La notifica di un atto mancante di una pagina non integra la nullità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 marzo 2021| n. 9375.

La notifica di un atto mancante di una pagina non integra la nullità prevista dall’art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. qualora il contenuto dell’atto notificato presenti gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la notifica dell’ordinanza resa dal Tribunale del riesame risultava mancante di una pagina contenente passaggi di natura meramente ricognitiva, con argomentazioni solo marginalmente incidenti sul tema oggetto del gravame e la cui carenza non rendeva incomprensibili le ragioni giustificative della decisione).

Sentenza|9 marzo 2021| n. 9375

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Spaccio di stupefacenti – Armi – Misura cautelare – Custodia in carcere – Aggravamento – Persistenza periculum libertatis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 13/07/2020 del Tribunale di Messina;
esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere, Dr. Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2020 il Tribunale di Messina ha accolto l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva, in data 24 marzo 2020, sostituito nei confronti di (OMISSIS) la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati (capi 1), 2) e 2-bis)) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74, e per quello di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, applicandogli la piu’ grave misura della custodia cautelare in carcere con esecuzione sospesa ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., comma 3.
2. Nell’interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ex articolo 171 c.p.p., lettera a), articoli 177, 310 e 311 c.p.p., articolo 24 e 111 Cost., in ordine all’incompletezza dell’ordinanza cautelare notificata al difensore in data 24 luglio 2020, in quanto mancante di una pagina (la n. 2): circostanza, questa, che avrebbe determinato notevole nocumento all’attivita’ difensiva relativa alla redazione dell’atto di ricorso.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alle ragioni giustificative dell’intervenuta sostituzione della misura, tenuto conto della risalenza dei fatti in contestazione al 2015, per il reato associativo, e al 2013 per i reati fine, nonche’ della circostanza relativa al mutamento di vita del (OMISSIS), che svolgeva ormai, dopo la scarcerazione avvenuta nell’aprile del 2019, una regolare attivita’ lavorativa alle dipendenze di una ditta, si’ da consentire il superamento della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore, imponendo il rigetto dell’appello del P.M..
2.2. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 novembre 2020 il difensore di fiducia ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso richiamando due precedenti giurisprudenziali relativi a posizioni processuali analoghe a quella dell’odierno ricorrente (sentenze n. 29691 e n. 30469 del 29 settembre 2020 di questa Corte).
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 gennaio 2021 il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine al primo profilo di doglianza deve rilevarsi che, stante la non piena corrispondenza delle norme di cui all’articolo 148 c.p.p., comma 3, (il quale dispone che gli atti siano notificati “per intero”) e al successivo articolo 171 c.p.p., comma 1, lettera a), (che commina la sanzione di nullita’ solo per il caso in cui l’atto sia notificato “in modo incompleto”), deve considerarsi atto completo, e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non “intero”, contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 3273 del 12/07/1993, Gritti, Rv. 194853).
Nel caso in esame e’ agevolmente verificabile che la pagina mancante (la seconda) contiene passaggi di natura meramente ricognitiva, con argomentazioni solo marginalmente incidenti sul tema oggetto del gravame cautelare (v., in narrativa, il par. 2.1.), e che la sua mancanza, inoltre, non rende affatto incomprensibili le ragioni giustificative illustrate dal Tribunale a sostegno del relativo epilogo decisorio.
Deve infine rilevarsi che ove l’impugnazione, come verificatosi nel caso in esame, sia stata comunque proposta in relazione al contenuto effettivo del provvedimento oggetto di censura – provvedimento esistente in atti e pienamente accessibile – l’irritualita’ della notificazione non produce alcun effetto.
3. In ordine al secondo motivo di doglianza deve preliminarmente rilevarsi, avuto riguardo alla natura delle contestazioni provvisoriamente formulate in sede cautelare: a) che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., in relazione a condotte risalenti nel tempo, l’affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzioli, Rv. 267341); b) che al riguardo la prognosi di pericolosita’ non si rapporta solo all’operativita’ dell’associazione ex articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., ne’ alla data ultima dei reati fine dell’associazione stessa, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalita’ e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435).
Facendo buon governo dei richiamati principi da questa Suprema Corte affermati, l’ordinanza impugnata ha esposto con lineari sequenze argomentative le ragioni che non consentivano di ritenere giustificata la sostituzione della misura carceraria, alla luce dell’immutato quadro indiziario e cautelare emerso a carico del ricorrente e della totale assenza di specificita’, in relazione alla sua vicenda cautelare, dell’elemento costituito dall’attuale emergenza pandemica.
Muovendo da una completa disamina degli ulteriori elementi offerti, in epoca successiva alla commissione dei fatti in contestazione, da un’ordinanza custodiale emessa nei confronti dell’indagato per il delitto di partecipazione, a partire dal 2011, ad un sodalizio mafioso riconducibile all’organizzazione denominata “cosa nostra” ed operante sul versante tirrenico della provincia messinese, l’ordinanza impugnata ha puntualmente esaminato e disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive, ponendo in evidenza una serie di dati congruamente ritenuti sintomatici dell’ininfluenza del decorso del tempo rispetto alla tipologia delle gravi ipotesi di reato oggetto dei temi d’accusa enucleati in sede cautelare (sino al 2015).
Entro tale prospettiva, il Tribunale ha negato qualsiasi rilievo all’allegazione inerente allo svolgimento di attivita’ lavorativa alle dipendenze di una ditta nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione della misura cautelare, ponendo in evidenza, con riferimento alla operativita’ della presunzione posta dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, non solo il dato relativo alla continuativa adesione del ricorrente ad un’organizzazione criminale storicamente radicata sul territorio e quello, ad esso strettamente connesso, dell’assenza di congrui elementi sintomatici dell’avvenuto recesso dai rapporti con il contesto criminale di appartenenza, ma anche la specifica incidenza, ai fini della persistenza del periculum libertatis, delle risultanze offerte dal contributo dichiarativo di collaboratori di giustizia ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) che hanno riferito sulla continuativita’ della gestione delle attivita’ di narcotraffico da parte del ricorrente anche nel periodo della detenzione e sul suo intento di riorganizzare le fila dell’attivita’ di spaccio una volta scarcerato.
4. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull’apprezzamento di profili fattuali gia’ puntualmente vagliati in sede di gravame cautelare, e la cui rivisitazione – anche in relazione alla sollecitata, ma non consentita, disamina comparativa di differenti vicende cautelari – esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curera’ l’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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