Accesso ai documenti amministrativi

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7378.

La massima estrapolata:

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., debbano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza dinanzi alla dimostrazione circa la sussistenza, non solo della legittimazione, ma anche dell’interesse ad acquisire tutte le informazioni contenute nei documenti richiesti con la domanda di accesso documentale.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7378

Data udienza 18 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2019, proposto dalla società -OMISSIS-), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Al., Fr. Co., Ma. Di Lu., Ma. Lo., Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Co. in Roma, via (…);
contro
la Commissione nazionale per la società e la borsa-CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ra. e Ma. Gi. De Ga. Po., della Consulenza legale interna della Consob ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma, in parte qua
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-quater, 2 aprile 2019 n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Consob ed i documenti depositati;
Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, con documenti prodotte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 7 marzo 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Vi. Al., Ma. Lo., Ma. Gi. De Ga. Po. e Gi. Ra.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che la controversia, nella sede di primo grado, ha avuto ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento del 19 dicembre 2018 con il quale Consob ha consentito alla società -OMISSIS- (d’ora in poi, per brevità, “-OMISSIS-“) solo la parziale ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso del 30 ottobre 2018;
Considerato che, in epoca antecedente rispetto all’emanazione di tale ultimo provvedimento, la Consob aveva adottato la delibera n. -OMISSIS-/2018 con la quale irrogava sanzioni a carico di -OMISSIS- a seguito dell’attività dalla stessa svolta per la revisione dei bilanci d’esercizio e consolidato 2012 di Ve. Ba. S.C.p.A. e che la medesima -OMISSIS-, ai fini della proposizione dell’opposizione alla sanzione, aveva presentato alla Consob, in data 30 ottobre 2018, istanza di accesso documentale al fine di ottenere l’ostensione di “tutti i documenti e gli (nessun escluso) atti relativi al detto procedimento sanzionatorio (fase istruttoria e fase decisoria comprese)”, precisando che “(…) con l’espressione documenta si intendono esemplificativamente, note, lettere, missive, altra corrispondenza, e-mail, memorandum, bozze, appunti, pareri, memorie, promemoria, relazioni comunicazioni di servizio, verbali, relazioni preliminari ispettive e delle divisioni competenti, nonché altri materiali di corrispondente natura relativi a tutti i documenti testé elencati, anche istruttori o infraprocedimentali, tutti comunque predisposti dall’Autorità (ovvero anche dei propri Uffici) o formati da terzi e comunque acquisti e/o utilizzati da codesta Spett.le Commissione, compresi tutti quelli richiamati nei predetti documenti” (così, testualmente nella richiesta di accesso documentale);
Tenuto conto che, in data 19 dicembre 2018 la Consob comunicava alla società odierna appellante che avrebbe trasmesso “non appena disponibili, i verbali delle sedute di Commissione in cui è stato trattato il procedimento sanzionatorio in oggetto” e che la -OMISSIS-, considerata la risposta inadeguata rispetto alla richiesta ostensiva, provvedeva ad impugnarla dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ribadendo il diritto ad ottenere la ostensione di tutta la documentazione richiesta in data 30 ottobre 2018 ed in particolare l’acquisizione “di tutti i verbali della Commissione/organo affrontanti, ma non omissati (anche al fine di conoscere le ragioni che hanno condotto un commissario ad astenersi dal voto dichiarandosi in conflitto di interessi) nonché delle bozze dei verbali”;
