Accertamento dei redditi con metodo sintetico

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria civile, Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26672.

La massima estrapolata:

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di determinati beni (quali beni immobili e autoveicoli) integra una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sul metodo sintetico, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26672

Data udienza 29 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13729-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2969/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in contenzioso su impugnazione da parte di (OMISSIS) di avviso di accertamento per Irpef e Irap 2008 emesso in base agli studi di settore, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, aderendo alla decisione di primo grado, ha ritenuto che l’Ufficio non aveva illustrato come avrebbe dovuto gli elementi in base ai quali ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale del contribuente esposta in contraddittorio, con particolare riferimento agli immobili, alcuni dei quali ricevuti in donazione, altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, in relazione alle spese di gestione.
Il contribuente si costituisce con controricorso; eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso trattandosi di censure di merito oltre che per carenza di autosufficienza e l’infondatezza. Deposita memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Esaminando preliminarmente l’eccepito difetto di autosufficienza del ricorso, esso, oltre che generico, e’ destituito di fondamento perche’ l’atto contiene tutti gli elementi per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e contiene le difese dell’amministrazione nei gradi di merito (riportate a pag. 15 e 16 del ricorso). Ne’ sussiste l’eccepita inammissibilita’ in relazione alle censure che, contrariamente a quanto dedotto, non attengono al merito della questione, ma involgono questioni di interpretazione della normativa che regola la fattispecie.
2. Col primo motivo si deduce violazione di legge, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6, articolo 2697 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
3. Col secondo motivo si deduce nullita’ della sentenza per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, articolo 116 c.p.c., e articolo 2728 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla qualificazione effettuata dalla CTR sulle presunzioni poste a base del redditometro.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.
3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, la disponibilita’ di determinati beni (quali beni immobili e autoveicolo) integra, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica citato, articolo 2, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacita’ contributiva “legale” ai sensi dell’articolo 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilita’ l’esistenza di una “capacita’ contributiva”, sicche’ il giudice tributario, una volta accertata l’effettivita’ fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacita’ contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilita’, ma puo’ soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perche’ gia’ sottoposta ad imposta o perche’ esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.
3.2. La presunzione di capacita’ contributiva “legale” ai sensi dell’articolo 2728 c.c., dei fattori-indice posti a base del cd redditometro impone di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilita’ l’esistenza di una “capacita’ contributiva”, sicche’ il giudice tributario, una volta accertata l’effettivita’ fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacita’ contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilita’, ma puo’ soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 17487 del 01/09/2016). Ne consegue che e’ legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016).
5. La CTR non ha applicato i superiori principi, laddove ha qualificato i parametri di cui al cd vecchio redditometro come “parametri soltanto presuntivi”; ha altresi’ errato in relazione al riparto dell’onere della prova, laddove ha ritenuto idonea prova contraria l’avere il contribuente ricevuto in donazione alcuni immobili e l’averne acquistato altri con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, mentre e’ il possesso di tali beni a fondare legittimamente le presunzioni poste a base dell’accertamento.
6. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *