L`acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27488.

La massima estrapolata:

L`acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell`art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull`avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.

Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27488

Data udienza 25 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29092/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1466/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

FATTI DI CAUSA

1. – Su ricorso della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” (impresa manifatturiera di abbigliamento), il Tribunale di Prato emise decreto col quale ingiunse alla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” il pagamento, in favore della predetta, della somma di Lire 239.624.04, a titolo di corrispettivo per la merce venduta.
La societa’ (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca. Denuncio’ l’inadempimento della societa’ attrice per i vizi che presentava la fornitura di capi di abbigliamento e chiese la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno.
La (OMISSIS) s.r.l. resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.
L’adito Tribunale accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ la (OMISSIS) a corrispondere alla opponente la somma di Euro 30.152,72 a titolo di riduzione del prezzo e la somma di Euro 22.988,19 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.
2. – Sul gravame proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 3/8/2015, ritenne raggiunta la prova della tempestiva denunzia solo del vizio del mancato taglio dei fili delle cuciture degli abiti e ridusse la condanna della (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1.640,82, compensando le spese dei due gradi del giudizio.
3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi.
4. – Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l., che ha proposto altresi’ ricorso incidentale affidato ad un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), si deduce il vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il thema decidendum includesse la questione della decadenza dalla garanzia per vizi occulti.
Il motivo non e’ fondato.
Si legge nella sentenza impugnata (p. 4) che la societa’ opposta, fin dalla comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, ebbe ad eccepire la “decadenza dal diritto di garanzia per non avere l’acquirente tempestivamente contestato gli asseriti vizi”.
La questione della decadenza dalla garanzia faceva quindi parte del thema decidendum di primo grado ed e’ stata riproposta con apposito motivo di appello da parte della (OMISSIS) s.r.l..
Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di ultrapetizione.
2. – Col secondo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della violazione dell’articolo 1495 c.c.) si deduce che l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che la denuncia telefonica dei vizi, posta in essere dalla (OMISSIS) s.r.l., non fosse valida ed efficace anche rispetto ai vizi, diversi dal mancato taglio dei fili delle cuciture degli abiti, denunciati successivamente dalla opponente.
Il motivo e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, l’acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell’articolo 1495 c.c., non e’ tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma puo’ validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entita’ dei vizi riscontrati (Cass., Sez. 2, n. 5878 del 25/05/1993; Sez. 2, n. 6234 del 15/05/2000; Sez. 2, n. 25027 del 11/12/2015).
La Corte territoriale non si attenuta a tale principio ed ha dato rilievo solo al contenuto della iniziale denunzia telefonica dei vizi del 13/10/1999 (che sarebbe stata limitata alla doglianza del mancato taglio dei fili delle cucitura), senza considerare la precisazione dei vizi successivamente effettuata dalla compratrice.
La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
3. – Col terzo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), si deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi occulti, omettendo di esaminare la raccomandata/telefax del 12/11/1999, documento decisivo ai fini della ricostruzione del fatto.
Anche questo motivo e’ fondato.
Dalla raccomandata/telefax del 12/11/1999, risulta che la (OMISSIS) denuncio’ alla (OMISSIS) anche la “rottura dei bottoni automatici” sull’articolo Piumino, evidenziata da diversi clienti.
Tale documento, il cui contenuto appare decisivo, non e’ stato del tutto esaminato dalla Corte di Appello.
Anche tale motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.
4. – Il ricorso incidentale, articolato su un unico motivo col quale si lamenta la disposta compensazione delle spese dei due gradi del giudizio, rimane assorbito.
5. – In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; va rigettato il primo motivo; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo dello stesso ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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