Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5848.

La massima estrapolata:

Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali, art. 950 c.c., è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi, per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l’onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa.

Sentenza 23 agosto 2019, n. 5848

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2008, proposto da
Me. Ga. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Ma. Ra. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Ad. Gi. in Roma, Via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cr. Ca. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gi. Ma. Gr., in Roma, Corso (…);
nei confronti
Provincia di Ferrara, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 3250 del 21 novembre 2007, resa inter partes sul ricorso n. r.g. 632/2004 proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 30.01.2004, emessa dal Capo Ufficio Tecnico del Comune di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi l’avv. Ma. Ra. per la parte appellante e l’avv. Ga. St., su delega dell’avv. Cr. Ca., per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza di demolizione del 30 gennaio 2004, n. 5, il Comune di (omissis) (FE), a seguito di un accertamento eseguito dalla Polizia Municipale sui lavori di costruzione di una recinzione a corredo di un fabbricato in corso di ristrutturazione in Via (omissis) (censito in catasto al foglio (omissis), mappale (omissis)), oggetto della Denuncia di Inizio Attività prot. n. 15636 del 10 novembre 2003 presentata dai sigg. Ga. Me. ed altri, contestava a questi ultimi la realizzazione dell’opera su suolo di proprietà della Provincia di Ferrara e la sua difformità rispetto alla D.I.A., poiché la recinzione avrebbe debordato dal confine costituito dall’allineamento fra la proprietà “Poltronieri” (foglio (omissis) mappale (omissis)) e la proprietà comunale (foglio (omissis) mappale (omissis)) verso la S.P. n. 69 Virgiliana (Via (omissis)), e, di conseguenza, ingiungeva loro di demolire la recinzione ovvero di adeguare l’opera affinché fosse posta entro i confini di proprietà, come dagli elaborati grafici di progetto e dagli estratti catastali.
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna i sigg. Ga. Me. ed altri impugnavano il provvedimento.
Il T.A.R. adito disponeva una verificazione e, all’esito, con la sentenza n. 3250 del 21 novembre 2007 rigettava il ricorso, giudicando “esaustiva e fondata su adeguata istruttoria ed esatta rappresentazione della realtà la motivazione espressa in termini di difformità dalla DIA” e che “lo sconfinamento in fascia di rispetto stradale su suolo di proprietà pubblica (circostanza non contestata dai ricorrenti) esclude che l’intervento repressivo possa essere diverso da quello demolitorio”.
I soccombenti hanno proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado, previa eventuale consulenza tecnica di ufficio sull’esatto stato dei luoghi.
Il Comune di (omissis), costituitosi in giudizio per resistere all’appello, ha prodotto memoria in vista dell’udienza di discussione.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulla base degli elaborati progettuali allegati alla DIA e dell’espletata verificazione, nella sentenza appellata il Giudice di primo grado ha concluso che “In definitiva: – la rappresentazione grafica di progetto indica la recinzione in allineamento con i fronti dei fondi confinanti; – le distanze dal fabbricato dei ricorrenti (ml. 7,15 ed 8) indicate in progetto non coincidono con tale allineamento, spostando la recinzione verso la strada Virgiliana ed allontanandola dal fabbricato dei ricorrenti; – la realizzazione effettiva è avvenuta su di una linea ancora più spostata verso la carreggiata”.
In appello gli interessati criticano la decisione del T.A.R. con due motivi, sostenendo che l’opera sarebbe stata, al più, soggetta ad una sanzione pecuniaria, in quanto:
1) non esiste alcun elaborato progettuale che posiziona la recinzione nell’allineamento con i fondi finitimi, posto che l’elaborato progettuale della recinzione non individua alcun allineamento e non riporta nemmeno i fabbricati contermini, ma solamente le distanze della recinzione dalla sede stradale e dal fabbricato degli stessi appellanti; esiste, invece, una planimetria catastale in cui il confine della proprietà degli appellanti è indicato nell’allineamento tra il fronte del fabbricato contermine (ex Poltronieri: mapp.43) ed il fronte del fabbricato di proprietà comunale (ex delegazione comunale: mapp.485-495), che, però, non corrisponde alla realtà, poiché entrambi sono ubicati in posizione arretrata rispetto a quella individuata catastalmente; a sua volta, il muretto della preesistente recinzione, che segnerebbe il reale confine della proprietà degli appellanti, è spostato verso strada rispetto all’allineamento catastale; in definitiva il T.A.R. avrebbe confuso l’elaborato progettuale della recinzione con la planimetria catastale, conferendo a quest’ultima valore di progetto, ed avrebbe errato nel ritenere che l’allineamento catastale costituisse il confine della proprietà, nonostante la presenza del muretto preesistente che individuerebbe inequivocabilmente un confine di proprietà diverso, sì da escludere che si sia verificato uno sconfinamento su suolo pubblico della recinzione;
