Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|9 giugno 2021| n. 22786.

Falsi in pratiche di revisione di veicoli .

In tema di falso documentale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata il verbale attestante l’intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione di un veicolo, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine al superamento delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all’idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati; costituisce, invece, certificazione amministrativa il talloncino comprovante l’avvenuta revisione del veicolo, da apporre sulla carta di circolazione, che ha natura derivativa rispetto all’atto del pubblico ufficiale.

Sentenza|9 giugno 2021| n. 22786. Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Data udienza 26 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Associazione per delinquere – Reati scopo – Reti di falso ideologico e corruzione – Falsi in pratiche di revisione di veicoli – Integrazione falso in atto pubblico e non in certificazione amministrativa – Fede privilegiata – Sussistenza elemento oggettivo della fattispecie associativa – Ricorso per cassazione – Parziale fondatezza in merito a singole posizioni degli imputati – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 5) ascritto a (OMISSIS), l’annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio per (OMISSIS), l’inammissibilita’ nel resto delle impugnative dei predetti ricorrenti e l’inammissibilita’ di tutti gli altri ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi prescritti i reati;
lette le memorie dell’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) ed udito il difensore in udienza, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata emessa il 14 dicembre 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la condanna pronunziata, all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Varese nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati – in concorso con altri soggetti non ricorrenti – di:
– associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata ed in certificati ed autorizzazioni amministrative e di corruzione ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS));
– due o piu’ tra i reati-scopo dell’associazione (tutti gli imputati).
Il procedimento – che riguardava anche molti altri soggetti oggi non ricorrenti e ulteriori imputazioni a carico degli odierni impugnanti per cui vi sono state pronunzie liberatorie – concerne un sodalizio ed i relativi reati fine, ascrivibili a funzionari e dipendenti infedeli della Motorizzazione Civile di (OMISSIS), ad intermediari collettori di tangenti e ai privati beneficiari, con un sistema che consentiva a questi ultimi di ottenere, dietro pagamento di somme di denaro, lo svolgimento positivo di pratiche di revisione auto o simili e di abilitazione alla guida, senza che fossero nella realta’ svolti i dovuti controlli e/o percorso l’iter previsto dalla normativa di settore.
La riforma in appello e’ consistita nell’assoluzione, per alcune delle imputazioni, e nella declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, per altre, ma la gran parte dell’assunto accusatorio gia’ validato dal Giudice di prime cure ha resistito al giudizio di secondo grado.

 

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2. Contro l’anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia degli imputati sopra indicati.
3. Il ricorso dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) si compone di sei motivi, preceduti da un breve riepilogo delle scansioni processuali.
3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli articoli 357 e 358 c.p.p., perche’ l’imputato, quale mero ausiliario tecnico della Motorizzazione civile, si limitava a svolgere alcune delle operazioni materiali necessarie per il compimento della revisione dei veicoli. Sarebbe, dunque, errata la risposta data dalla Corte di merito al corrispondente motivo di appello.
3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione. Messe a raffronto le motivazioni, sul tema della qualifica soggettiva, fornite dal Giudice dell’udienza preliminare e dalla Corte di appello, non si comprenderebbe se (OMISSIS) sia stato condannato quale intraneus, sul presupposto della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, ovvero a titolo di concorso quale extraneus, cio’ integrando un profilo di contraddittorieta’ della pronunzia.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 117 c.p., perche’ tale norma si applica solo quando, per le condizioni e qualita’ personali del colpevole, muta il titolo di reato (e in questo caso, senza la qualifica dell’intraneo, le condotte addebitate a (OMISSIS) non costituirebbero reato); inoltre, la norma si applica solo quando il concorrente esterno ignori la qualifica soggettiva dell’intraneus.

 

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3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 479 e 319 c.p., in ragione del fatto che l’imputato e’ coinvolto nel procedimento per la sola presenza alla tornata di revisione di Tradate, presenza che non era frutto di una libera scelta, ma oggetto di uno specifico ordine di servizio, da parte della Motorizzazione Civile di (OMISSIS). Inoltre l’articolo 479 c.p., punisce solo condotte commissive, sicche’ la norma ivi prevista non potrebbe condurre a punire la mera presenza fisica del ricorrente.
3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di cui al capo 10). Precisa il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva completamente omesso di motivare circa la sua posizione e che a tale carenza argomentativa aveva supplito la Corte di appello. Cio’ nonostante, il tessuto argomentativo sarebbe carente.
In primo luogo, la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che a (OMISSIS) fosse contestata anche l’associazione per delinquere, mentre cosi’ non
era, ed ha posto a base del proprio giudizio oltre che la circostanza che l’imputato avesse partecipato alle revisioni fantasma dei giostrai – anche che egli avesse contribuito alle false revisioni di due veicoli di cui al capo 20), fatti per cui, pero’, vi era stata assoluzione perche’ il fatto non sussiste.
Si osserva altresi’ nel ricorso che la presenza di soli sedici veicoli nella seduta di (OMISSIS), a dispetto dei cinquantanove prenotati, non puo’ costituire indice della consapevolezza di (OMISSIS) della falsificazione delle revisioni dei veicoli non controllati, giacche’, a fronte della carenza di contatti con i proprietari dei mezzi, la Corte non spiega come egli fosse venuto a conoscenza che la tornata dovesse riguardare piu’ veicoli di quelli presenti.

