Accesso al fondo altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 giugno 2021| n. 18555.

In tema di accesso al fondo altrui (nella specie, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ad un climatizzatore), ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o della manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

Ordinanza|30 giugno 2021| n. 18555. Accesso al fondo altrui

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Cortile in proprietà esclusiva – Violazione dell’art. 843 c.c. – Genericità ed aspecificità delle doglianze – Rigetto – accesso al fondo altrui

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8243/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GREZ STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1119/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 30 settembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 93 del 2010 del Tribunale di Sanremo – Sezione distaccata di Ventimiglia, e nei confronti di (OMISSIS).
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da (OMISSIS) che, in qualita’ di proprietaria di un’unita’ immobiliare nel Condominio (OMISSIS), aveva convenuto in giudizio i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), anch’essi condomini nonche’ proprietari esclusivi di un contiguo cortile non ricompreso nel caseggiato, affinche’ fosse accertato il suo diritto alla ricollocazione degli stenditoi rimossi per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata nonche’ all’accesso nel cortile di proprieta’ dei convenuti, allo scopo di eseguire lavori di manutenzione straordinaria del climatizzatore posizionato in una nicchia all’interno della sua cantina.
1.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda, tenuto conto delle prove orali, della Delibera condominiale con la quale era stata autorizzata l’installazione del climatizzatore e del minimo disagio arrecato dagli accessi richiesti ai proprietari del cortile.
2. La Corte d’appello, adita dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) limitatamente alla questione relativa al diritto di accesso della (OMISSIS), ha confermato la decisione di primo grado
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimita’ della Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 843 c.c., perche’ la Corte d’appello avrebbe erroneamente collegato il requisito della necessita’ richiesto dalla citata norma ai lavori da eseguire anziche’ all’accesso o al passaggio.
2. Con il secondo motivo e’ denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto storico accertato in sede testimoniale e rilevante ai fini della decisione, costituito dalla dichiarazione resa dal teste (OMISSIS). Il teste, indotto dalla (OMISSIS), aveva dichiarato che i lavori di manutenzione straordinaria del climatizzatore potevano essere eseguiti, seppure con maggiore dispendio, senza entrare nel cortile di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS).
3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 832 c.c. e segg. e articoli 1117 c.c. e segg. e si contesta che i giudici di merito avrebbero attribuito rilevanza al fatto che gli odierni ricorrenti non si fossero opposti, in sede di assemblea condominiale, alla decisione di autorizzare la (OMISSIS) ad effettuare i lavori di installazione del climatizzatore.
4. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perche’ pongono la medesima questione, sia pure sotto profili diversi, sono privi di fondamento.
4.1. La sentenza impugnata ha valutato correttamente il requisito della necessita’ dell’accesso o passaggio nella proprieta’ altrui, come richiesto dall’articolo 843 c.c., alla luce delle alternative possibili nel caso concreto.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di accesso al fondo altrui per l’esecuzione di interventi edilizi (nella specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle condizioni di cui all’articolo 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessita’ non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’utilizzazione del fondo del vicino non e’ consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio” (ex plurimis, Cass. 05/04/2011, n. 7768; Cass. 26/11/2008, n. 28234).
4.2. Nella specie, la Corte d’appello ha dato atto della mancanza di una seria alternativa all’accesso nel cortile di proprieta’ dei ricorrenti per effettuare i soli interventi di manutenzione straordinaria sul climatizzatore della (OMISSIS), e cio’ ha desunto proprio dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), il quale ha chiarito che, per raggiungere dall’interno la parte del condizionatore posta sul lato del cortile, occorrerebbe smontare l’apparecchio ogni volta.
Ulteriormente la Corte d’appello ha considerato che la periodicita’ degli interventi di manutenzione straordinaria, non inferiore ad intervalli di quindici mesi, come stimata dal giudice di primo grado, rendesse sostanzialmente inesistente il disagio per i proprietari del cortile.
5. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio della sentenza impugnata, che risiede soltanto nell’applicazione dell’articolo 843 c.c., nei termini sopra richiamati.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimita’. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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