Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27206
La massima estrapolata:
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 per l’IRPEF e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 per l’IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, conv. in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, gia’ notificati, incidano le modifiche introdotte dal L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi gia’ notificati
Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27206
Data udienza 11 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8782-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 622/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. delle Marche, n. 622/3/2016 dep. il 27.9.16, che in controversia su impugnazione da parte di (OMISSIS) e altri di avvisi di accertamento del maggior reddito Irpef, anno 2007, quali soci della societa’ (OMISSIS) srl, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in applicazione della L. n. 208 del 2015, articolo 1, tenuto conto della data di comunicazione della notizia di reato (2 maggio 2013).
I contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che:
Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 comma 3, del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, comma 3; falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 130 ss..
Il motivo e’ fondato, applicandosi il principio secondo cui in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 per l’IRPEF e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 per l’IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, conv. in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, gia’ notificati, incidano le modifiche introdotte dal L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi gia’ notificati (Cass. n. 11620 del 14/05/2018; n. 16728 del 09/08/2016).
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR delle Marche, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR delle Marche, in diversa composizione.
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