 

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Non sarebbe concludente, nel senso della partecipazione consapevole di (OMISSIS) ai brogli degli altri dipendenti della Motorizzazione, la conversazione riportata a pag. 149 della sentenza impugnata, che non si riferiva alla seduta di (OMISSIS) (avvenuta il 6 aprile 2012), ma ad un evento accaduto il giorno stesso (11 aprile 2012) e conteneva il mero riferimento a tale ” (OMISSIS)”, sicche’ vi sarebbe travisamento della prova.
Sarebbe poi stata male interpretata la conversazione telefonica del 6 aprile 2012 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui il primo aveva semplicemente invitato l’altro a guardarsi attorno.
Aggiunge il ricorrente che nessun’altra telefonata lo aveva visto coinvolto in vista dell’organizzazione della seduta di (OMISSIS).
3.6. Il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla motivazione circa il reato di cui al capo 11). Sostiene il ricorrente che sarebbe una mera congettura che, alla seduta di (OMISSIS), circolasse denaro (che avrebbe dovuto insospettire (OMISSIS)).
Quanto all’intercettazione riportata a pag. 93 della sentenza impugnata, le cose da consegnare a (OMISSIS) di cui Torneo parla con (OMISSIS) non sarebbero ne’ il denaro prezzo della corruttela ne’ i libretti di circolazione dei veicoli falsamente revisionati, come si evincerebbe da un’altra frase pronunziata nella telefonata.
Sottolinea, infine, il ricorrente che una prova a discarico sarebbe costituita dalle dichiarazioni di (OMISSIS) che, pur ammettendo di avere versato una tangente a Torneo per la seduta di (OMISSIS), mostra di conoscere solo il predetto funzionario infedele e non coloro che lo assistevano.
4. Il 27 maggio 2020, il difensore del (OMISSIS) ha inviato via PEC un motivo nuovo, che lamenta violazione di legge quanto al fatto sub 10) contestandone la qualificazione giuridica di falso in atto pubblico di fede privilegiata, mentre si tratterebbe del reato di cui all’articolo 480 c.p., prescritto nelle more del deposito della sentenza di appello.
5. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), ha presentato un ricorso composto da venticinque motivi.

 

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5.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa, giacche’ la piattaforma probatoria dimostrerebbe, al piu’, il concorso di persone nel reato.
5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto ai reati di cui ai capi 2) e 3). La Corte di merito sarebbe incorsa nell’anzidetto travisamento quanto alle intercettazioni telefoniche, che, essendo successive di quasi un anno rispetto al fatto, non atterrebbero agli accordi prodromici alla falsa revisione di cui alle imputazioni.
5.3. Il terzo motivo di ricorso – sempre concernente la motivazione relativa ai reati sub 2) e 3) – lamenta omessa motivazione quanto al motivo di appello relativo alla mancata risposta che gia’ il Giudice dell’udienza preliminare aveva offerto ad una deduzione difensiva che riguardava la registrazione sul cronotachigrafo del veicolo tg. (OMISSIS) di un numero di KM incompatibile con la partecipazione alla seduta di revisione del 21 giugno 2011.
5.4. Il quarto motivo di ricorso investe il vizio di motivazione che contraddistinguerebbe la sentenza impugnata quanto al ragionamento indiziario relativo ai reati di cui ai capi 4) e 5). Deduce il ricorrente che non sarebbero precisi gli indizi, in particolare il traffico telefonico analizzato, le condizioni dei veicoli, il mancato superamento di una precedente revisione per un veicolo e la risalenza dell’ultima revisione per un altro.
5.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 5), maturata prima della sentenza di appello in ragione della cornice edittale dell’epoca di commissione dei fatti.
5.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7). La Corte di merito avrebbe travisato un’annotazione di servizio, reputando che essa avesse dimostrato che il veicolo tg. PD033493 non si fosse mosso dalla sede della ditta proprietaria per tutta la giornata del 12 dicembre 2011, mentre detta annotazione dava solo atto di un controllo svolto alle ore 6.45 del mattino di quel giorno. La risposta della Corte territoriale sul punto fondava su un’errata inversione dell’onere della prova.

 

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5.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al concorso del (OMISSIS) nei reati di cui ai capi 10) e 11). A giudizio del ricorrente, le intercettazioni che, secondo la sentenza impugnata, dimostrerebbero detto concorso non sarebbero, al contrario, sufficientemente indicative di un contributo di (OMISSIS) al fatto; a supporto della doglianza, il ricorrente pone una lettura critica del contenuto delle intercettazioni, come interpretate dai Giudici di merito.
5.8. La sentenza impugnata sarebbe altresi’ viziata per errore di diritto e vizio di motivazione in ordine al concorso del (OMISSIS) anche nei reati di cui ai capi 12) e 13), perche’ l’imputato non aveva avuto alcun ruolo nella seduta di Schiranna, fatta salva la telefonata in cui avvertiva (OMISSIS) del possibile arrivo del direttore Persano che, pero’, non era mai andato sul posto, sicche’ l’apporto del ricorrente era stato nullo.
5.9. Il nono motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 14 e 15).
La motivazione della Corte di merito sarebbe illogica in quanto valuterebbe in maniera contraddittoria il materiale captativo, in particolare due intercettazioni del 14 e del 19 marzo 2012, relative alla restituzione del libretto al proprietario Campos Jane, che sarebbe stata significativa del mancato collaudo del veicolo solo se avvenuta prima della data della revisione (collocata il 9 marzo 2012). Per il resto, il ragionamento indiziario sarebbe frutto di una mera congettura.
5.10. Il decimo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 257 reg. esec. C.d.S., quanto ai reati di cui ai capi 16) e 17), per avere reputato necessaria la visita prodromica al rilascio del permesso carro-carovana di cui ai capi di imputazione, mentre, trattandosi non gia’ di un primo rilascio, ma di un rinnovo, detta visita non era necessaria.
5.11. L’undicesimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 18), 18-bis) e 19).
Si legge nel ricorso che, a fronte di intercettazioni intercorse tra terzi, non viene poi citata in sentenza la prova dell’effettivo rilascio indebito del permesso per carro-carovana. Prosegue il ricorso affermando che la restituzione del libretto concernente l’avvenuta revisione risultante dall’intercettazione del 13 aprile 2012 non dimostrerebbe la falsita’ della revisione del 17 aprile 2012.