Preso atto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-quater, con sentenza 2 aprile 2019 n. -OMISSIS- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di ostensione del verbale della Commissione del 28 giugno 2018, avendolo Consob messo a disposizione (con parti “omissate”) della -OMISSIS-, respingendo le ulteriori richieste accessive avanzate dalla società con riferimento: a) agli “atti preparatori del verbale”, cioè le “”bozze” e/o gli “appunti” e/o i “promemoria del verbalizzante”” in quanto atti (comunque nemmeno infraprocedimentali) la cui rilevanza sarebbe assorbita dal verbale una volta formalmente licenziato (cfr. punto 6.1.1. della sentenza qui oggetto di impugnazione); b) ai verbali della Commissione, in versione non omissata dei nominativi dei presenti alle riunioni di tale organo, sia per essere tale omissione rispettosa del divieto di divulgazione dei nomi dei componenti della Commissione prevista da apposito regolamento di Consob (reputato legittimo dal Tribunale), sia perché “l’avvenuta astensione del commissario in conflitto di interessi rende priva di rilevanza la prospettata esigenza conoscitiva” (così, testualmente, a pag. 6 della sentenza); c) ai verbali nelle parti utili a ricostruire il “minutaggio” della trattazione della posizione di -OMISSIS- nella seduta della Commissione del 28 giugno 2018;
Rammentato che la -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado ribadendo che le esigenze conoscitive della società attengono principalmente a tre tipologie di dati, non ricavabili dal verbale omissato, riferiti: 1) ai nomi dei partecipanti alla seduta del 28 giugno 2018; 2) alle ragioni di conflitto di interesse affermate da uno dei componenti della Commissione; 3) a tutto ciò che sia utile a ricostruire ciò che si può sinteticamente definire come “minutaggio”, ovvero la (particolarmente contenuta) tempistica di esame nel corso della seduta della Commissione della posizione di -OMISSIS-. A ciò si aggiunga la reiterazione della richiesta di ottenere l’accesso agli atti preparatori (bozze) del verbale della Commissione del 28 giugno 2018;
Esaminato l’atto di costituzione in giudizio, con memoria, della Consob con il quale, contestando la fondatezza dell’appello e confermando la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado, si è sottolineato come il giudice di primo grado, con riguardo alla omissione dei nominativi dei singoli Commissari, abbia fatto corretta applicazione ed interpretato adeguatamente la portata della disciplina regolamentare fatta propria dall’Istituto sul punto (art. 4, comma 2, del regolamento Consob in materia di individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, approvato con delibera n. -OMISSIS- del 1995) precisando che, sebbene la società appellante sostenga testualmente nell’atto di appello che “se è recessivo il segreto d’ufficio rispetto al diritto di accesso “difensivo” non può che esserlo e a fortiori il mero diritto alla riservatezza del singolo commissario”, con ciò essa volutamente trascura che “in discussione non è soltanto la riservatezza del componente quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, “il fine complessivo di salvaguardare le finalità istituzionali”, messo evidentemente a repentaglio qualora costui non fosse posto nelle condizioni di esprimere le proprie opinioni in totale serenità e scevro da condizionamenti di alcun tipo, ossia senza doversi preoccupare di potere subire un domani eventuali “ritorsioni” da parte dei soggetti ai quali le stesse opinioni fossero risultate sgradite” (così, testualmente, a pag. 4 della memoria prodotta in sede di appello da Consob);
Constatato che nella medesima memoria, con riferimento alla richiesta di ostensione della ragioni dell’avvenuta astensione di un componente della Commissione dalla votazione, la Consob ha ribadito la corretta lettura offerta dal giudice di primo grado con l’affermare, nella sentenza qui fatta oggetto di appello, che “l’avvenuta astensione del commissario in conflitto di interessi rende priva di rilevanza la prospettata esigenza conoscitiva” e che detta corretta lettura è stata offerta dal medesimo giudice di primo grado anche con riguardo alla richiesta di accesso alla “indicazione di tutti i punti all’ordine del giorno” pretesa dalla società di revisione e motivata dalla necessità di verificare il cd. minutaggio della trattazione della pratica sanzionatoria che la vedeva nella qualità di incolpata, nel senso che la richiesta ostensione arrecherebbe un irreparabile vulnus alla riservatezza dei terzi, tenuto anche conto che l’acquisizione del dato richiesto “non è neppure idoneo ad assicurare l’effettiva conoscenza del tempo effettivamente impiegato per la trattazione dei singoli punti all’ordine del giorno”;
