Accertamento dell’idoneità psico-fisica

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5855.

La massima estrapolata:

L’accertamento dell’idoneità psico-fisica o psico-attitudinale nell’ambito delle procedure di arruolamento si caratterizza per la sostanziale irripetibilità, essendo riferita ad un determinato momento, quello dell’espletamento delle visite medico-legali previste dal bando di concorso, che assume carattere di rilievo esclusivo anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti.

Sentenza 23 agosto 2019, n. 5855

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2011, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via (…);
contro
Indelicato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fa. Ge., con domicilio eletto presso l’avv. Ni. D’I. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (sezione seconda) n. 2948 del 4 aprile 2011, resa inter partes sul ricorso n. r.g. 11117/2010, proposto per l’annullamento del provvedimento di non idoneità, emesso dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza in data 10 settembre 2010, e della conseguente esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2010/2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Indelicato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi l’avv.to dello Stato Gi. Ro. per la parte appellante e l’avv. Fa. Ge. per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze agisce per la riforma della sentenza, n. 2948 del 4 aprile 2011, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (sezione seconda), in accoglimento del ricorso presentato dal sig. -OMISSIS- Indelicato, ha annullato il provvedimento col quale questi, all’esito degli esami condotti per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 5 del bando, è stato giudicato non idoneo e, quindi, escluso dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2010/2011.
L’appellato ha resistito in giudizio.
L’esecutività della sentenza appellata è stata sospesa dalla Sezione V di questo Consiglio con ordinanza del 20 luglio 2011, n. 3148.
Le parti hanno prodotto memorie in vista dell’udienza di discussione.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Le parti controvertono della disputabilità e della correttezza del giudizio negativo espresso a carico dell’appellato all’esito delle verifiche sanitarie condotte per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per l’ammissione al corso per allievi marescialli (a.a. 2010/2011) presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
2. – L’appellato, visto l’esito negativo della visita medica di primo accertamento, aveva chiesto in quella sede di essere sottoposto a visita medica di revisione.
La Sottocommissione di revisione, tuttavia, lo aveva giudicato “non idoneo” perché affetto da “morso aperto anteriore di grado grave”, giusta comunicazione del 10 settembre 2010.
Secondo la scheda della visita odontostomatologica del 10 settembre 2010, infatti, egli presentava un “morso aperto anteriore di grado grave con contatto occlusale esclusivamente sui 16-26 e 17-27”; nella scheda della prima visita del 22 luglio 2010 il referto era di “open bite anteriore di grado grave con contatti occlusali solo sulle coppie 15-25; 16-26; 17-27 con gli antagonisti inferiori”.
3. – L’appellato impugnava l’esclusione dal concorso davanti al T.A.R. sostenendo che, in base all’art. 16, punto 13, del bando ed all’art. 10, lett. b) e c) dell’allegato al D.M. del 17.5.2000, n. 155, potesse essere ritenuto inidoneo non chiunque presentasse imperfezioni dell’apparato maxillo-facciale, ma solo chi fosse portatore di imperfezioni tali da determinare una “insufficienza masticatoria”, a causa della presenza di malocclusioni dentarie che non consentissero il perfetto ingranaggio occlusale di almeno due coppie di molari o di tre coppie di molari e premolari; e produceva, quindi, documentazione medica, anche di struttura sanitaria pubblica, per dimostrare di non avere insufficienza masticatoria alcuna, neppure di grado lieve.
Il T.A.R. disponeva istruttoria demandando all’Ospedale Militare di Roma una verificazione “in ordine alla patologia rilevata ed alla sua congruenza rispetto alle ipotesi tipiche di inidoneità di cui al D.M. 17.5.2000 n. 155”.
La commissione medica nominata presso il Policlinico Militare di Roma, sottoposto a visita il ricorrente e riscontrata la presenza di morso aperto anteriore da 13 a 24, con occlusione stabile e ripetitiva sulle coppie masticanti 15/45, 16/46, 17/47, 18/48, 25/35, 26/36, 27/37, 28/38, concludeva che “Pur in presenza di morso aperto anteriore dall’elemento 13 all’elemento 24 il Sig. INDELICATO -OMISSIS- presenta un’occlusione stabile, ripetitiva, con ingranaggio funzionale su otto coppie masticanti (risultanti dall’esame obiettivo intraorale effettuato con l’ausilio di carta d’articolazione sottile e documentato fotograficamente), assenza di limiti funzionali dell’ATM e di rumori articolari. Non si configurano quindi gli estremi per una diagnosi di deficit fisiognomici né di insufficienza masticatoria né di disturbi funzionali rilevanti o gravi”.