 

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5.12. Il dodicesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 22) e 23). L’intercettazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) su cui fonda la condanna di (OMISSIS) sarebbe equivoca, in quanto la sentenza non spiega la ragione per cui l’oggetto della consegna dovesse essere una carta di circolazione; ne’, nel corpo della sentenza, si comprende sulla base di quali elementi si sia ritenuto che negli incontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS) vi fosse stato lo scambio della carta di circolazione menzionata nel capo di imputazione. La Corte di merito non avrebbe motivato circa la compatibilita’ tra l’ipotizzata responsabilita’ di (OMISSIS) e le dichiarazioni di (OMISSIS), il quale aveva ricondotto l’episodio all’evento di Tradate (dichiarazioni valorizzate in primo ma non in secondo grado).
5.13. Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla prova dei reati di cui ai capi 24) e 25). Il riferimento all’intercettazione del 5 aprile 2012 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) contrasterebbe con la circostanza che fosse stato revisionato da (OMISSIS) solo un semirimorchio di proprieta’ di (OMISSIS). Ancora, il ricorrente lamenta che la revisione del mezzo sia datata 3 aprile 2012, quindi prima dell’intercettazione del 5 aprile riportata a pag. 203 della sentenza impugnata.

 

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5.14. Il quattordicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 26) e 27). La Corte di merito non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla prova del presunto accordo illecito tra (OMISSIS) e (OMISSIS) che, in tesi, avrebbe dovuto coinvolgere (OMISSIS); ne’ sulla natura dei documenti falsificati.
5.15. Il quindicesimo motivo di ricorso ritiene la sentenza impugnata viziata sotto il profilo argomentativo in ordine ai reati di cui ai capi 31) e 32) perche’ la Corte di merito non ha dato riscontro ai motivi di appello (riportati per stralcio) a proposito dell’equivocita’ degli elementi posti a base della condanna del ricorrente circa l’episodio in discorso. Nella sentenza impugnata vengono solo riportate intercettazioni da cui emerge una mera curiosita’ del prevenuto in ordine all’esito di un esame pratico per un suo ex esaminato ( (OMISSIS)) e tale interessamento, in uno ad alcune assenze di (OMISSIS) alle lezioni teoriche, ha fatto ritenere dimostrata la falsificazione dell’esame di guida.
5.16. Il sedicesimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 33) e 34). Anche in questo caso, la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai motivi di appello (riportati nel ricorso) e non avrebbe spiegato sulla base di quali conversazioni sarebbe comprovato che (OMISSIS) aveva alterato l’esito dell’esame orale cui si era sottoposto (OMISSIS), ne’ avrebbe fornito alcuna motivazione circa l’accordo corruttivo che vi sarebbe sotteso.

 

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5.17. Il diciassettesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai capi 37) e 38). Vi sarebbe travisamento della prova perche’ il soggetto presunto beneficiato dai favori di (OMISSIS) – tale (OMISSIS) – non aveva avuto la patente revocata per guida in stato di ebbrezza, ma per avere circolato durante il periodo di sospensione cautelare della patente. Vi era stato, quindi, un errore interpretativo, in quanto la Corte di merito ha fallacemente ritenuto che la revoca della patente di (OMISSIS) fosse stata disposta ai sensi dell’articolo 219 C.d.S., e che fosse, pertanto, operante il criterio di propedeuticita’ di cui all’articolo 116 C.d.S.. Erano, pertanto, sussistenti le condizioni per il rilascio della patente al (OMISSIS).
5.18. Il diciottesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 39) e 40). Non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dalla Corte di appello a proposito del fatto che (OMISSIS) doveva sapere che i diversi cerchi e pneumatici montati sull’autovettura di cui al capo di imputazione fossero vietati dalla casa costruttrice, mentre in realta’, nella carta di circolazione, non vi era un divieto di tal fatta. Al contrario, l’omologazione era ben possibile, purche’ a fronte di un nullaosta della casa costruttrice ovvero, in mancanza, a norma dell’articolo 235 reg. esec. C.d.S., di una relazione tecnica firmata da persona a cio’ abilitata.
5.19. Il diciannovesimo motivo di ricorso – che riguarda i reati di cui ai capi 51) e 52) – deduce vizio di motivazione, anche in relazione al provvedimento sollecitato ex articolo 507 c.p.p., e travisamento della prova. La Corte territoriale avrebbe trascurato la richiesta di acquisire documentazione attestante l’assenza per malattia di (OMISSIS) quando erano state effettuate le revisioni dei veicoli di Salvioli, revisioni svolte da altro dipendente della Motorizzazione, (OMISSIS), e senza alcun contatto con il ricorrente. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe affatto motivato in ordine alla mancanza di riferimenti al (OMISSIS) nelle intercettazioni ed avrebbe operato un salto logico reputando che, dopo un’intercettazione del 2 maggio 2012 dove venivano palesate delle difficolta’ nella revisione dei veicoli, l’avvenuta revisione dei medesimi il 19 maggio fosse indicativa di una falsificazione. Sarebbe, infine, apodittico ritenere irrilevante che le revisioni siano state effettuate da (OMISSIS), sol perche’ l’unico contatto di (OMISSIS) era (OMISSIS), ancorche’ questi non avesse partecipato alle procedure.
5.20. Il ventesimo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 53) e 54), perche’ le conversazioni captate non sarebbero in alcun modo eloquenti del coinvolgimento del prevenuto nelle condotte illecite.
5.21 Il ventunesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine ai reati di cui ai capi RR) e SS). La pratica di cui ai capi di imputazione in discorso era stata definita il 17 novembre 2009 e, quindi, si tratterebbe non gia’ di falso tentato ma di falso consumato, che sarebbe pero’ prescritto, cosi’ come era prescritta la relativa corruzione.

