Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 settembre 2021| n. 35743.

Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.

In tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l’art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l’imputato “può” eccepire l’incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l’incompetenza stessa.

Sentenza|29 settembre 2021| n. 35743. Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato

Data udienza 4 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Rifiuti – Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato – Eccezione di incompetenza per territorio o per connessione – Eccepibili prima dell’udienza preliminare o se questa manchi entro i termini di cui all’art. 490 comma 1 cpp – Preclusione dell’eccezione in caso di rito abbreviato in sede di udienza preliminare ex art. 438 comma 6 bis cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/2/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Casella Giuseppina, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 21/6/2019, emessa all’esito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e di 700.000 Euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con la diminuente del rito, del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera a), b), c) e d), commi 3-bis e 3-ter. Nel corso del giudizio di primo grado, peraltro, il Giudice procedente rigetto’ l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa all’udienza del 29/3/2019, rilevandone la tardivita’, non essendo stata la stessa proposta contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato.
2. Con sentenza in data 20/2/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, dopo avere respinto il motivo relativo alla incompetenza per territorio, ha proceduto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla riduzione della pena inflitta all’esito di tale giudizio, rideterminandola in complessivi 4 anni e 8 mesi di reclusione e in 700.000 Euro di multa.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS) per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, di inutilizzabilita’, di inammissibilita’ e/o di decadenza, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 8 e 9 c.p.p., articolo 21 c.p.p., comma 2, articoli 183 e 491 c.p.p., articolo 458 c.p.p., commi 1 e 2, articoli 3, 24, 25 e 111 Cost. In particolare, il ricorso contesta la declaratoria di tardivita’ dell’eccezione di incompetenza per territorio, rilevando l’assenza di disposizioni che stabiliscano, a pena di decadenza, la necessaria proposizione della stessa contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso in esame, essa sarebbe stata correttamente dedotta in sede di giudizio abbreviato, nella fase dedicata alla trattazione delle questioni preliminari.
E qualora si ritenesse, con la Corte territoriale, che l’ordinanza di introduzione del rito segni una soglia preclusiva, si determinerebbe una situazione di “costrizione alla rinuncia”, dovendo l’imputato decidere se far valere il proprio diritto al giudice naturale oppure il proprio diritto ad accedere a un giudizio speciale che garantisce una sostanziale riduzione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell’articolo 3 Cost. (in ragione del trattamento legislativo discriminatorio cui verrebbe sottoposto), nonche’ dell’articolo 25 Cost. (secondo cui “nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”).
3.1.1. Sotto altro profilo, la difesa deduce, ex articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), l’erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, di inutilizzabilita’, di inammissibilita’ e/o di decadenza e per mancanza e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione agli articoli 8, 9, 12 e 16 c.p.p..
