chirografari) che non costituisce ragione della decisione di conferma del rigetto delle domande di esdebitazione (affermata irrisorieta’ del danaro ricavato dall’esito dell’espropriazione di massa e destinato “al soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso”);
e) i ricorrenti, infine, non censurano specificamente, ma solo discorsivamente, il calcolo esposto nel decreto impugnato quanto alla consistenza del ricavato dalla liquidazione concorsuale, “al netto delle prededuzioni” e delle spese di procedura.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il decreto per violazione o falsa applicazione degli articoli 384 e 394 c.p.c., L. Fall., articoli 142 e 143 e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto: e’ stato disatteso il principio enunciato dalla sopra citata ordinanza rescindente n. 11307 del 2017, avendo il giudice del rinvio considerato, ancora una volta “assunto la soglia del 10% del passivo complessivo quale limite per considerare sussistente la parzialita’ di cui alla L. Fall., articolo 142, senza dare valore ai riparti effettuati” e, soprattutto, senza valorizzare in alcun modo i comportamenti tenuti dai falliti prima del fallimento e durante la pendenza della procedura; invero, la L. Fall., articolo 142, comma 2, indica quale causa ostativa alla concessione del beneficio la mancata soddisfazione dei creditori concorsuali ovvero la soddisfazione degli stessi in misura affatto irrisoria; al contrario, il decreto impugnato non ha in alcun modo tenuto conto della condotta collaborativa di essi falliti, del parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso tanto dal curatore che dal comitato dei creditori; inoltre, il decreto ha omesso di considerare “l’invito”, espresso dall’ordinanza n. 11307 del 2017, a considerare la consistenza dei crediti assistiti da privilegio e il grado di loro soddisfazione; ove cio’ avesse fatto, avrebbe “verificato l’intervenuto pagamento del 23,6% dei creditori privilegiati complessivi (di cui il 58,25% dei privilegi di prima classe ed il 100% delle prededuzioni)” e cio’ costituisce fatto escludente il carattere irrisorio delle soddisfazioni.
6. Anche tale motivo e’ infondato, in quanto:
a) Cass. n. 11307 del 2017 vincolo’ il giudice del rinvio all’osservanza del principio di diritto (gia’ affermato da Cass. S.U., n. 2421 del 2011) secondo cui, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione sancita dalla L. Fall., articolo 142, comma 2, la condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunche’ in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto;
b) tale valutazione comparativa fra consistenza dei riparti eseguiti e indebitamento complessivo della societa’ (OMISSIS) per come risultante dal suo stato passivo (nel senso che quando l’esdebitazione e’ chiesta da socio che e’ stato dichiarato fallito in estensione del fallimento della societa’ insolvente, ai fini della valutazione del presupposto richiesto dalla L. Fall., articolo 142, comma 2, creditori concorsuali del socio sono anche, e necessariamente, quelli della societa’ in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa’ si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci, cfr. Cass. n. 16263 del 2020) e’ contenuta nel decreto impugnato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non ha considerato irrisoria una soddisfazione dei creditori della societa’ e dei soci in misura inferiore al 10% dell’indebitamento complessivo; avendo invece formulato il giudizio in discorso ponendo a raffronto l’indebitamento complessivo della societa’ (superiore a Euro 2.000.000) e del socio (OMISSIS) (Euro 680.000) con quanto ripartito fra tutti i creditori sociali (Euro 34.573,53) e quanto attribuito a quelli di tale socio (Euro 60.000) e affermando, con valutazione in questa sede insindacabile, che “l’esiguita’ del realizzo (appena il 3% dell’indebitamento complessivo) non consentiva di dare rilevanza, ai fini della concessione del beneficio invocato, alla parzialita’ dei pagamenti secondo la previsione della L. Fall., articolo 142, comma 2”;
c) e’ certamente vero che Cass. S.U., n. 2421 del 2011 e Cass. n. 16363 del 2020 valorizzano, necessariamente, i requisiti soggettivi indicati dalla L. Fall., articolo 142, comma 1, ma e’ altrettanto vero che nel giudizio di rinvio si e’ discusso esclusivamente della sussistenza del presupposto oggettivo di esclusione dal beneficio sancito dal comma 2 dello stesso articolo.
7. Infine, i ricorrenti censurano il decreto impugnato per omesso esame di fatto decisivo (quarto motivo), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) quanto: al valore da attribuire al ricavato della vendita forzata di immobile appartenente alla moglie di (OMISSIS) per la soddisfazione di crediti derivati da fideiussioni da costei prestata in favore della societa’ (OMISSIS), al pari del marito; alla effettiva consistenza dei dati contabili emergenti dagli atti del curatore da cui risulta che “il realizzo complessivo della procedura ammonta ad oltre Euro 127.382,57” (di cui Euro 45.513,02 riferibili alla societa’ e Euro 81.869,55 riferibili al socio (OMISSIS)) e che “la massa complessiva della procedura fallimentare e’ Euro 2.011.954,32 comprese quelle dei soci falliti personalmente”, derivando i crediti nei loro confronti da fideiussioni da essi prestate per i debiti della societa’.
Secondo i ricorrenti, invece, la Corte di appello ha indicato in Euro 34.573,33 la misura di quanto realizzato dalla procedura di espropriazione di massa e ha valorizzato due volte l’ammontare degli stessi crediti.
8. La censura, per come dedotta, e’ manifestamente infondata in quanto:
a) l’affermazione di erroneita’ dei dati di calcolo esposti nel decreto impugnato non rientra nel vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e il ricorrente omette di considerare che la determinazione dell’ammontare del danaro ripartito, parzialmente, e’ nel decreto medesimo effettuata “al netto delle prededuzioni”;
b) la motivazione relativa alla irrilevanza, ai fini della valutazione richiesta, dei risultati dell’espropriazione individuale, e’, nella sua sinteticita’, affatto chiara nell’affermare che tali risultati non spostano apprezzabilmente la valutazione a fronte di un passivo superiore a Euro 2.000.000; e cio’ anche a tacere del fatto che in tale valutazione non rientrano le ripartizioni in favore di taluni creditori concorsuali eseguite nell’ambito di procedimento di espropriazione forzata esterno alla procedura concorsuale.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi e’ obbligo di statuizione sulle spese relative al presente giudizio in quanto le parti intimate non hanno svolto difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, articolo 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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