 

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5.22. Il ventiduesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai medesimi capi RR) e SS), perche’ – a dispetto del motivo di appello – nulla si legge nella sentenza impugnata circa le ragioni per cui la pratica sarebbe falsa.
5.23. Il ventitreesimo motivo di ricorso svolge un ragionamento analogo al ventunesimo motivo, questa volta con riferimento ai capi TT) e UU) ed alla documentazione attinente all’installazione di un gancio traino sul veicolo di cui all’imputazione. La documentazione prodotta dalla difesa aveva dimostrato che il fatto risaliva al 23 dicembre 2009, con conseguente prescrizione dei reati contestati.
5.24. Il ventiquattresimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto ai gia’ evocati capi TT) e UU), perche’ non era giustificato il giudizio di illiceita’ della pratica e nulla si diceva quanto al motivo di appello.
5.25. Il venticinquesimo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione circa l’aumento di pena per i reati-satellite, immotivato ed applicato nella medesima misura (quarantacinque giorni di reclusione) per ogni fattispecie satellite, a prescindere dalla sua gravita’.
6. La difesa del (OMISSIS) – nonostante la richiesta di trattazione orale – ha depositato successivamente atti scritti Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23.
6.1. Con una prima memoria, ha rappresentato che, nelle more della fissazione dell’udienza dinanzi a questa Corte, in uno stralcio del presente procedimento, la Corte di appello di Milano ha definito la posizione di (OMISSIS) – coimputato del ricorrente quanto ai reati di cui ai capi 51) e 52) -assolvendolo dal falso e dichiarando la prescrizione per la corruzione. In detta sentenza, la Corte di merito, sulla scorta di indagini difensive, ha ritenuto che la pratica che si assume irregolare non era stata portata avanti, in quanto (OMISSIS) si era poi rivolto ad un’agenzia che aveva svolto la pratica in maniera regolare.
6.2. Con una seconda memoria, la difesa del ricorrente ha replicato, punto per punto, alla requisitoria scritta che il Procuratore generale ha versato in atti.
7. Ha presentato ricorso anche (OMISSIS), a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS), che ha affidato le proprie censure ad un unico motivo, che lamenta violazione dell’articolo 62 bis c.p., e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di applicazione della circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito – si legge nel ricorso – ha giustificato detta reiezione in termini identici per la posizione, ben piu’ gravata, di (OMISSIS), mentre quella di (OMISSIS) e’ una figura molto piu’ defilata, senza rapporti con funzionari pubblici ne’ con titolari di agenzie di pratiche automobilistiche e la cui condotta, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non si era protratta per un lungo periodo di tempo. Il ricorso prosegue affermando che le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate sulla sola base della scelta di non collaborare, che costituisce espressione di opzioni difensive, e dolendosi del differente trattamento assicurato ad altri correi.
8. L’Avv. (OMISSIS) ha presentato ricorso – con un unico atto – anche nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le censure a due motivi.

 

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8.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla risposta che la Corte territoriale ha fornito alla doglianza di merito a proposito del coinvolgimento degli (OMISSIS) quali beneficiari del falso e corruttori. I medesimi – si legge nel ricorso – sono stati condannati solo perche’ formalmente proprietari di un veicolo che aveva partecipato alla seduta di revisione del 6 aprile 2012, a prescindere dell’effettiva utilizzazione del mezzo.
8.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 597 c.p.p., e dell’articolo 69 c.p., e vizio di motivazione. Pur se la Corte di appello ha corretto l’errore in cui era incorso il Giudice dell’udienza preliminare – nell’operare la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena base dell’articolo 476 c.p., comma 2, senza tenere conto che le attenuanti dovevano essere bilanciate con la circostanza aggravante – tuttavia non ha considerato che il Giudice di prime cure era partito dal minimo e non ha fatto altrettanto.
9. Il ricorso di (OMISSIS) a firma dell’Avv. (OMISSIS) e’ affidato a tre motivi.
9.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione perche’ la Corte distrettuale, pur dando atto che mancava totalmente, nella sentenza di primo grado, la motivazione per le fattispecie sub 41) e 42), ha affermato di poter colmare la lacuna. Tuttavia, i Giudici di appello non hanno reso una motivazione effettiva, limitandosi a ripercorrere le emergenze probatorie ed a fornire un giudizio apodittico circa la responsabilita’ del ricorrente.
9.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione. Si legge nel ricorso che l’esistenza dell’associazione era stata evinta solo da alcuni contatti telefonici, senza la delineazione del ruolo e delle mansioni dei partecipanti e senza la prova di una cassa comune e di un piano volto alla commissione di piu’ fatti corruttivi. Vi erano al piu’ accordi estemporanei, il ricorrente aveva contatti solo con (OMISSIS) ed era entrato sulla scena solo in un secondo momento.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

9.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. A dispetto del fatto che la Corte di merito ha affermato di avere rideterminato la pena, quest’ultima e’ identica (anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione) a quella inflitta dal Giudice di prime cure.
10. Ricorre avverso la sentenza impugnata anche (OMISSIS) a mezzo dell’Avv. (OMISSIS), suo difensore di fiducia.
10.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei fatti – tra quelli contestati ai capi 4) e 5)- commessi il 23 settembre 2010, estinti prima della sentenza impugnata.
10.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 533 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, n. 2), e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito, nel rideterminare la pena in mitius, non ha tuttavia fatto riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., e non ha applicato la pena minima per il reato di cui all’articolo 476 c.p., cosi’ come aveva fatto il Giudice di prime cure. Ne’ la Corte di appello ha indicato il reato piu’ grave posto a base del calcolo e specificato gli aumenti per ciascuno dei reati-satellite e le ragioni che li hanno determinati.
10.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla fattispecie associativa, mentre vi sarebbe un mero concorso di persone nel reato.
Non vi sarebbero i presupposti del reato di cui all’articolo 416 c.p. – che, infatti, la Corte di appello non riporta, affidandosi ad argomentazioni generiche – in quanto (OMISSIS) non conosceva nessuno degli altri imputati (tranne (OMISSIS) e (OMISSIS)), si relazionava solo con (OMISSIS) ed ha operato in un arco di tempo piu’ ristretto rispetto alla vita dell’associazione. (OMISSIS) aveva solo aiutato suoi conoscenti rivolgendosi all’amico (OMISSIS), che sapeva compiacente nell'”aggiustare” le revisioni. Ne’ la sentenza impugnata ha individuato i presupposti della contestazione di organizzatore.

