Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25980.

Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25980. Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

Data udienza 23 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – An e quantum – Amministratori e sindaci di società – Obbligazioni solidali – Transazione parziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16887/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.C., quale incorporante la (OMISSIS) S.C.p.a. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unita mente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e sul ricorso successivo:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
e contro
(OMISSIS) S.C., quale incorporante la (OMISSIS) S.C.p.a. in A.S., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1298/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

RITENUTO

che:
Con atto di citazione notificato il 28/1/2008 la (OMISSIS) P.A. propose azione di responsabilita’ ex articoli 2392 c.c. e segg., nei confronti di tutti coloro che, nel periodo intercorso tra il 2003 ed il 2006, avevano ricoperto cariche sociali in seno al Consiglio di amministrazione, nonche’ nei confronti del Direttore generale (OMISSIS), chiedendo la condanna dei convenuti in solido all’integrale risarcimento dei danni cagionati alla stessa Banca per violazione dei doveri loro rispettivamente incombenti e per i fatti dedotti in citazione, oltre interessi, risarcimento del maggior danno e rifusione delle spese di lite.
Per quanto interessa, instauratosi il contraddittorio, (OMISSIS) e (OMISSIS) contestavano integralmente quanto sostenuto dalla Banca, sia con riguardo all’an sia al quantum.
Nel corso del giudizio, la Banca dette atto dell’intervenuta transazione parziale, approvata dall’assemblea della Banca in data 18/1/2009, avente ad oggetto le quote di responsabilita’ di alcuni degli originari convenuti, con espressa salvezza del residuo credito risarcitorio nei confronti dei convenuti che non avevano transatto. In data 20/5/2011 la Banca ridusse ulteriormente la propria domanda e preciso’ che, per effetto di transazioni successive, l’azione doveva ritenersi coltivata nei soli confronti di (OMISSIS) (ex direttore generale) e (OMISSIS) (ex consigliere del consiglio di amministrazione).
Con sentenza n. 949/2013 il Tribunale di Civitavecchia dichiaro’ cessata la materia del contendere nei confronti di tutti i convenuti ad esclusione di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanno’ in solido, quali unici soggetti rimasti nel giudizio, al risarcimento dei danni ex articoli 2392 c.c. e segg. (responsabilita’ verso la societa’), quantificati in Euro 1.813.689,03, oltre interessi e spese legali.
Proposti separati appelli da (OMISSIS) e (OMISSIS), le cause vennero riunite.
La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto gli appelli.
In particolare, ha confermato la declaratoria di responsabilita’ degli appellanti, ed ha affermato che “la responsabilita’ dell’appellante (OMISSIS) non puo’ essere frazionata, come richiesto, e che egli risponde, al pari del (OMISSIS) e degli altri amministratori e sindaci, per l’intero danno determinato, con la sua condotta colposa, alla (OMISSIS), danno che e’ stato liquidato equitativamente dal giudice nella misura complessiva di Euro 1.528.055,63, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., stante l’impossibilita’ o l’estrema difficolta’ di specificare l’esatto ammontare delle perdite e che comunque coincide con la stima del danno effettuata dal CTU Dott. (OMISSIS). E’ invece fondato e merita accoglimento il quarto motivo di appello, afferente alla omessa considerazione delle transazioni intervenute nel corso del giudizio. Ed invero la Banca, dopo avere chiesto la condanna solidale dei ventitre convenuti, nel corso del giudizio di primo grado ha transattivamente definito la propria pretesa con ventuno di essi, percependo la somma di Euro 8.700,00, da ciascun di loro, come e’ pacifico in causa” (fol. 12/13 della sent. imp.).
Quindi, dopo avere riscontrato che il Tribunale aveva condannato i due convenuti rimasti in giudizio al pagamento della somma di Euro 1.831.689,03, comprensiva della rivalutazione e degli interessi compensativi sulla somma di Euro 1.528.055,63, imputata a titolo di risarcimento del danno globalmente considerato, ha affermato che la pretesa azionabile nei loro confronti doveva essere proporzionalmente ridotta, secondo l’insegnamento delle Sez. U. n. 30174/2011, con detrazione delle somme pagate dai condebitori coobbligati a titolo di transazione con la Banca. Ha, quindi detratto la somma di Euro 182.700,00 (pari all’importo di Euro 8.700,00 moltiplicato per le ventuno transazioni) dal totale del danno liquidato dal Tribunale e condannato i condebitori in solido rimasti in causa, (OMISSIS) e (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 1.518.382,09, comprensiva del danno, della rivalutazione e degli interessi legali composti, oltre agli interessi legali.
Quanto alla regolazione delle spese, la Corte di appello ha dichiarato compensate tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi in ragione di 1/3 e condannato l’appellata alla rifusione in favore degli appellanti dei restanti 2/3, come liquidati in dispositivo.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; (OMISSIS) ha proposto separato ricorso con un mezzo; la (OMISSIS) S.c.p.A., in Amministrazione Straordinaria, quale incorporante della (OMISSIS) S.C. P.A. in A.S., ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno replicato con separati controricorsi al ricorso incidentale svolto dalla Banca. (OMISSIS) ha depositato memoria.

Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

 

CONSIDERATO

che:
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione, con riferimento all’articolo 112 c.p.c., degli articoli 1292 e 1304 c.c., come interpretati sul punto da Cass. Sez. U. n. 30174/2011.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ridotto l’importo dovuto a titolo di risarcimento nella misura (minore) degli importi in concreto transatti e versati dai condebitori solidali e non per quote ideali, secondo il dettato delle Sez. U. n. 30174/2011, pure richiamato dalla Corte distrettuale nel provvedimento impugnato.
1.2. Con il secondo motivo (OMISSIS) denuncia la medesima violazione sotto i seguenti ulteriori profili: la transazione conclusa da parte degli altri coobbligati aveva previsto il pagamento di una somma inferiore alla quota ideale gravante su ciascun debitore transigente; la Banca nella transazione (OMISSIS) aveva previsto di proseguire l’azione intrapresa “solo ed esclusivamente nei limiti della loro quota proporzionale di responsabilita’ solidale”, dando vita ad una transazione aperta perche’ il creditore aveva dichiarato di voler estendere gli effetti della transazione ai condebitori non transigenti; (OMISSIS) nella comparsa conclusionale aveva dichiarato di voler profittare della transazione, da configurarsi come atto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
2. Con l’unico motivo del proprio ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 1298 c.c., comma 2 e articolo 2055 c.c., comma 3 e l’errata applicazione dei principi di diritto e dei criteri di computo espressi da Cass. Sez. U. n. 30174/2011 in tema di effetti della transazione parziale nell’ambito dell’obbligazione solidale.
Sostiene anche che l’arbitrario calcolo compiuto dalla Corte di appello era suscettibile di determinare un’ingiusta locupletazione in capo alla Banca, in violazione dell’articolo 2041 c.c..
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3 e dell’articolo 2697 c.c..
La Banca sostiene che, avendo dato atto degli accordi intervenuti con gli altri ventuno condebitori solidali, aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle parti di questi accordi e la limitazione della condanna nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) “nei limiti delle quote di responsabilita’ dagli stessi assunte”.
A suo parere, se (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero voluto avvalersi degli effetti delle transazioni al fine della determinazione del residuo credito, avrebbero dovuto chiedere l’ordine di esibizione delle stesse, essendo loro onere provare gli accordi, ma cio’ non avevano fatto, limitandosi a depositare la transazione (OMISSIS).
Secondo la Banca la decisione e’ errata perche’ la Corte di appello avrebbe tenuto conto della documentazione irritualmente acquisita, violando l’articolo 345 c.p.c., comma 3 e articolo 115 c.p.c. e l’articolo 2697 c.c., comma 2. Inoltre, avrebbe dato erroneamente per pacifico che le transazioni erano state concluse per il medesimo importo di Euro 8.700,00, circostanza che non risultava dagli atti.

