Accordo con il quale gli eredi si accordano con il legittimario pretermesso per l’integrazione della legittima

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 9 aprile 2019, n. 9905.

La massima estrapolata:

E’ nullo l’accordo con il quale gli eredi si accordano con il legittimario pretermesso per l’integrazione della legittima, fatti prima e indipendentemente dal vittorioso esperimento dell’azione di riduzione

Sentenza 9 aprile 2019, n. 9905

Data udienza 26 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6611-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti e c/ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) DETTA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 990/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del terzo motivo e per l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), gia’ (OMISSIS), e’ stato riconosciuto giudizialmente figlio naturale del defunto (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), e cio’ in esito a giudizio promosso contro gli eredi del genitore.
Quindi ha intrapreso un ulteriore giudizio contro gli eredi e i legatari istituiti dal defunto con testamento pubblico del 23 marzo 2004, facendo valere contro di essi i propri diritti di legittimario, preterito dal testamento, che disponeva in favore del figlio un irrisorio legato in sostituzione di legittima cui l’attore aveva prontamente rinunciato.
I convenuti hanno eccepito l’esistenza di una transazione, intervenuta nel corso del giudizio di riconoscimento di paternita’, in forza della quale l’attore aveva ricevuto a tacitazione dei propri diritti di legittimario la somma Euro 516.000,00, riconosciuta congrua rispetto al valore dell’asse.
Il tribunale, analogamente a quanto gia’ avvenuto nel giudizio di riconoscimento della paternita’, ha ritenuto nulla la transazione, in quanto vertente su diritti indisponibili, ravvisando un nesso fra la dazione della somma da parte degli eredi e la rinuncia all’azione di status.
Ha disatteso cosi’ la tesi, sostenuta da alcuni degli eredi, per i quali la transazione si riferiva piu’ che al giudizio di riconoscimento della paternita’ naturale, alla definizione della vicenda ereditaria.
Nondimeno ha ugualmente rigettato la domanda dell’attore in base al rilievo che egli aveva dichiarato nella transazione che l’importo ricevuto eguagliava quanto gli spettava come legittimarlo.
Secondo il tribunale tali dichiarazioni, costituenti confessione, non erano travolte dalla nullita’ della transazione.
La sentenza e’ stata confermata in grado d’appello.
La corte ha rigettato l’appello principale di (OMISSIS) e l’appello incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso anche (OMISSIS).
I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli articoli 1965 e 2735 c.c.
Le dichiarazioni del (OMISSIS) sulla congruita’ dell’importo non costituiscono concordi premesse di fatto di natura ricognitiva, ma inevitabilmente si inseriscono nel contenuto delle reciproche concessioni, strumentali al raggiungimento della composizione della lite. In quanto tali esse erano travolti dalla nullita’ della transazione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 2732 c.c.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui ha negato che le supposte dichiarazioni confessorie fossero state revocate per errore di fatto sul reale valore dell’asse.
Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1318, 2033 e 2730 c.c.
La sentenza e’ censurata nella parte in cui ha riconosciuto che la nullita’ della transazione non pregiudicava la ricezione della somma da parte del ricorrente, fondandosi l’accettazione del relativo importo sul riconoscimento che esso eguagliava il valore della legittima, come se tale dichiarazione potesse essa stessa atteggiarsi quale causa dello spostamento patrimoniale, idoneo a supplire alla nullita’ del titolo negoziale.
2. Il primo motivo del ricorso incidentale e’ articolato in tre sub censure.
a) Con la prima si denuncia violazione dell’articolo 1362 c.c.
I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la corte d’appello, dapprima, ha svalutato alcune espressioni letterali della transazione, che avrebbero potuto far propendere verso una la diversa interpretazione della scrittura, nel senso che della prevalenza della definizione meramente economiche delle pretese ereditarie sulla questione dello status di figlio naturale, per poi fondare la propria interpretazione proprio su un elemento testuale. In particolare i ricorrenti alludono al fatto che il tribunale richiama le previsioni n. 1 e n. 2 della transazione, la’ dove si precisa che “il pagamento dell’importo di Euro 516.000,00 e’ effettuato dagli eredi (OMISSIS) pro bono pacis, senza pregiudizio e/o riconoscimento della fondatezza dell’azione promossa per il riconoscimento i via giudiziale della paternita’ (…) ovvero della sussistenza di tale paternita’, ma esclusivamente a titolo di tacitazione di qualsiasi pretesa del sig. (OMISSIS), di natura ereditaria, sia personale, che patrimoniale, nessuna esclusa, nei confronti del sig. (OMISSIS), quanto degli eredi (OMISSIS).