 

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11. Il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) si compone di quattro motivi.
11.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla qualifica soggettiva dell’imputato. Il Giudice dell’udienza preliminare, pur avendo ammesso l’abbreviato condizionato alla produzione di documentazione attinente proprio a questo aspetto, nulla aveva argomentato, in un senso o in un altro, circa l’incidenza della stessa sulla propria decisione e la Corte di appello, motivando per relationem, ha perpetuato il vuoto argomentativo. Ne’ il ragionamento del Giudice di prime cure – secondo cui tutti i dipendenti della Motorizzazione erano pubblici ufficiali con poteri certificatori – vale a sanare il vizio, in quanto (OMISSIS) era un mero ausiliario, con mansioni esclusivamente materiali.
11.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione circa la partecipazione dell’imputato ed il ruolo svolto nell’ambito del sodalizio. Proprio il ruolo di mero ausiliario impedisce di reputare l’imputato un organizzatore dell’associazione e le due sentenze di merito sono entrambe prive di una motivazione coerente con gli atti processuali.
11.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla fattispecie associativa, perche’ l’unico elemento di collegamento tra i presunti associati era l’appartenenza al medesimo ufficio. I singoli episodi appaiono differenti l’uno dall’altro ed ogni volta sono coinvolti soggetti diversi.
11.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto ai reati-fine, insistendo sempre sulla mancanza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo al ricorrente, che viene, invece, posta a base degli addebiti.
12. Il Procuratore generale ha anticipato per iscritto le conclusioni riservate all’udienza con trattazione orale, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo 5) ascritto a (OMISSIS), l’annullamento con rinvio con riferimento al trattamento sanzionatorio per (OMISSIS), l’inammissibilita’ nel resto delle impugnative dei predetti ricorrenti e l’inammissibilita’ di tutti gli altri ricorsi.
13. Hanno concluso per iscritto gli Avvocati:
– (OMISSIS) per (OMISSIS), insistendo per l’accoglimento del ricorso;
– (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, l’annullamento senza rinvio per prescrizione della sentenza impugnata circa i falsi nelle revisioni, previa riqualificazione nel reato di cui all’articolo 480 c.p.; l’annullamento senza rinvio per prescrizione in ordine alla corruzione di cui al capo 11).
– (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), insistendo per l’accoglimento dei ricorsi e invocando la prescrizione dei reati.
14. L’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), pur avendo chiesto la trattazione orale, ha presentato una memoria in cui ha sostenuto le ragioni del suo ricorso ed un’altra a cui ha allegato documentazione rilevante in ordine ai reati di cui ai capi 51) e 52).

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili, mentre quelli degli altri ricorrenti sono in parte fondati, il che impone di annullare parzialmente la sentenza impugnata come di seguito precisato nella trattazione delle singole posizioni. Per alcune imputazioni, al rilievo di vizi motivazionali e’ conseguito l’annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata a cagione della maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza impugnata.
Per ragioni di chiarezza espositiva va ribadito che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sono imputati – in concorso con altri soggetti non ricorrenti – di:
– associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata ed in certificati ed autorizzazioni amministrative e di corruzione ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS));
– due o piu’ tra i reati-scopo dell’associazione (tutti gli imputati).
Il procedimento – che riguardava anche molti altri soggetti oggi non ricorrenti e ulteriori imputazioni per cui vi sono state pronunzie liberatorie in primo e/o in secondo grado – concerne un sodalizio ed i relativi reati fine, ascrivibili a funzionari e dipendenti infedeli della Motorizzazione Civile di (OMISSIS), ad intermediari collettori di tangenti e ai privati beneficiari, con un sistema che consentiva a questi ultimi di ottenere, dietro pagamento di somme di denaro, lo svolgimento positivo di pratiche di revisione auto o simili e di abilitazione alla guida, senza che fossero nella realta’ svolti i dovuti controlli e/o percorso l’iter previsto dalla normativa di settore.

 

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La riforma in appello e’ consistita nell’assoluzione, per alcune delle imputazioni, e nella declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, per altre, ma la gran parte dell’assunto accusatorio gia’ validato dal Giudice di prime cure ha resistito al giudizio di secondo grado.
2. Prima di addentrarsi nell’esame dei singoli ricorsi, e’ opportuno tratteggiare alcune coordinate teoriche – sia di carattere processuale che sostanziale – che hanno guidato l’odierna decisione e che vale la pena indicare in premessa perche’ rilevanti rispetto a varie posizioni ed allo scopo di non appesantire l’esame di ciascuna di esse.
3. Riguardo all’approccio nella valutazione dei ricorsi, ne va rilevata in piu’ punti l’inammissibilita’ per aver debordato rispetto ai limiti del giudizio di legittimita’.
3.1. A questo proposito, il Collegio accede all’esegesi fatta propria anche
dalle Sezioni Unite – secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non e’ consentito invocare una valutazione o (OMISSIS)lutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimita’ un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Piu’ di recente si e’ sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimita’ il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

 