I Giudici di appello avrebbero disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che la competenza si radicasse presso il Tribunale di Reggio Calabria sul presupposto della connessione tra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale e quello di cui all’articolo 416 c.p., in relazione al quale erano state avviate delle indagini a carico di (OMISSIS) e del complice (OMISSIS) (cfr. provvedimento di iscrizione del 26/6/2018, sostenuto dalle s.i.t. del 25/5/2018).
In realta’, il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale non sarebbe di competenza della Procura distrettuale, non rientrando tra quelli previsti dall’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis. Inoltre, dalla richiesta di giudizio immediato e dal relativo decreto emergerebbe che, nell’ambito del presente processo, non risulterebbero altre imputazioni, ne’ altri coimputati per fatti di competenza della Procura distrettuale.
Sotto altro profilo, si osserva che ai sensi dell’articolo 16 c.p.p. la competenza per territorio per i procedimenti connessi appartiene al giudice competente per il reato piu’ grave, individuabile nel delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, punito con una pena da 5 a 15 anni di reclusione, mentre quello di cui all’articolo 416 c.p. e’ punito con una pena da 3 a 7 anni di reclusione, per i promotori e da 3 a 5, per i meri partecipi.
Infine, sarebbe erronea l’affermazione secondo cui la competenza territoriale si radicherebbe dinanzi all’Autorita’ giudiziaria di Reggio Calabria e non a quella di Locri, in quanto il natante sarebbe stato localizzato e intercettato dalla polizia giudiziaria nelle acque territoriali antistanti Saline Joniche. La competenza territoriale per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, invero, si radicherebbe nel luogo ove l’attivita’ funzionale all’illecito ingresso inizia, mentre la circostanza che il natante sia stato localizzato nelle acque territoriali di Saline Joniche non sarebbe idonea a dimostrare che l’illecito ingresso abbia avuto inizio in detto luogo, non potendosi escludere che esso abbia avuto inizio ancor prima, in acque territoriali antistanti le coste crotonesi, catanzaresi o dell’alto Jonio reggino; cio’ in quanto, per approdare nelle acque antistanti il comune di Saline Joniche, il natante proveniente dalle coste orientali del mare mediterraneo (Turchia, Grecia) avrebbe dovuto, necessariamente, tenere una rotta che lo avrebbe portato a navigare, per diverse miglia, in acque territoriali italiane antistanti le suddette coste. Pertanto, non potendosi stabilire in quali acque territoriali italiane l’illecito ingresso abbia avuto inizio, non potrebbe farsi ricorso alle regole generali sulla competenza territoriale previste dall’articolo 8 c.p.p., comma 3, dovendo applicarsi, invece, i criteri residuali previsti dall’articolo 9 c.p.p. il quale stabilisce che, ove la competenza non possa essere determinata a norma dell’articolo 8 c.p.p., e’ competente il giudice dell’ultimo luogo in cui e’ avvenuta una parte dell’azione, ovvero nel porto di Roccella Jonica dove il natante e’ sbarcato, ricadente nel circondario di Locri.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione degli articoli 62-bis, 132 e 133 c.p., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’esercizio del potere discrezionale nella concreta determinazione della pena. Il provvedimento si limiterebbe a una motivazione di stile, senza scrutinare gli elementi positivi dedotti dalla difesa (incensuratezza e positiva condotta processuale), sviluppando sul punto una motivazione apparente, incentrata sul richiamo generico e acritico alla personalita’ dell’imputato e alla gravita’ dei fatti. Inoltre, i Giudici territoriali avrebbero omesso di spiegare le ragioni per cui, anche se nell’ambito dei loro poteri discrezionali, hanno ritenuto che la pena inflitta all’imputato fosse da ritenersi adeguata al caso concreto, con violazione dell’articolo 132 c.p..

 

Abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. La questione preliminare posta con il primo motivo di censura, concernente la supposta tempestivita’ dell’eccezione di incompetenza per territorio, e’ manifestamente infondata.
2.1. Ai sensi dell’articolo 21 c.p.p., commi 2 e 3, l’incompetenza per territorio e l’incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, qualora questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1; termine entro il quale deve essere, inoltre, riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.
Nel caso in cui, invece, nel corso dell’udienza preliminare sia stata formulata istanza di giudizio abbreviato, la sua proposizione – oltre a determinare la sanatoria delle nullita’ non assolute e la non rilevabilita’ delle inutilizzabilita’ che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio – preclude “ogni questione sulla competenza per territorio del giudice”, secondo la chiara enunciazione dell’ultimo periodo dell’articolo 438 c.p.p., comma 6-bis.
Quest’ultima disposizione si applica anche nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato (cd. giudizio abbreviato atipico). In tale evenienza, infatti, l’articolo 458 c.p.p., comma 1, richiama espressamente la disciplina dettata dal citato articolo 438 c.p.p., comma 6 bis; sicche’ anche in caso di giudizio abbreviato atipico conseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato, la relativa richiesta determina la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio.
Tuttavia, con la richiesta di giudizio abbreviato atipico, l’imputato puo’ eccepire l’incompetenza per territorio del giudice, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del citato articolo 458 c.p.p., comma 1, in assenza della cui prospettazione, dunque, il giudice non puo’ rilevarla officiosamente, ne’ essa puo’ essere successivamente proposta, attesa la prevalenza riconosciuta all’interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilita’ di discutere della competenza territoriale lungo l’arco del processo (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 – 01).
Su tali premesse, deve condividersi il recente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “l’articolo 458 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, li’ dove precisa che l’imputato “puo'” eccepire l’incompetenza, non sottintende che tale facolta’ sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilita’ di proporre l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’articolo 438 c.p.p., comma 6-bis, che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l’incompetenza stessa” (Sez. 6, n. 11571 del 14/1/2021, Maiuolo, Rv. 280845 – 01).
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso in esame, sarebbe stato “onere dell’interessato eccepire l’asserita incompetenza unitamente alla richiesta di giudizio abbreviato, proposta dopo aver ricevuto la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato”; e poiche’ la questione di competenza era stata sollevata dalla difesa dell’imputato soltanto all’udienza del 29/3/2019, dopo che era stato ammesso il giudizio abbreviato, la prospettazione difensiva deve ritenersi, in conclusione, manifestamente infondata.
2.2. Manifestamente infondati sono, altresi’, i dubbi di legittimita’ costituzionale avanzati dal ricorrente.
Infatti, l’articolo 458 c.p.p., comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 103 del 2017, nel prevedere che con la richiesta di abbreviato atipico, formulata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato possa anche eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, rende palese come, in questo modo, l’imputato non sia costretto a scegliere tra le contestazioni alla corretta individuazione del giudice naturale e i vantaggi, comunque, garantiti dalla adozione del rito abbreviato. In questo modo, garantendo la possibilita’ di avvalersi sia del diritto di accedere al rito abbreviato, sia del diritto di sollevare eccezione di competenza per territorio, la disciplina in esame non si pone in contrasto con le citate disposizioni costituzionali.
2.3. Consegue alle considerazioni che precedono, l’irrilevanza delle ulteriori censure sviluppate con il primo motivo di ricorso, attinenti al merito della questione di incompetenza per territorio; censure che, dunque, devono ritenersi assorbite alla luce della accertata tardivita’ dell’eccezione proposta.
3. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso lamenta che la motivazione della sentenza sia “apparente” e assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di specificare le modalita’ di utilizzo del proprio potere discrezionale, limitandosi a considerazioni di stile e a frasi stereotipate.
In argomento, giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis c.p. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice di merito, il quale e’ tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l’avvenuto scrutinio circa l’adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravita’ del reato e alla personalita’ dell’imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591-01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01).
Alla delineata cornice di principio si e’ attenuta la Corte territoriale, la quale ha giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis c.p. sulla base di elementi fattuali, quali la particolare gravita’ dei fatti (desunta dal “numero dei migranti trasportati” e dalle “precarie condizioni in cui cio’ avveniva”) e l’assenza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione ai fini dell’accoglimento della richiesta (“non vi sono state, nel corso del procedimento, condotte collaborative, di nessun genere, non potendosi ritenere tale di certo la mera scelta di rendere interrogatorio”), in questo modo adempiendo pienamente al richiamato obbligo di motivazione.
3.1. Quanto, poi, al prospettato deficit motivazionale in ordine alla esplicazione dei criteri giustificativi del potere discrezionale in punto di dosimetria sanzionatoria, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimita’ l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’articolo 133 c.p., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia “medio bassa” rispetto al regime edittale della pena, non e’ neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Fermo restando che, in tali casi, e’ comunque sufficiente “il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. ” (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
Nel caso in esame, invero, la Corte territoriale, in sede di diminuzione della pena applicata in primo grado, si e’ uniformata ai richiamati principi in materia di motivazione sulla concreta dosimetria sanzionatoria, infliggendo una pena “piu’ spostata verso il minimo edittale” e in ogni caso spiegando le ragioni per cui essa non potesse essere determinata nel minimo edittale, come invece richiesto dalla difesa. Cio’ in ragione delle concrete modalita’ del fatto, non suscettibili di essere apprezzate come “di lieve entita’”, alla luce delle “caratteristiche della spedizione”, relativa a un numero significativo di migranti e con la presenza di alcuni soggetti minori, nonche’ delle “condizioni della imbarcazione” con cui era avvenuta la traversata.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alia luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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