Quindi si rimprovera ai giudici di merito di avere fondato il loro convincimento sul dato letterale “pretese di natura personale”, pur considerandola equivoca, a causa della difficolta’ di identificare una pretesa di “natura ereditaria” con carattere personale.
La sentenza e’ ulteriormente censurata perche’ non ha considerato che nel giudizio per il riconoscimento di paternita’ il (OMISSIS) aveva proposto una domanda di risarcimento del danno nei confronti del de cuius per inadempimento dell’obbligo di mantenimento derivante dal fatto della procreazione.
Questa costituiva domanda di natura personale relativa a un diritto disponibile, fatta valere nei confronti dell’eredita’.
Si sottolinea che, nel proseguire il giudizio, il (OMISSIS) aveva rinunciato alla domanda di risarcimento del danno.
Conseguentemente viene meno il fondamento in base al quale il tribunale prima e la corte d’appello poi hanno ritenuto che con l’uso del termine personale gli eredi (OMISSIS) mirassero a procurarsi la rinuncia del (OMISSIS) alla pretesa “di natura personale” per il riconoscimento giudiziale di paternita’.
b) Con la seconda censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 c.c. e ss., con particolare riferimento agli articoli 1363 e 1366 e al principio di conservazione del contratto articolo 1367 c.c.
La corte d’appello ha omesso di valutare il seguente punto delle premesse della transazione, con il quale, nel menzionare il giudizio promosso ai fini della dichiarazione giudiziale di paternita’, si chiariva che questo fu proposto, “anche al fine di partecipare alla divisione ereditaria, per la quota di legittima, dei beni di quest’ultimo, quali risultanti dal testamento”.
Tale previsione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica analisi, da parte della corte di merito, anche in base al canone dell’interpretazione secondo buona fede e al principio di conservazione del contratto.
c) Con la terza censura si denuncia violazione e falsa applicazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La scrittura prevedeva che la somma fosse versata prima dell’udienza di prosecuzione della causa e cio’ era in contraddizione con la supposta comune intenzione delle parti di volere transigere solo la causa per la dichiarazione giudiziale di paternita’.
Se realmente le parti avessero voluto definite solo la lite sullo status avrebbero con maggiore coerenza previsto che la somma fosse versata a giudizio estinto e non pochi giorni prima dell’udienza.
Insomma se fosse stata corretta l’interpretazione dell’accordo da parte dei giudici di merito l’accordo avrebbe avuto un contenuto diverso.
d) Con la quarta censura del primo motivo si denuncia la sentenza per non avere operato una considerazione complessiva della vicenda, essendo evidente che la volonta’ comune fosse diretta alle questioni ereditarie e non al riconoscimento della filiazione in se’ e per se’.
3. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la sentenza sotto il seguente profilo.
Il contenuto dell’accordo, anche a volere ammettere che non si esaurisse nella definizione transattiva degli aspetti patrimoniali di carattere ereditario derivanti dalla qualita’ di legittimario, certamente si riferiva anche a questi, che dopo l’apertura della successione sono pienamente disponibili.
D’altra parte, nonostante la riconosciuta nullita’ totale dell’accordo, la sopravvivenza degli aspetti patrimoniali e’ stata in ultima analisi riconosciuta dalla stessa sentenza, la’ dove la corte d’appello ha riconosciuto che la nullita’ dell’accordo non pregiudicava lo spostamento patrimoniale posto in essere dagli eredi in favore del legittimario.
4. Si impone in via prioritaria l’esame della seconda e della quarta sub censura del primo motivo del ricorso incidentale e del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati e il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle restanti censure del ricorso incidentale e il ricorso principale.
5. Sono sottratte al potere di disposizione delle parti le controversie inerenti agli status familiari (Cass. n. 14879/2017; n. 13408/1999). Puo’ invece transigersi sugli effetti patrimoniali connessi ad uno status personale (Cass. n. 3938/1955).
