Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13458.
La massima estrapolata:
L’accreditamento sul conto corrente del debitore poi fallito da parte del fideiussore terzo, in assenza di debiti di costui verso debitore poi fallito, consente ugualmente l’esdebitamento verso la banca essendo sottratto ope legis alla dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’articolo 44 della Legge fallimentare, ovvero all’azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67. Al fideiussore di un conto corrente altrui è consentito, infatti, di potere estinguere il proprio debito fideiussorio sia in modo diretto mediante versamento personale alla banca che ha erogato al terzo l’affidamento per il quale il conto corrente risulta scoperto sia in modo indiretto, ovvero mediante accreditamento della somma sullo stesso conto corrente intestato al debitore poi fallito.
Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13458
Data udienza 12 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1850-2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SOC. COOP. ARL – n. (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta dal fallimento di (OMISSIS) soc. coop. a r.l. nei confronti della (OMISSIS) volta a sentir dichiarare l’inefficacia, L. fall., ex articolo 44, comma 2, del versamento di Euro 8.700 effettuato dopo la dichiarazione di fallimento da (OMISSIS) per conto del figlio (OMISSIS) su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l’obbligazione fideiussoria contratta dal discendente in favore della stessa; il giudice di primo grado rilevava che la vicenda trovava la sua collocazione nell’ambito dell’attivita’ solutoria di un terzo rispetto al debito proprio del fideiussore e restava sottratta alla dichiarazione di inefficacia nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 7695/1998);
2. la Corte d’appello di Roma riteneva invece che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, facendo riferimento al pagamento eseguito dal fideiussore, non potesse essere applicata al caso di specie, ove il versamento era stato effettuato da un soggetto diverso dal garante; di conseguenza, in accoglimento dell’appello proposto dal fallimento di (OMISSIS) soc. coop. a r.l., dichiarava, L. Fall., ex articolo 44, comma 2, l’inefficacia del versamento effettuato da (OMISSIS) sul conto corrente intestato alla fallita in epoca successiva all’apertura del concorso e condannava la banca appellata al pagamento in favore del fallimento della somma di Euro 8.700, oltre accessori e spese;
3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) soc. coop. a r.l.;
entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e falsa applicazione della L. fall., articolo 44 e articolo 1180 c.c. nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio gia’ oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale, nell’affermare che (OMISSIS), non essendo fideiussore del conto intestato alla fallita, non potesse estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del figlio (OMISSIS), avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il versamento era stato eseguito dal padre in luogo del discendente, ai sensi dell’articolo 1180 c.c., al fine di estinguere l’obbligazione di garanzia di pertinenza di quest’ultimo;
5. il motivo e’ fondato;
la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio di autonomia contrattuale consenta al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresi’ in modo indiretto (cioe’ mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perche’ la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui alla L. fall., articolo 44, ovvero all’azione revocatoria di cui al successivo articolo 67 della medesima legge (Cass. 10004/2011, Cass. 7695/1998);
il senso di simili principi e’ evidente: se la dichiarazione di fallimento provoca la cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito sia dal lato attivo che dal lato passivo, sicche’ nessun pagamento del fallito puo’ avere efficacia nei confronti dei creditori cosi’ come nessun pagamento dei creditori effettuato a mani del fallito puo’ avere effetto liberatorio per la parte obbligata, non rimane regolato dalla disciplina della L. fall., articolo 44 il pagamento che esuli da queste finalita’ e sia volto invece, secondo il principio di autonomia contrattuale, a estinguere un debito verso un soggetto diverso dal fallito, seppur in maniera indiretta, vale a dire mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito perche’ la banca se ne giovi;
la corte di merito, laddove ha ritenuto che il genitore del garante, a cio’ obbligatosi tramite accordo diretto con la banca, non poteva estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del discendente, non essendo fideiussore del rapporto di conto corrente, ha falsamente applicato alla fattispecie in esame il disposto della L. fall., articolo 44, comma 2, limitandosi a una interpretazione prettamente letterale della giurisprudenza richiamata, di cui pero’ non ha colto il senso;
cio’ non solo perche’ l’adempimento del terzo ex articolo 1180 c.c. costituisce una modalita’ di adempimento dell’obbligazione del debitore equivalente all’adempimento diretto e non snatura, di per se’, l’obbligazione che intende soddisfare, ma soprattutto perche’ ai fini dell’applicazione della L. fall., articolo 44, comma 2, il pagamento di cui e’ chiesta la declaratoria di inefficacia deve essere indagato, quanto a titolo e causa, allo scopo di verificare se esso sia volto all’estinzione di un debito verso il fallito, e dunque violi il principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito, oppure intenda estinguere un debito verso un soggetto diverso, anche se in maniera indiretta, mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito;
6. la sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso presentato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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