2) non è vero che lo sconfinamento in area pubblica stradale non sia stato contestato dai ricorrenti in primo grado, i quali hanno reiteratamente affermato di aver realizzato la recinzione sul preesistente muretto di recinzione che delimita la proprietà, cioè sull’antico muro di cinta che storicamente individuava il confine di proprietà e che trova conferma nella mappa del “catasto napoleonico”, il quale corrisponde all’area cortiliva dei ricorrenti; e poiché la recinzione è stata indiscutibilmente realizzata in sopraelevazione sul muro di cinta preesistente, è ubicata sulla loro proprietà e non sconfina su suolo pubblico.
Controverso in giudizio, dunque, è se la realizzazione della recinzione sanzionata con l’ordine di demolizione rispecchi fedelmente gli elaborati progettuali e se la recinzione stessa sia stata legittimamente posizionata al confine della proprietà degli appellanti, oppure sconfini su suolo di proprietà pubblica in fascia di rispetto stradale, negando gli appellanti che, sotto entrambi i profili, possa farsi riferimento alle planimetrie catastali.
Perciò occorre risolvere incidenter tantum la questione relativa all’esatto confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica, che è pregiudiziale rispetto a quella della legittimità dell’impugnato provvedimento di demolizione, il che comporta l’applicazione al caso di specie degli ordinari canoni probatori in materia e, segnatamente, di quanto previsto dall’art. 950 cod. civ., secondo cui nel determinare i confini, in mancanza di altri elementi di prova, occorre attenersi alle risultanze catastali (C.d.S., sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3266).
Per consolidata giurisprudenza in tema di regolamento di confini,”il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 c.c.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità ) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l’onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa” (Cass., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28103; sez. II, 6 giugno 2017, n. 14020).
Gli appellati non hanno fornito alcuna prova attendibile del diverso confine della loro proprietà e, dunque, della natura privata, e non pubblica, del suolo sul quale è stata realizzata la recinzione, ad esempio attraverso titoli di acquisto della proprietà, planimetrie allegate, tipi di frazionamento, essendosi limitati ad invocare la preesistenza di un antico muro di cinta su cui la nuova recinzione sarebbe stata costruita in sopraelevazione, che, però, dalla documentazione fotografica agli atti di causa risulta interrato e di nessun significato odierno (anche nella perizia prodotta in primo grado dai ricorrenti si dà atto che l’opera era ricoperta da un manto di conglomerato bituminoso), tanto che gli appellanti hanno persino cercato conferma del loro assunto nella mappa del catasto napoleonico, pur di non dar credito al catasto moderno.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento alle risultanze catastali.
Per il resto, nella sentenza appellata si precisa come la planimetria depositata in ottemperanza all’ordinanza istruttoria “evidenzia chiaramente, in colore rosso, la recinzione realizzata ed in colore blue quella ideale posta a ml. 7,15 ed 8 del fabbricato dei ricorrenti, già quest’ultima… non… allineata con i fronti dei fondi finitimi, mentre la recinzione realizzata si trova a distanza ancora maggiore rispetto a tale allineamento la non coincidenza tra linea rossa e linea blue evidenzia graficamente proprio quel confronto, tra distanza effettiva dal loro fabbricato e distanza indicata in DIA, che i ricorrenti ritengono erroneamente mancante”.
Tanto corrisponde alla planimetria agli atti e gli odierni appellanti, insistendo essenzialmente sul fatto che il fabbricato ex Poltronieri ed il fabbricato comunale sarebbero ubicati in posizione arretrata rispetto a quella individuata catastalmente, non svolgono alcuna efficace critica alla sentenza relativamente al suddetto rilievo secondo cui, quale che sia l’allineamento degli immobili, l’effettiva distanza dal fabbricato di loro proprietà della recinzione realizzata non coincide con la distanza teorica dal medesimo fabbricato posta a ml. 7,15 ed 8 nella planimetria generale del progetto di recinzione, tavola “U”.
Pertanto, ne resta confermata anche la statuizione di difformità dell’opera rispetto alla D.I.A.
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio possono, peraltro, essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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