Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 29432.
Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
Ai sensi dell’art. 2233, comma 3 (come sostituito dall’articolo 2, comma 2-bis, del Dl n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), del Cc, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull’ordinamento professionale forense), che, nell’innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell’incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l’accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma e, dall’altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex articoli 2724 e 2725 del Cc.
Sentenza|| n. 29432. Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
Data udienza 11 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – rel. Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 20728/2019) proposto da:
AVV. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., da se’ stessa e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale legale rappresentante della ditta (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, pubblicata in data 8 maggio 2019 (R.G. n. 6853/2018);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 dal Presidente relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Celentano Carmelo, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto dei restanti;
udita la professionista ricorrente.
Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ditta (OMISSIS), proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 ottenuto dall’Avv. (OMISSIS) per il pagamento dell’importo di Euro 6.691,98 (oltre interessi e spese), a titolo di asserito saldo del compenso assunto come spettantele in relazione all’attivita’ professionale svolta nell’interesse dell’opponente nell’ambito del procedimento n. R.G. 7743/2014 dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
A fondamento dell’avanzata opposizione la (OMISSIS), nella duplice qualita’ prospettata, deduceva che, per l’esercizio della suddetta attivita’ difensiva, aveva corrisposto all’avv. (OMISSIS) la somma di Euro 600,00, da ritenersi preventivamente concordata tra le parti, che aveva regolarmente corrisposto con conseguente emissione di regolare fattura da parte della professionista, dovendosi, percio’, ritenere che il pagamento fosse avvenuto a saldo del compenso in questione e non a titolo di acconto. Aggiungeva, inoltre, di aver citato in giudizio lo stesso avvocato per l’ottenimento del risarcimento dei danni a causa della negligenza professionale allo stesso ascrivibile nell’esercizio del patrocinio nell’ambito del suddetto procedimento; infine, rappresentava come il preteso compenso fosse sproporzionato rispetto al valore della causa di riferimento.
Si costituiva in giudizio l’avv. (OMISSIS), la quale contestava l’opposizione e faceva rilevare che l’adeguatezza del suo compenso in base alle tariffe professionali era comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, senza che potesse aver valore alcun accordo verbale intercorso tra le parti.
Disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con ordinanza depositata in data 8 maggio 2019, accoglieva totalmente l’opposizione, con la conseguente revoca dell’impugnato decreto ingiuntivo e la derivante condanna dell’opposta al pagamento delle spese giudiziali.
A sostegno dell’adottato provvedimento, il citato Tribunale riteneva, in effetti, pacifica la circostanza del richiamato pagamento intervenuto, da parte della (OMISSIS), della somma di Euro 600,00 per la prestazione oggetto di controversia, con riferimento alla quale l’avv. (OMISSIS) aveva rilasciato regolare fattura recante la causale “compenso totale”, senza che la stessa professionista fosse riuscita a fornire prova contraria circa l’imputabilita’ della corresponsione di tale importo solo ad un acconto.
2. Avverso la suddetta ordinanza l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione delle cc.dd. preleggi, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 14 preleggi, articolo 36 Cost., nonche’ la violazione della L. n. 742 del 1942, articolo 24 della L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 6, dell’articolo 91 c.p.c., dell’articolo 2233 c.c. in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, unitamente a quella degli articoli 5 e 85 del Trattato CEE (divenuti poi articoli 10 CE e 81 CE), congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ha sostenuto al riguardo al ricorrente che il Tribunale ha erroneamente fondato la decisione impugnata omettendo qualsiasi giudizio sulla congruita’ del compenso in base ai parametri inderogabili stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (temporalmente applicabile), pur in assenza della stipula di un contratto di conferimento di mandato professionale per iscritto.
2. Con la seconda censura, la ricorrente ha lamentato – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
In particolare la ricorrente ha inteso addurre che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe basato la sua statuizione su un inesistente ulteriore onere della prova a suo carico, quale creditrice-opposta, ritenendo implicitamente sussistente un diverso accordo per il pagamento del compenso nella misura di Euro 600,00 (oltre iva e cpa), riversando sulla stessa l’ulteriore onere di dimostrare l’inesatto adempimento dell’obbligazione della cliente, e, quindi, di doversi ritenere il pagamento della suddetta somma quale acconto e non a saldo del dovuto.
3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli articoli 115 e 116 c.p.c., unitamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
La ricorrente ha contestato la motivazione dell’impugnata ordinanza, denunciandone l’illegittimita’ nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale salernitano ha implicitamente desunto l’esistenza di accordo per il citato importo di Euro 600,00 (oltre accessori di legge), all’esito di un ragionamento presuntivo risultante illogico, oltre ad essere stato basato su elementi difettanti dei necessari elementi della gravita’, precisione e concordanza, pur essendo pacifico che le parti non avessero concluso tale accordo mediante un contratto per iscritto.
4. Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2233, 2721, 2724, 2725, 2726 e 2729 c.c., comma 2, nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., unitamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Ha specificato in proposito la ricorrente che il Tribunale avrebbe accolto l’opposizione fondando la sua decisione esclusivamente su presunzioni anche laddove inammissibili, perche’ applicate in violazione del citato articolo 2729 c.c., comma 2, oltre ad omettere ogni valutazione circa l’assenza del contratto nella forma scritta, pur stabilendo l’articolo 2233 c.c., comma 2 (recte: comma 3), che “sono nulli se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”.
5. Osserva il collegio che – sul piano logico-giuridico e sulla scorta della valorizzazione della ragione piu’ liquida in funzione decisoria – vanno esaminati, in via prioritaria, i connessi terzo e quarto motivo, la cui fondatezza renderebbe vana la considerazione delle altre censure, poiche’ attengono, in comune, alla denuncia della violazione degli articoli 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., circa la non rilevata nullita’, nell’ordinanza impugnata, del semplice accordo verbale sulla determinazione del compenso per l’attivita’ professionale svolta (corrisposto, nel caso di specie, nella misura di Euro 600,00, dietro rilascio di apposita fattura) e nell’aver omesso la valutazione di tale decisiva circostanza ai fini della decisione.
Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
I due citati motivi sono fondati.
Rileva, in primo luogo, il collegio come sia rimasto pacifico il dato che tra la professionista ricorrente e la sua cliente (OMISSIS) (nella duplice qualita’ rappresentata) non fosse stato concluso alcun contratto in forma scritta per la determinazione del compenso professionale; cio’ nonostante, il Tribunale (che dell’anzidetta circostanza da’, oltretutto, atto all’inizio di pag. 6 dell’ordinanza, laddove si legge: “rilevato che dall’esame della documentazione in atti di evince che le parti non sottoscrivevano alcun accordo per la determinazione die compensi professionali…”) ha ritenuto che il semplice rilascio della fattura ad opera dell’avv. (OMISSIS) per la somma di Euro 600,00 oltre accessori di legge (ancorche’ nella stessa fosse stata inserita la dicitura “compenso totale”), incontestatamente corrisposta dalla (OMISSIS), costituisse idonea prova del soddisfacimento della pretesa della professionista, cosi’ prescindendo dall’indispensabilita’ della produzione di apposito contratto stipulato nella forma scritta comprovante la conclusione di un accordo tra le parti sulla quantificazione, nel precisato importo, della misura effettiva e totale spettante alla ricorrente per il compenso forense in ordine al patrocinio in una precedente causa (come in precedenza indicata) svoltasi dinanzi al Tribunale di Salerno.
E’ evidente che – cosi’ ragionando – il Tribunale e’ incorso nelle denunciate violazioni di legge (oltre che nell’omesso esame dell’indicato fatto decisivo), avendo obliterato la valutazione sulla necessita’ della circostanza che, occorresse, nel caso di specie, la prova della conclusione di un contratto in una forma scritta idonea (cioe’ desumibile da una convenzione sottoscritta contestualmente o dalla formulazione di una proposta e dall’accettazione della stessa a distanza sempre per iscritto), senza percio’ poter ricorrere a valutazioni presuntive (riconducibili anche ad una semplice fattura o a mere circostanze temporali, quali quella del momento di rilascio di siffatto documento contabile), in difetto delle condizioni di legge.
In altri termini, il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullita’ dall’articolo 2233 c.c., comma 3, per l’accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non puo’ essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex articoli 2724 e 2725 c.c., presupponendosene, percio’, sempre la sua preesistenza.
Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che la nuova Legge professionale forense, articolo 13 (la n. 247 del 2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volonta’ delle parti, da un lato stabilendo che “l’incarico puo’ essere svolto a titolo gratuito” (comma 1) e che “la pattuizione dei compensi e’ libera” (comma 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all’avvocato “come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (comma 4), e dall’altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei “parametri” forensi, i quali “si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta” (comma 6).
Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell’onere probatorio, cio’ significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all’entita’ del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l’esistenza di un valido accordo sul punto (concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall’ordinamento). Grava, quindi, sul committente-cliente la prova dell’eventuale accordo sulla gratuita’ della prestazione, cosi’ come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall’applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista-avvocato l’onere della prova di aver pattuito – sempre nella forma per iscritto – un compenso in misura ad essi superiore.
Deve, quindi, essere qui ribadito il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell’articolo 2233, comma 3 (come sostituito dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 2, comma 2-bis, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006), c.c., l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullita’, senza che rilevi la disciplina introdotta dalla L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 2, (recante la nuova disciplina sull’ordinamento professionale forense), che, nell’innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell’incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l’accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma e, dall’altro, che la scrittura non puo’ essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex articoli 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023).
6. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, vanno accolti il terzo e quarto motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i primi due, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata ed il derivante rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione collegiale, che si uniformera’ all’enunciato principio di diritto (determinando il compenso spettante alla ricorrente per la specifica attivita’ professionale svolta in favore della (OMISSIS) sulla base delle tariffe “ratione temporis” applicabili ed avuto riguardo all’importanza dell’affare e al decoro professionale) e provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.
Accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due.
Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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