Corte di Cassazione, sezione seconda penale,
Sentenza 5 dicembre 2019, n.49519.
Massima estrapolata:
Integra il reato di truffa aggravata, e non quello di abuso della credulità popolare, il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche.
(Nella fattispecie, l’imputato aveva fatto credere alla persona offesa che l’uomo di cui era innamorata era vittima di una fattura e che sarebbe morto in un incidente d’auto senza il suo intervento di magia e, quindi, traendola in inganno, si era fatto consegnare dalla predetta la somma complessiva di 19.200,00 euro).
Sentenza 5 dicembre 2019, n.49519
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 11 novembre 2011 del Tribunale di Torino, ha: a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di Renzo Candido Martini in relazione al reato di truffa ai danni Assunta Tola (capo A della rubrica delle imputazioni) per essere lo stesso estinto per prescrizione; b) confermato l’affermazione della penale responsabilità del Martini in relazione al residuo reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.) ai danni di Gianna Massetti (capo B) per il quale la recidiva contestata è stata qualificata come specifica ed infraquinquennale; c) rideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato in termini ritenuti di giustizia; d) confermato nel resto la sentenza di primo grado con riguardo alle statuizioni a favore delle parti civili ed alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Brescia in data 14 novembre 2006 (divenuta irrevocabile il 30 dicembre 2006). In sintesi, si contesta all’imputato – in relazione al reato per il quale è stata confermata l’affermazione della penale responsabilità – di aver fatto credere alla persona offesa Gianna Massetti che l’uomo di cui era innamorata era vittima di una fattura e che sarebbe morto in un incidente d’auto senza il suo intervento di magia e, quindi, traendo in inganno la stessa Massetti si faceva consegnare dalla predetta la somma complessiva di 19.200,00. Con l’aggravante di aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario. Il reato è contestato come consumato dal maggio al settembre 2008. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in relazione alla omessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione anche con riguardo al reato di cui al capo B della rubrica delle imputazioni. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che nella sentenza impugnata non è stata riportata alcuna motivazione circa il calcolo del termine di prescrizione anche di tale reato, termine che era invece decorso all’atto della pronuncia della sentenza in grado di appello, essendosi semplicemente limitata la Corte territoriale ad affermare che il reato non era ancora estinto per prescrizione a causa della contestata recidiva. Rappresenta la difesa del ricorrente che dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la consegna dell’ultimo assegno dalla Massetti al Martini è avvenuta in data 9 settembre 2008 ed è quindi a tale data che al più deve farsi decorrere il termine di prescrizione del reato. 2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato all’imputato con particolare riguardo al giudizio di idoneità della condotta dell’imputato a trarre in inganno la persona offesa. Rileva che avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere l’irrilevanza della ‘scarsa credibilità’ dell’intervento praticato dall’imputato in quanto bisognava considerare tutte le modalità della condotta dell’imputato e le qualità personali della persona offesa. La Corte di appello non avrebbe quindi sostanzialmente spiegato perché essendo l’intervento dell’imputato ‘scarsamente credibile’ lo stessa eè cornu,ique idoneo a trarre in inga:mo la persona offesa, persona di soli 45 anni, di alto livello di scolarizzazione (laureata in economia) ed ampiamente inserita nel tessuto sociale e nel mondo lavorativo, non rilevando per contro le circostanze che la persona offesa era superstiziosa e credeva nelle forze dell’occulto. 2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 640 cod. pen. in luogo di quella di cui all’art. 661 cod. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare una massima giurisprudenziale che, invece, confermerebbe la tesi difensiva essendo l’imputato soggetto che, tramite pubbliche apparizioni televisive, ha utilizzato la fama acquisita nelle stesse per proporsi come mago e guaritore. 3. Per tutte le ragioni sopra esposte chiede quindi la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. E’ innanzitutto doveroso premettere che corretta è stata la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata alla luce dei principi di diritto già enunciati da questa Corte di legittimità secondo i quali «integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime» (Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise, Rv. 253647) e il reato di truffa aggravata, e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritannente terapeutiche» (Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361). Ciò premesso, rileva l’odierno Collegio che il reato di truffa contestato all’imputato è caratterizzato da due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’art. 640, comma 2, n.2, cod. pen. e quella della recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, commi 2 e 3, cod. pen. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pen stabilita per la circostanza più grave, pena che può essere, poi, ulteriormente aumentata (di 1/3). Nel caso di specie è indubbiamente più grave la circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2 n. 2, cod. pen. rispetto a quella di cui all’art. 99, comma 3, cod. pen. Il contestato reato di cui all’art. 640, comma 2 n. 2, cod. pen. è punito con il massimo edittale di 5 anni di reclusione (oltre alla multa). Per effetto della ritenuta recidiva ‘specifica ed infraquinquennale’ ex art. 99, comma 3, cod. pen., alla luce del disposto dell’art. 63, comma 4, cod. pen. si deve procedere all’aumento di un terzo con la conseguenza che la pena detentiva viene ad assurgere ad anni 6 e mesi 8 di reclusione. Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex ceteris: Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Da quanto detto ne consegue che, tenuto conto degli eventi interruttivi e del disposto dell’art. 161, comma 2, ultima parte, cod. pen. il termine massimo di prescrizione del reato de quo è di anni 10 (anni 6 e mesi 8 + 1/2). Da ciò ne consegue che, essendo stato accertato che l’ultimo pagamento effettuato dalla persona offesa all’imputato è avvenuto in data 9 settembre 2008, il reato in contestazione al Martini si è venuto ad estinguere per prescrizione in data 9 settembre 2018 e, quindi, in data anteriore alla pronuncia della sentenza in grado di appello (18 settembre 2018). Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato contestato all’imputato estinto per prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 29/11/2019.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Maria Alma Domenico Gallo
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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