La commissione si pronunciava, quindi, per la “IDONEITÀ del candidato al s.m.i. per quanto di pertinenza odontoiatrica” e la “attribuzione di coefficiente di profilo sanitario 2 AV – SG di cui al suddetto punto 6 della tabella per l’assegnazione dei coefficienti”, sulla premessa che “con foglio d’ordini n. 2 datato 10.02.2004 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha attuato il Decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante “norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza”. Alla pag. 5, par. 9, dell’allegato “Elenco delle Imperfezioni ed Infermità che sono causa di non idoneità al Servizio Militare”, sono indicate le patologie e malformazioni del complesso maxillo facciale. Il punto “c” del par. 9 recita “le malformazioni e gli esiti di patologie dell’apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali”. La Tabella dei coefficienti alle pag. 18 e 19, al punto 6, indica i valori “2AV/3-4 AV – SG” per le “malocclusioni dentarie, che non alterano la funzione, anche in trattamento ortodontico””.
Con la sentenza appellata, resa in forma semplificata, il T.A.R. accoglieva, quindi, il ricorso con la motivazione che “A seguito di accertamento condotto, in esito a misura cautelare disposta da questo Tribunale, dal Dipartimento Odontostomatologia del Policlinico Militare di Roma, è stata tuttavia accertata la idoneità del ricorrente per quanto di competenza odontoiatrica, attribuendo infatti il detto Dipartimento il coefficiente di profilo sanitario 2 AV – SG di cui al punto 6 della tabella per l’assegnazione dei coefficienti.
Deve quindi essere ritenuta la fondatezza del proposto ricorso per essere appunto fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti”.
4. – L’appello è affidato ad un solo motivo di gravame.
Il Ministero argomenta che nella determinazione del Comandante Generale n. 416631 del 15 dicembre 2003, recante le direttive tecniche in materia di accertamento dell’idoneità psico-fisica di coloro che aspirano all’ingresso nelle file della Guardia di finanza, in attuazione dell’art. 3, co. 4, del D.M. Finanze 17 maggio 2000 n. 155, alle “Malocclusioni dentarie, che non alterano la funzione, anche in trattamento ortodontico” vengono ricondotti sia il coefficiente 2 (idoneità ), sia i coefficienti 3 e 4 (inidoneità ), sicché le stesse rientrano tra quelle ipotesi in cui spetta alla commissione giudicare la rilevanza dell’alterazione anatomo-funzionale, esercitando la propria discrezionalità tecnica.
A questo riguardo, non sarebbe consentito al Giudice sovrapporre la valutazione medico-legale dell’organo verificatore a quella delle commissioni di reclutamento, trasformando la verificazione in un’ulteriore visita medica di revisione, come avvenuto nel caso di specie (dove le commissioni mediche in sede concorsuale hanno ritenuto che il morso aperto anteriore da cui era affetto il candidato fosse di gravità tale da attribuirgli un coefficiente pari a 3, mentre il collegio medico del Policlinico militare ha giudicato tale condizione come lieve, attribuendogli un coefficiente pari a 2).
Soggiunge il Ministero che, essendo trascorsi quasi sette mesi tra la visita medica preliminare (26 luglio 2010) e la verificazione (18 febbraio 2011), andrebbe applicato il principio della tendenziale irripetibilità degli accertamenti sanitari delle commissioni di reclutamento (art. 15, co. 2, del bando), poiché particolari aspetti dell’individuo (fisici e psichici) risentono dell’influsso di molteplici fattori e non sono del tutto immodificabili.
5. – Il punto nodale della controversia, dati gli esiti contrastanti degli accertamenti obiettivi compiuti dalla Sottocommissione di revisione e dal collegio medico del Policlinico militare, i quali, come si è visto poc’anzi, hanno accertato nel candidato, in tempi diversi, la presenza di un numero significativamente discordante di coppie masticanti con contatti occlusali, consiste, dunque, nella possibilità o meno di ripetizione, per di più a significativa distanza di tempo, delle operazioni di accertamento dell’idoneità psico-fisica dell’interessato.
6. – Per costante orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica o psico-attitudinale nell’ambito delle procedure di arruolamento si caratterizza per la sostanziale irripetibilità, essendo riferita ad un determinato momento (quello dell’espletamento delle visite medico-legali previste dal bando di concorso) che assume carattere di rilievo esclusivo anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti (C.d.S., sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422).
Pertanto, assumono rilievo soltanto le condizioni psico-fisiche date al momento dell’accertamento in sede concorsuale, sulle quali non possono incidere eventuali successivi trattamenti, sicché deve escludersi che in sede giurisdizionale possa disporsi una “rivalutazione” che sovrapponga al giudizio medico-legale svolto in sede concorsuale l’apprezzamento di altro organo di natura tecnica (ex multis, C.d.S., sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 503; Sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3463; Sez. IV, 28 agosto 2015, n. 4024).
7. – Per queste ragioni l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di primo grado.
8. – Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della fattispecie, per disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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