Osservato ancora che, nella suindicata memoria difensiva la Consob, in conclusione, con riferimento alla richiesta di acquisire le bozze dei verbali delle sedute di interesse di -OMISSIS-, ha ritenuto ineccepibile la decisione assunta in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale, “che ha giudicato priva di fondamento la relativa pretesa, ritenendo assorbita la rilevanza di atti meramente preparatori una volta venuti ad esistenza gli atti nei confronti dei quali i primi erano chiamati a svolgere una funzione servente” (così, testualmente, a pag. 7 della memoria);
Rilevato che, in punto di diritto ed in via generale:
– i presupposti e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, seppure nell’ottica della tutela della riservatezza dei dati personali, sono a tutt’oggi disciplinati dall’art. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 per espressa indicazione dell’art. 59 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (anche) nel testo riformulato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
– in particolare, proprio in ragione di quanto appena rammentato, il delicato equilibrio tra accesso documentale e riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti fatti oggetto di richiesta di ostensione è gestito dalle disposizioni recate dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 che sebbene al secondo periodo stabilisca che “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, al primo periodo afferma in via principale che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
– quanto più specificamente alla tutela dei dati personali, il recente Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), c.d. GDPR, al quarto considerando sancisce che “Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (…)”;
– in ragione di quanto sopra la Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019 n. 20 ha ricordato, per un verso che “La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come progressivamente modificata, allo scopo di abbattere il tradizionale schermo del segreto amministrativo, ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, costruendolo quale strumento finalizzato alla tutela di colui che ne abbia interesse avverso atti e provvedimenti della pubblica amministrazione incidenti sulla sua sfera soggettiva” (punto 4.1) e, sotto altro versante, che “l’interesse sotteso all’accesso a dati personali per fini di interesse pubblico non può essere ridotto alla “sete di informazioni” sulla vita privata degli altri” ma deve contemperarsi alla tutela della riservatezza dei dati dei singoli in ragione di un necessario “test di proporzionalità ” (punti 5.3.1. e 5.3.2.);
Appurato che:
– la richiesta di accesso documentale avanzata da -OMISSIS- in ordine alla conoscenza delle parti omissate dei verbali recanti i nomi dei commissari (e negata da Consob, anche in ragione della previsione ostativa del regolamento interno, con successiva conferma da parte del giudice di prime cure) non ha ad oggetto dati (ex) “sensibili e giudiziari” (oggi, in seguito all’abrogazione dell’art. 4 d.lgs. 196/2003, per effetto del d.lgs. 101/2018, più correttamente denominati come “tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento”), ma dati rientranti nell’ampia e generica categoria di quelli “personali”;
– la società -OMISSIS- ha dimostrato di essere legittimata all’ottenimento dei suindicati documenti completi dei dati “omissati”, in quanto a proprio dire necessari per la tutela in giudizio in sede di opposizione al provvedimento con il quale la Consob l’ha sanzionata;
Rilevato che, sulla scorta del principio giurisprudenzialmente consolidato secondo il quale, fatta salva la particolare tutela dei dati c.d. supersensibili (stato di salute e vita sessuale) e di quelli c.d. sensibili e giudiziari, “In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., debbano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza dinanzi alla dimostrazione circa la sussistenza (non solo della legittimazione, ma anche) dell’interesse ad acquisire tutte le informazioni contenute nei documenti richiesti con la domanda di accesso documentale” (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2017 n. 6011):
– nel caso qui in esame deve essere consentita la ostensione senza “mascheramento” di tutti i dati contenuti nei documenti richiesti, in quanto – e se – indispensabili a consentire la tutela in giudizio di -OMISSIS-;