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Neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimita’, la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si e’, infatti, sostenuto che detto principio, introdotto nell’articolo 533 c.p.p., dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non puo’ essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicita’ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicita’ sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello; la Corte, infatti, e’ chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).
3.2. Altra valutazione che il Collegio ha svolto e’ quella della specificita’ dei motivi di ricorso. In spregio al disposto di cui all’articolo 581 c,o,o,, comma 1, lettera c), infatti, spesso i ricorrenti si sono affidati a considerazioni meramente teoriche, mancando di indicare le ragioni di diritto e, soprattutto, il ragionamento sulla cui base muovevano critiche specifiche alla decisione avversata. Anche quando, talvolta, hanno indugiato su alcuni aspetti concreti della regiudicanda, le parti hanno mancato di confrontarsi con la pronunzia impugnata. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio gia’ noto nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non puo’ ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

 

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3.3. In piu’ occasioni, infine, questa Corte ha dovuto affrontare questioni inedite, siccome mai poste nei motivi di appello, rilevando l’inammissibilita’ delle doglianze caratterizzate da questa anomalia; cio’ in ossequio al principio di diritto secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificita’ alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’articolo 606 c.p.p., comma 3, quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
4. Sul versante sostanziale, invece, occorre precisare quanto segue.
4.1. I falsi nelle pratiche di revisione dei veicoli sono stati correttamente ritenuti, dai Giudici di merito, falsi in atti pubblici di fede privilegiata. Le osservazioni che seguono valgono sia a dare risposta a quei ricorrenti che hanno dubitato della corretta qualificazione giuridica dei reati loro ascritti, sia a esplicitare le ragioni per cui questa Corte non ha utilizzato i propri poteri officiosi di vaglio sulla correttezza della qualificazione giuridica.
A tal proposito si impongono due riflessioni in diritto.

 

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4.1.1. In primo luogo, l’eventuale riqualificazione dei falsi nelle revisioni nel reato di cui all’articolo 480 c.p. – che taluno dei ricorrenti ha paventato – non tiene conto degli insegnamenti di questa Corte su falsita’ analoghe a quelle sub iudice, laddove la falsa sottoposizione ad operazioni di revisione di autoveicoli e’ stata sempre ritenuta integrare il delitto di falso in atto pubblico e non gia’ in certificazione amministrativa (Sez. 5, n. 17348 del 20/01/2020, De Stefano, Rv. 279171; Sez. 5, n. 6343 del 18/10/2013, dep. 2014, Castellani, Rv. 258949; Sez. 6, n. 7033 del 07/01/2010, Redondi, Rv. 246079; Sez. 5, n. 14256 del 07/03/2008, Buonvicino e altro, Rv. 239437, tutte relative alla classificazione di false revisioni da parte di soggetti privati autorizzati). Si tratta di un orientamento che il Collegio condivide appieno, giacche’ ad essere oggetto di falsita’ ideologica e’ la restituzione documentale circa l’effettivo e corretto svolgimento dell’attivita’ di verifica del veicolo, di competenza del Pubblico Ufficiale che, con la redazione del verbale di avvenuta revisione, attesta di avere compiuto le attivita’ necessarie per la revisione e che quest’ultima si e’ conclusa con esito positivo. Non smentiscono ma, anzi, rafforzano detta conclusione gli arresti di questa Corte (Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346; Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414; Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019) che classificano come certificazione amministrativa il talloncino che si appone sulla carta di circolazione e che comprova l’avvenuta revisione del veicolo, perche’ correttamente ne hanno ravvisato la natura derivativa rispetto all’atto del Pubblico Ufficiale che ne costituisce il presupposto logico-normativo, vale a dire quello in cui e’ documentato lo svolgimento positivo delle operazioni di revisione. Ha ricordato la sentenza Borrega, infatti, che “se il certificato amministrativo documenta dati gia’ in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verita’ o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l’atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realta’ fenomenica a quella documentale”. In altri termini, sempre seguendo la direttrice segnata dalla giurisprudenza appena evocata e ragionando a contrario, l’atto in cui confluisce in prima battuta l’avvenuta revisione – che la sentenza Borrega individua nella “pratica di revisione” – e’ un atto pubblico e non un certificato amministrativo, perche’ esso attesta i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente e non riproduce attestazioni gia’ documentate.

 

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Non rileva, a smentire questa ricostruzione in diritto, la circostanza che il capo di imputazione rechi l’indicazione del talloncino o del timbro di revisione, perche’ si tratta di un dato lessicalmente e giuridicamente ultroneo nella descrizione della fattispecie, evidentemente incentrata sulla mancanza a monte degli accertamenti di rito prodromici alla revisione e sulla conseguente falsita’ ideologica dell’atto finale della procedura che li presupponeva; ne e’ riprova la circostanza che l’intero ragionamento probatorio dei Giudici di merito ed anche le difese degli imputati hanno riguardato non gia’ l’atto derivativo riprodotto sulla carta di circolazione, ma la pratica di revisione che ne costituiva il presupposto.
4.1.2. Corretta appare altresi’ la classificazione del falso nella revisione come falso in atto pubblico di fede privilegiata.
Un autorevole contributo alla delineazione del concetto di atto pubblico fidefacente si deve alle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza Sorge (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436), hanno ricordato che l’efficacia fidefacente e’ descritta dall’articolo 2700 c.c., quale idoneita’ dell’atto a fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; tale efficacia e’ attribuita dalla stessa norma all’atto pubblico indicato dal precedente articolo 2699, come “il documento redatto, con le richieste formalita’, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e’ formato”.
Due sono – hanno sostenuto quindi le Sezioni Unite – gli elementi essenziali per l’iscrizione di un atto nel novero di quelli pubblici fidefacenti: per un verso, l’atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all’atto pubblica fede; per l’altro, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza.