Ne discende, che, in presenza di una transazione su ambedue gli aspetti, e’ applicabile il principio utile per inutile non vitiatur (articolo 1419 c.c.).
La nullita’ della transazione sullo status intanto puo’ inficiare l’accordo anche sugli aspetti patrimoniali connessi, in quanto fra la pattuizione nulle e le altre pattuizioni vi sia una tale connessione inscindibile da non potersi considerare le une senza le altre (Cass. n. 6391/1979).
Nel caso in esame la transazione ha avuto ad oggetto una duplice rinuncia da parte del (OMISSIS) in favore degli eredi del genitore: la rinuncia a proseguire il giudizio per il riconoscimento della paternita’ e la rinuncia all’azione di riduzione che quello status gli avrebbe attribuito.
I diritti di legittima, diversamente da quelli inerenti allo status, dopo l’apertura della successione sono pienamente disponibili (Cass. n. 1373/2009).
Pur in presenza di un oggetto certamente lecito, la corte di merito ha ritenuto nulla l’intera transazione in base al rilievo che non poteva dirsi dimostrato che i contraenti “avrebbero concluso il loro accordo economico per la liquidazione della quota ereditaria pur in assenza delle clausole che disciplinavano la rinuncia all’indisponibile diritto al riconoscimento della paternita’”.
Insomma la corte ha ravvisato una inscindibile correlazione fra le due rinunce. In questa prospettiva ha considerato la rinuncia a proseguire il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita’ conditio sine qua non della transazione, facendone conseguire la nullita’ dell’intero contratto: se il (OMISSIS) avesse rinunciato alla sola azione di riduzione, gli eredi, convenuti in giudizio, non avrebbero corrisposto il controvalore della legittima: “la interdipendenza delle rispettive rinunce, comporta la nullita’ anche “delle disposizioni di natura patrimoniale da parte degli eredi (OMISSIS) a favore del (OMISSIS)”.
6. Si sa che l’interpretazione del contratto e’ riservata al giudice di merito ed e’ incensurabile in cassazione alla stregua delle valutazioni di fatto. Le regole legali di interpretazione sono nello stesso tempo norme giuridiche, la cui violazione da parte del giudice di merito e’ censurabile in cassazione (Cass. n. 27136/2017; n. 873/2019).
7. Mentre i diritti ereditari di legittimario, e di erede legittimo in genere, non possono essere disgiunti dalla rivendicazione dello status di congiunto del defunto (senza che occorra che la rivendicazione sia gia’ sfociata in lite), la rinuncia ai diritti ereditari puo’ concepirsi senza pregiudizio rispetto all’accertamento della fonte dai quali essi derivano (nella specie la filiazione), ne’ tanto meno puo’ negarsi un interesse dell’erede (nei cui confronti sia stata avanzata o proseguita la pretesa allo status dopo la morte del genitore) di contentarsi della sola rinuncia ai diritti ereditari.
8. Nella transazione oggetto di causa esistono una molteplicita’ di previsioni in cui le parti dichiaravano di volere definire, insieme alla lite gia’ pendente sullo status, anche gli aspetti ereditari connessi a quello status. E cio’ gia’ a partire dalla premesse dell’accordo, dove si esplicitava la strumentalita’ dell’azione di stato rispetto al reclamo dei diritti ereditari: “il sig. (OMISSIS) (…) ha convenuto in giudizio gli eredi (OMISSIS) ai fini della dichiarazione di paternita’ naturale (…) anche al fine di partecipare alla divisione ereditaria per la quota di legittima dei beni risultanti dal testamento”; (…) nelle more della procedura il sig. (OMISSIS) si e’ dichiarato disponibile ad accettare, a tacitazione di ogni sua pretesa di natura ereditaria, sia personale che patrimoniale (…) l’importo di Euro 516.000,00″.
Nella parte dispositiva del contratto, in coerenza con le premesse, si prevedeva poi che il pagamento non implicava riconoscimento della fondatezza dell’azione giudiziaria “ovvero della sussistenza della paternita’”, ma veniva fatto “a tacitazione di qualsiasi pretesa del sig. (OMISSIS) di natura ereditaria, sia personale che patrimoniale, nessuna esclusa, nei confronti tanto del sig. (OMISSIS), quanto degli eredi (OMISSIS)”.
