In sede di gravame il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6481.

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Ordinanza|9 marzo 2021| n. 6481

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Compenso professionale – Domanda riconvenzionale del convenuto – Ammissibile lo slittamento nello scaglione superiore per un maggiore attività difensiva dell’avvocato – Onere di indicazione delle voci violate – Liquidazione di somme inferiori rispetto allo scaglione applicabile – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4905-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3248/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 29 giugno 2018. Con tale pronuncia e’ stato respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, avente ad oggetto, da un lato, la condanna di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 37.305,20, oltre interessi e maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, e, dall’altro, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa banca, diretta alla condanna della predetta societa’, oltre che dei suoi fideiussori, al pagamento della somma di Euro 262.632,93, oltre interessi. La Corte di Napoli, con la menzionata sentenza, ha condannato (OMISSIS) s.p.a., in cui si sono fuse per incorporazione (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., al pagamento delle spese del grado in favore del difensore antistatario degli appellati (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): spese liquidate in Euro 6.000,00.
2. – Il ricorso, proposto dai predetti appellati, si fonda su di un solo motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Sono state depositate memorie.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene lamentata la violazione dell’articolo 91 c.p.c. ss., e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 2, comma 1, articolo 4, comm1 1 e 9, oltre che l’omessa e insufficiente motivazione in ordine alla riduzione disposta dalla Corte delle voci tariffarie indicate nella nota spese. Lamentano i ricorrenti che la liquidazione dell’importo in Euro 6.000,00 risulterebbe essere non congruo, avendo riguardo all’attivita’ espletata, oltre che non rispettoso della tariffa professionale applicabile.
2. – Il ricorso e’ anzitutto ammissibile.
Questa Corte si e’ difatti gia’ espressa nel senso che il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualita’ di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in se’ considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare: e cio’ in quanto l’erroneita’ della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che puo’ rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtu’ del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensi’ quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, e’ tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che e’ legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il piu’ possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (Cass. 30 maggio 2017, n. 13516).
E’ poi da escludere che il ricorso sia connotato dall’assenza di specificita’ eccepita dalla controricorrente.
3. – Il motivo di impugnazione risulta essere fondato nei termini che si vengono ad esporre.
Deve premettersi che a norma del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1, il giudice “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”, ma cio’ non significa che si delinei un vincolo alla determinazione secondo i detti valori, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 9 novembre 2017, n. 26608; Cass. 11 dicembre 2017, n. 29606).
Cio’ detto, ai fini dell’individuazione dello scaglione di valore della causa non rileva la somma accordata con la domanda principale. Infatti, la domanda riconvenzionale della banca, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula, per certo, con la domanda principale dell’attore, ma, se di valore eccedente a quest’ultima, puo’ comportare l’applicazione dello scaglione superiore: infatti, la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all’avvocato una maggiore attivita’ difensiva (Cass. 14 luglio 2015, n. 14691; Cass. 29 novembre 2018, n. 30840). Ebbene, nella fattispecie la Corte di appello ebbe a rigettare l’appello della banca che investiva anche la statuizione assunta dal Tribunale con riguardo alla domanda riconvenzionale della medesima. Doveva essere quindi preso in considerazione lo scaglione di tariffa ricompreso tra Euro 260.000,01 e Euro 520.000,00.
Non rileva nemmeno che nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro la liquidazione degli onorari a carico del soccombente debba effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata (della tariffa forense, approvata con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 6, comma 1: in tema Cass. 12 giugno 2019, n. 15857): nella fattispecie e’ infatti assorbente la considerazione per cui il valore della causa andava determinato con riferimento alla somma pretesa, in primo grado, con la domanda riconvenzionale che e’ stata integralmente rigettata e che e’ stata, parimenti, reputata non accoglibile in sede di gravame.
I ricorrenti assumono che, nel computo delle spese, il giudice avrebbe dovuto tener conto del compenso maturato nelle quattro fasi di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5. Con riferimento alla fase istruttoria gli istanti si limitano tuttavia a menzionare di aver partecipato a delle udienze, senza allegare l’avvenuto compimento di alcuna delle attivita’ indicate al cit. comma 5, lettera c). Posto, infatti, che per censurare in sede di legittimita’ la pronuncia che abbia violato i limiti tariffari e’ necessario, indicare gli errori commessi dal giudice, le voci di tabella che si ritengono violate e le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. 23 agosto 2003, n. 12413; Cass. 17 settembre 2004, n. 18757); tale condizione non puo’ ritenersi soddisfatta in mancanza della specifica enunciazione delle singole attivita’ che danno titolo ai compensi che si assumono illegittimamente esclusi.
Riguardo, invece, alla previsione contenuta nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2, secondo cui ove l’avvocato che assiste piu’ soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico “puo’ di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fi no a un massimo di dieci soggetti”, deve ritenersi che l’aumento in questione (gia’ previsto dal Decreto Ministeriale n. 585 del 1994), rientri nel potere discrezionale del giudice del merito (Cass. 2 settembre 2009, n. 19089; Cass. 26 marzo 2019, n. 8399).
Ebbene, pur escludendo il compenso per l’attivita’ istruttoria e la maggiorazione per il patrocinio di piu’ soggetti, la somma liquidata dalla Corte di appello risulta inferiore al limite tariffario riferito allo scaglione di riferimento, che e’ pari a Euro 6.780,00; il provvedimento non reca, poi, alcuna motivazione che dia conto di tale deroga.
4. – La sentenza va quindi cassata sul punto delle spese processuali. Segue il rinvio della causa alla Corte di Napoli che, in diversa composizione, statuira’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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