– e, di conseguenza, limitatamente ai dati rispetto ai quali sia dimostrata l’indispensabile necessità di conoscenza ai fini difensivi da parte di -OMISSIS-, non può essere opposta la previsione contraria contenuta nel regolamento interno di Consob, che quindi per tale ragione non può che essere disapplicato dal giudice amministrativo chiamato a conoscere della controversia in materia di diniego di accesso, nella parte in cui la disposizione regolamentare ostativa all’accesso non sia compatibile con le previsioni contenute nella fonte legislativa regolatrice in via primaria della materia dell’accesso documentale, allorquando proceda ad un ampliamento ingiustificato (rispetto alle generali o speciali previsioni di fonte primaria) della platea delle ipotesi di esclusione dall’accesso previste dall’art. 24, comma 1, l. 241/1990 ovvero da altra fonte primaria “speciale”;
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, con riferimento alla richiesta di accesso documentale avanzata da -OMISSIS- e rispetto a quanto deciso dal giudice di primo grado, debba essere consentito l’accesso alle parti “omissate” dei verbali relativi alle sedute della Commissione nelle quali si è affrontato il tema del procedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS- (e quindi non anche il verbale n. 5772 relativo alla seduta del 2 agosto 2018, atteso che con riferimento ad esso Consob si è assunta la responsabilità di affermare che in quella data non vi è stata alcuna discussione su procedimenti sanzionatori inerenti alla -OMISSIS-) che mascherano i nomi dei componenti, dovendo recedere la tutela alla riservatezza dei singoli componenti rispetto al diritto di utilizzo dei relativi dati da parte di -OMISSIS-, ai soli fini defensionali, allo specifico ed unico scopo di verificare se costoro abbiano o meno agito in conflitto di interesse con l’attività in quella sede svolta riguardo alla posizione di incolpato (rectius, trasgressore) assunta nell’occasione da -OMISSIS-, non potendosi considerare più attuale la (oramai) vetusta (e per quello che si chiarirà a breve, anacronistica) previsione ostativa all’accesso [di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento per l’individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, in attuazione dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, adottato dalla Consob con delibera n. -OMISSIS- del 13 dicembre 1995, che all’art 4, comma 2, lettera h), per quanto è qui di interesse, sottrae all’accesso documentale: “(…) ogni altro documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili (…)”] recata nel Regolamento interno di Consob (risalente, come detto, addirittura all’anno 1995), atteso che lo stesso GDPR, laddove disciplina le “categorie particolari di dati personali” di cui agli art. 9 e 10 (nell’accezione comune: “i dati sensibili, sensibilissimi e giudiziari”), al par. 2, lett. f) ne consente (addirittura) il trattamento (e quindi anche l’accesso documentale) allorquando esso sia “(…) necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”;
Ritenuto, al contrario di quanto sopra, che il Collegio giudica non rilevante né indispensabile ai fini defensionali la conoscenza degli ulteriori documenti e dati richiesti da -OMISSIS-, su tale aspetto condividendo la posizione del primo giudice e nello specifico:
– alle parti dei verbali che contengono il riferimento all’audizione di un funzionario dell’Autorità, non rappresentandosi all’evidenza alcun rilievo di tale fatto istruttorio con riferimento alla tutela defensionale di -OMISSIS-;
– ai documenti che svelino le ragioni che hanno indotto un commissario ad astenersi, essendosi ormai consumato l’interesse alla conoscenza da parte della predetta società con l’astensione e quindi la mancata partecipazione all’attività potenzialmente pregiudizievole nei confronti di -OMISSIS- del singolo commissario;
– alle “bozze” dei verbali delle sedute nelle quali si è discusso il procedimento di interesse di -OMISSIS- del, atteso che l’interesse alla conoscenza delle bozze, semmai, si manifesterebbe in capo ai componenti della Commissione, al fine di verificare la generale corrispondenza tra il contenuto delle “bozze” ed i verbali e giammai in capo a terzi, il cui interesse conoscitivo è limitato al verbale, non assurgendo la “bozza” di un verbale (ovvero un eventuale “brogliaccio”) alla qualità di “documento amministrativo” accessibile (secondo l’accezione dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990) neppure ad atto interno, endoprocedimentale ovvero preparatorio del ridetto verbale;