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3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
La censura critica la statuizione con cui la Corte di appello ha condannato la Banca alla rifusione delle spese di giudizio per i due gradi nella misura di 2/3 in quanto parte maggiormente soccombente, sostenendo che non e’ possibile dedurre l’iter decisionale sul punto.
4.1. I ricorsi proposti possono essere trattati congiuntamente perche’ affrontano questioni giuridiche strettamente collegate.
Segnatamente i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati e vanno accolti; il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Banca e’ inammissibile, mentre il secondo va dichiarato assorbito.
4.2. Risulta decisivo rammentare preliminarmente che “La responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci di societa’ ha natura solidale, ai sensi dell’articolo 1292 c.c. e tale vincolo sussiste – tanto quando la responsabilita’ sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale – anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a piu’ condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l’articolo 1304 c.c., comma 1, si applica soltanto se la transazione abbia riguardato debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, cosi’ che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota” (Cass. n. 16050 del 08/07/2009); cio’ perche’ l’articolo 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con il quale e’ stipulata, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilita’ per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, mentre nel caso in esame le plurime transazioni dell’obbligazione solidale avvennero per quota – posto che non risulta il contrario, ne’ la banca ha sostenuto di avere transatto l’intero debito -, collocando cosi’ la concreta fattispecie al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 1304 c.c., comma 1.
4.3. Tanto puntualizzato, va rimarcato che, con la sentenza n. 30174 del 30/12/2011, le Sezioni Unite, in relazione agli effetti della transazione che abbia riguardato solo la quota del condebitore solidale, hanno, quindi, affermato che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento e’ stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (conf. Cass. n. 22231 del 20/10/2014; Cass. n. 17893 del 27/08/2020).
4.4. Ne consegue che la decisione impugnata e’ errata laddove risultano detratte, dall’importo complessivo liquidato a titolo risarcitorio, solo le somme effettivamente incassate dalla banca all’esito delle transazioni parziali, pur se inferiori all’ammontare delle rispettive quote ideali.

Obbligazioni solidali e la determinazione del debito che residua

 

Invero, in caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall’accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto; se, invece, la somma versata e’ stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.
4.5. Per tali motivi risultano fondati i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.6. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), inammissibilmente generica si mostra la censura (parrebbe per violazione dell’articolo 115 c.p.c.) relativa all’accertamento, espresso dalla Corte di merito in sentenza, circa la non contestazione in causa della percezione da parte della banca della somma di Euro 8.700,00 da ciascuno dei 21 convenuti con i quali aveva transatto la controversia. Il controricorso si limita invero ad affermare che sarebbe stato “indiscusso l’avvenuto raggiungimento dei 21 accordi, ma non anche il contenuto ed il valore di essi”, astenendosi dal precisare il contenuto – e la collocazione nel fascicolo processuale – degli atti di causa dai quali desumere che la non contestazione fosse contenuta in tali limiti, in tal modo violando il disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Parimenti inammissibile si mostra poi l’ulteriore censura (per violazione degli articoli 345 e 115 c.p.c.) espressa nel motivo, avverso la ritenuta (dalla Corte di merito) ammissibilita’ della produzione in appello di uno degli atti di transazione intervenuti tra le parti (dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie in primo grado). Trattandosi invero di censura avverso una ulteriore ratio a sostegno dell’individuazione delle somme versate in esecuzione delle transazioni, la ritenuta inammissibilita’ della censura avverso la distinta ed assorbente ratio basata sul carattere incontroverso di tale circostanza rende privo di interesse per la ricorrente l’eventuale accoglimento della censura in esame.
4.7. Il secondo motivo del ricorso incidentale, avente ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata inerente al regolamento delle spese del giudizio di merito, resta assorbito dalla cassazione della sentenza stessa in accoglimento dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. In conclusione vanno accolti i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS); va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Banca, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, nonche’ per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Accoglie i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Banca ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese;
– Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13 comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

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