 

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L’approdo in parola non si discosta dalle definizioni rinvenibili nella giurisprudenza precedente, laddove l’atto pubblico di fede privilegiata era ritenuto quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potesta’ documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verita’ assoluta. In questo solco, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246, ha riconosciuto la fidefacenza del verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all’attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l’avvenuto esame dei curricula dei candidati; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589, invece, ha escluso la natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarita’ di opere edilizie; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re e altri, Rv. 270855, l’ha esclusa in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attivita’ di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068, ha riconosciuto la fidefacenza di un documento di sgravio fiscale; sulla stessa linea definitoria si collocano altresi’ Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi e altro; Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298).
Cio’ premesso, e’ opinione del Collegio che il verbale attestante l’avvenuta revisione del veicolo si collochi senz’altro nelle maglie di queste definizioni. Si tratta, in primo luogo, di un’operazione rientrante nelle prerogative istituzionali del funzionario della MCTC deputato a svolgere i controlli sul veicolo e ad attestare la sussistenza dei requisiti per la revisione; essa e’ dotata, in secondo luogo, di una valenza probatoria quanto al superamento positivo delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all’idoneita’ del veicolo a circolare rispetto alla generalita’ dei consociati. Si pensi alla rilevanza delle attivita’ di revisione rispetto al tema della sicurezza stradale ed alla portata dimostrativa dell’attestazione di avvenuta revisione (si badi, quella che il mero talloncino si limita a riprodurre sulla carta di circolazione) in rapporto ai controlli delle forze dell’ordine ovvero alla valenza probatoria della documentazione concernente l’avvenuta revisione rispetto ad eventuali acquirenti del veicolo.
4.2. Un altro tema che appare utile trattare in premessa – perche’ ricorrente nell’esame dei ricorsi – e’ quello della determinazione del termine prescrizionale per i reati di corruzione commessi prima del 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della riforma di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190. Ebbene, il termine prescrizionale va computato sulla base della pena edittale del tempo in cui i reati si sono perfezionati, sicche’ andra’ riguardato il massimo edittale dell’epoca, vale a dire quello di anni cinque di reclusione, con conseguente determinazione di quello massimo ex articolo 161 c.p., in anni sette e mesi sei.

 

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4.3. L’ultima riflessione generale riguarda la ricostruzione della sentenza impugnata quanto alla sussistenza oggettiva della fattispecie associativa, sulla quale il Collegio deve svolgere alcune osservazioni generali, sviluppate sulla scorta delle obiezioni che tutti i ricorrenti che ne rispondono hanno formulato sull’argomento.
La Corte di appello ha esaltato, quali elementi a sostegno della validazione dell’assunto accusatorio circa il tema in discorso, plurimi dati, che ha poi di volta in volta fatto emergere anche in ordine a ciascuno dei reati fine. Ne e’ venuta fuori la ricostruzione di un sistema organizzato e collaudato/ che vedeva al centro la MCTC di Varese ed alcuni dei suoi dipendenti i quali, pur con ruoli diversi, assicuravano, a chi era disposto a sostenere un costo maggiore di quello della pratica “regolare”, il sistematico ottenimento del buon esito di pratiche ammnistrative. In questo contesto si collocavano dei soggetti che facevano da collettori delle tangenti e da trait d’union tra i privati che volevano avvalersi della scorciatoia ed i pubblici ufficiali infedeli. In questo contesto ricostruttivo, la Corte territoriale ha evidenziato da quali elementi, in particolare, avesse tratto la dimostrazione della sussistenza del vincolo stabile tra i componenti del gruppo individuato, che trascendeva l’accordo alla base delle singole illiceita’: l’uso di tariffe predefinite, i contatti tra PPUU infedeli, intermediari e interessati, il mutuo soccorso assicurato nel difendersi dai controlli del direttore della (OMISSIS) – circostanze confermate da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia -, nonche’ l’utilizzo di un linguaggio convenzionale, sia per indicare l’oggetto degli scambi che i protagonisti stessi delle vicende delittuose. Che in parte la gerarchia del sodalizio corrispondesse a quella in cui erano collocati i protagonisti della vicenda nell’ambito della MCTC non sminuisce la valenza del ragionamento probatorio, dal momento che proprio quella collocazione nel pubblico ufficio, con le rispettive responsabilita’ e funzioni, era funzionale al perseguimento degli scopi illeciti della compagine, che del ruolo istituzionale rivestito dai Pubblici Ufficiali si nut(OMISSIS). La Corte di appello ha altresi’ valorizzato i contributi ricostruttivi di alcuni degli imputati sia quanto all’esistenza dell’associazione in se’, sia in ordine al ruolo da ciascuno rivestito (si pensi al contributo di (OMISSIS), quando ha descritto il sistema delle mazzette o mance provenienti dai giostrai e quello di (OMISSIS), che ha parlato della propria posizione di intermediario tra gli utenti e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). A sostegno della sua conclusione, la Corte di merito ha riportato altresi’ alcuni brani di intercettazioni, eloquenti di un sistema collaudato, che fa il pari con quanto e’ emerso in ordine ai reati-fine.

 

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Ne consegue un costrutto ben articolato e privo di cadute logiche, cui tutti i ricorrenti hanno opposto critiche prive della necessaria puntualita’ critica con la decisione avversata, cosi’ disattendendo il dovere di specificita’ di cui si e’ detto sopra.
5. Di seguito la trattazione delle posizioni dei singoli imputati ricorrenti.
6. Il ricorso di (OMISSIS) – che oggi risponde dei reati di cui ai capi 10) e 11), cioe’ dei falsi e delle corruzioni relativi alla seduta di revisione di Tradate – e’ parzialmente fondato.
6.1. Non lo e’ quanto ai primi tre motivi di ricorso, che agitano il tema della mancanza di qualifica soggettiva in capo all’imputato, il che precluderebbe – in tesi – l’ascrivibilita’ soggettiva al (OMISSIS) dei reati di falso in atto pubblico e di corruzione che gli sono addebitati sol perche’ si tratta di ausiliario tecnico della (OMISSIS) e non di un Pubblico Ufficiale.
Dette doglianze sono, infatti, manifestamente infondate, laddove la riferibilita’ al predetto dei reati propri oggetto di addebito non discende – nel costrutto accusatorio validato dai Giudici di merito – dalla sua qualifica soggettiva (che appare, quindi, giuridicamente indifferente), ma dall’apporto che egli e’ accusato di aver fornito all’attivita’ dei concorrenti intranei, cioe’ dei Pubblici Ufficiali infedeli, autori delle false revisioni e protagonisti del mercimonio della propria funzione.
A questo proposito, il ricorso e’ privo di pregio quando indugia sulla disposizione di cui all’articolo 117 c.p. (cosi’ come e’ errata, in parte qua, la motivazione della Corte di appello che lo ha richiamato), sostenendo che la sua inapplicabilita’ impedirebbe di reputare il concorso di (OMISSIS) nei reati propri. E’ vero, infatti, quanto sostiene il ricorrente a proposito del fatto che quest’ultima disposizione trova spazio nei soli casi in cui la qualifica soggettiva del concorrente comporti il mutamento del titolo di reato e non gia’ quando, da detta qualifica, dipenda l’an stesso della rilevanza penale del fatto (come nel caso all’attenzione della Corte).