– agli ordini del giorno al fine di conoscere il “minutaggio” dell’esame della pratica riguardante -OMISSIS-, in quanto la conoscenza dell’ordine del giorno non si collega in alcun modo alla possibilità di conoscere i tempi o la durata del periodo in cui nel corso delle sedute della Commissione si è discusso della vicenda coinvolgente la posizione di -OMISSIS-;
– alle comunicazioni epistolari con altre Autorità, atteso che con riferimento ad esse la Consob si è assunta la responsabilità di affermare che non sono pertinenti con la vicenda sanzionatoria che ha interessato -OMISSIS-, anche perché di epoca posteriore rispetto all’adozione del provvedimento sanzionatorio assunto in danno di -OMISSIS- (e così anche per il verbale n. 5772 del 2018 relativo alla seduta del 2 agosto 2018);
– Puntualizzato che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-quater, 2 aprile 2019 n. 4330 ed in parziale accoglimento del ricorso n. R.g. 15452/2018, Consob deve consentire l’accesso a -OMISSIS- ai verbali delle sedute nelle quali si è trattato il procedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS- anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alle sedute, con l’ulteriore ammonimento, a carico di -OMISSIS-, che l’utilizzo di tali dati per un verso dovrà essere strettamente limitato alla propria difesa e tutela nei confronti del provvedimento sanzionatorio adottato da Consob a proprio carico (di cui alla decisione assunta nel corso della seduta della Commissione del 13 settembre 2018 e conosciuta in data 9 novembre 2018), non potendo essere utilizzati per qualsivoglia altro scopo, anche giudiziario (attivo o passivo), nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5 del GDPR, a mente del quale l’utilizzo dei dati deve essere “adeguat(o), pertinent(e) e limitat(o) a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” nonché, sotto altro versante, l’acquisizione della conoscenza di tali dati determinerà l’ingresso di questi ultimi nel “patrimonio dei dati” disponibili presso la società -OMISSIS-, imponendosi a carico del “titolare del trattamento” nonché dell’eventuale “responsabile del trattamento” (se ed in quanto nominato) della medesima società la custodia e l’utilizzo di tali dati secondo le regole imposte dal GDPR, nel rispetto del principio (anch’esso recato dall’art. 5 del GDPR) del trattamento “(…) in modo lecito, corretto e trasparente”, pena, in caso di violazione, l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 82 (Diritto al risarcimento e responsabilità ) ed 83 (Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie) del GDPR;
Ribadito che, con riferimento alle ulteriori richieste di accesso documentale l’appello deve essere respinto, confermandosi per dette richieste la decisione di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-quater, 2 aprile 2019 n. 4330;
– Disposto che, in conclusione, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello, Consob deve consentire l’accesso a -OMISSIS- ai verbali delle sedute nelle quali si è trattato il procedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS-, anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alle sedute stesse, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza della presente sentenza;
Stimato che la reciproca soccombenza tra le parti in controversia nella sede di appello costituisce presupposto per l’applicazione dell’art 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., con la conseguente compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 3798/2019, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado (del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-quater, 2 aprile 2019 n. 4330) ed in parziale accoglimento del ricorso di primo grado (R.g. n. 15452/2018), dispone che la Commissione nazionale per la società e la borsa-CONSOB, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza della presente sentenza, consenta l’accesso documentale alla società -OMISSIS- (“-OMISSIS-“) ai verbali delle sedute nelle quali si è trattato il procedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS-, anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alle sedute stesse.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità relative alla società -OMISSIS- (“-OMISSIS-“).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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