In una ulteriore previsione il sig. (OMISSIS) dichiarava di accettare l’importo “a tacitazione di ogni sua pretesa di natura ereditaria” e, in ogni caso, “a saldo e stralcio” di quanto gli sarebbe spettato quale erede legittimo.
Il senso di tale previsione si comprende perche’ qualora non vi fosse stato il testamento, o comunque nel caso di caso di inefficacia della successione testamentaria, il riconoscimento della filiazione avrebbe comportato che il figlio riconosciuto, in assenza di altri discendenti e del coniuge, fosse il solo successibile ex lege, abilitato in linea teorica ad impugnare il testamento per nullita’ o annullabilita’ al fine di incamerare l’intera eredita’.
In una ulteriore previsione il sig. (OMISSIS) dichiarava ancora “di astenersi e/o rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o diversa azione relativa o comunque connessa con al riconoscimento di paternita’ (…) e/o alla sussistenza di qualsiasi diritto personale e/o patrimoniale sul patrimonio ereditario del sig. (OMISSIS)”.
In presenza di tale pluralita’ di elementi letterali, in linea di principio autonomamente riferibili ai profili ereditari connessi allo status, l’assunto che la definizione transattiva sull’azione di riconoscimento della paternita’ si poneva in posizione di prevalenza rispetto alla definizione degli aspetti ereditari, cosi’ confinati a un contenuto secondario dell’accordo non suscettibile di autonoma considerazione, e quindi travolto dalla nullita’ della rinuncia a reclamare lo stato di figlio, costituisce petizione di principio in rapporto al primario canone dell’interpretazione letterale (Cass. n. 5595/2914; n. 976/2010).
9. Siffatta interpretazione si pone nello stesso tempo in contrasto con la regola di interpretazione della conservazione del contratto (articolo 1367 c.c.).
Tale regola, applicabile anche in tema di nullita’ ex articolo 1419 c.c. (Cass. n. 23950/2014; n. 27839/2009), impone in questo caso una indagine condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilita’ del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti (Cass. n. 2411/1982; n. 2340/1995).
La corte d’appello, pur sostenendo la nullita’ radicale dell’accordo, esclude il diritto degli eredi alla ripetizione della somma versata sulla base dell’accordo nullo; correlativamente, sancisce il diritto del legittimario di trattenere quanto ricevuto a tacitazione della legittima.
In questo modo, pero’, si identifica implicitamente la causa dello spostamento patrimoniale nella mera qualita’ di legittimario del (OMISSIS) e nella dichiarazione di costui, cui ha riconosciuto valore confessorio, che la somma versata dagli eredi e legatari eguagliava quanto gli sarebbe spettato a titolo di legittima.
Ma e’ facile replicare che il legittimario in quanto tale, in presenza di un testamento che ne sancisce l’esclusione dalla successione, attraverso disposizioni dell’intera eredita’ in favore di altri, ha il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie, ma non e’ chiamato alla successione, ne’ e’ titolare di un diritto reale attuale sui beni ereditari. E’ principio acquisito che egli, fino a quando non abbia esperito vittoriosamente l’azione di riduzione, non ha il diritto di chiedere la divisione (Cass. n. 28632/2011; n. 368/2010; n. 27556/2008; 19527/2005) e neanche gli competono i poteri che la legge attribuisce al chiamato in quanto tale (articolo 460 c.c.), essendo privo di delazione (cfr. 25441/2017).
Pertanto il pagamento di una somma da parte degli eredi o legatari, prima e indipendentemente dal vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, riflette per forza di cose un titolo negoziale (non coincidente necessariamente con uno di quegli accordi fra il legittimario e l’erede, generalmente designati come “accordi di integrazione della legittima”: cfr. Cass. n. 6235/1981), di cui la corte non poteva sancire la sopravvivenza senza per cio’ stesso porre in discussione l’esito interpretativo al quale aveva ritenuto di poter pervenire, proprio in relazione alla mancata applicazione del principio di conservazione del contratto.
10. La sentenza pertanto e’ cassata in relazione al ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame contratto attenendosi ai principi di cui sopra e liquidera’ le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

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