 

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Cio’ non di meno, l’errore in cui e’ incorsa la Corte territoriale non conduce alle conseguenze auspicate dalla parte. Ed invero, la situazione in cui si verte, ancorche’ esuli dal disposto di cui all’articolo 117 c.p., e’ comunque riconducibile alla norma generale di cui all’articolo 110 c.p.; a tale riguardo, il Collegio intende ribadire quanto gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, “ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, e’ necessario che il fatto commesso dall’estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall’autore principale. Ne consegue che, quando l’azione del concorrente e’ di per se’ lecita e la sua illiceita’ dipende dalla qualita’ personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all’articolo 110 c.p.” (Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia e altri, Rv. 241129). Ne consegue che – ragionando sulla norma generale in materia di responsabilita’ concorsuale – il concorrente estraneo risponde del reato proprio laddove, da una parte, sia a conoscenza della qualifica soggettiva dell’intraneo, conoscenza che, nel caso di specie, dati i comprovati rapporti di lavoro che legavano (OMISSIS) alla (OMISSIS) ed ai Pubblici Ufficiali infedeli, non puo’ essere posta in discussione (ne’ e’ discussa dal ricorso); dall’altra che l’intraneo sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilita’ in concreto per l’eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilita’; dall’altra, ancora, che il concorrente estraneo abbia contribuito alla consumazione del reato (Sez. 2, n. 219 del 17/10/2018, dep. 2019, Di Silvio, Rv. 274461; Sez. 6, n. 40303 del 08/07/2014, Zappia, Rv. 260465).
6.2. Cosi’ inquadrato il titolo della responsabilita’ concorsuale di (OMISSIS), lo scrutinio circa l’applicazione concreta dei principi sopra enucleati porta, tuttavia, ad escludere che la pronunzia avversata resista alle ulteriori censure di parte (condensate nei motivi dal quarto al sesto). Proprio in relazione al contributo del ricorrente all’attivita’ dei Pubblici Ufficiali infedeli – requisito necessario per l’attribuzione concorsuale dei reati propri – il tessuto argomentativo della decisione della Corte di appello, infatti, e’ contrassegnato da errori e da una debolezza giustificativa tali da renderlo manifestamente illogico e da richiedere un nuovo vaglio della Corte territoriale.

 

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Peraltro neanche puo’ attingersi alla sentenza di primo grado, che aveva del tutto omesso di motivare sulla posizione di (OMISSIS), lacuna motivazionale cui ha ritenuto di porre rimedio la Corte milanese.
6.2.1. In primo luogo, coglie nel segno il ricorrente quando denunzia che la sentenza impugnata ha fatto richiamo, per supportare il giudizio di responsabilita’ del ricorrente, a dati processuali non reali, vale a dire alla partecipazione del prevenuto all’associazione – di cui, al contrario, (OMISSIS) non era mai stato accusato – ed al coinvolgimento nella falsa revisione di cui al capo 20), per cui, invece, era stato assolto in primo grado “perche’ il fatto non sussiste”, senza che contro tale decisione sia stato proposto appello dalla parte pubblica.
6.2.2. In secondo luogo, gli indicatori da cui la Corte di merito ha tratto la conferma della sentenza di primo grado, quand’anche globalmente considerati ed a voler prescindere dagli errori appena rimarcati, non restituiscono un tessuto motivazionale dotato di consistenza logica, quanto alla partecipazione consapevole e causalmente rilevante di (OMISSIS) alle illiceita’ commesse dagli altri concorrenti in occasione della seduta di revisione di Tradate.
Osserva il Collegio che la telefonata intercorsa tra (OMISSIS) e Torneo, in cui il primo chiedeva al secondo come ” (OMISSIS)” si fosse comportato (ricevendo la risposta “a posto, a postissimo quello”), e’ equivoca per varie ragioni. Essa -come dimostrato dalle allegazioni del ricorso – e’ avvenuta l’11 aprile, il che avrebbe richiesto una spiegazione specifica circa le ragioni per cui venisse ricollegata all’evento di Tradate, che era avvenuto il 6 aprile. Ugualmente ambigua e’ la giustificazione della Corte di appello sul punto, laddove non ha chiarito le ragioni per cui il contenuto di detta conversazione fosse eloquente di una partecipazione consapevole di (OMISSIS) ai brogli di quella seduta di revisione e non, per esempio, di un coinvolgimento incolpevole nelle attivita’ commesse da altri, che magari fossero riusciti a neutralizzare le sue possibilita’ di discernimento e di intervento.
Riguardo agli elementi ricollegati dalla Corte territoriale al giorno del fatto, deve dirsi che la richiesta rivolta da (OMISSIS) – funzionario responsabile di quella seduta – a (OMISSIS) di iniziare a “guardarsi intorno” non e’ suscettibile di un’interpretazione univoca come quella che ne hanno dato i Giudici di appello; essa non esclude, infatti, anche causali non illecite alla base di quell’esortazione, come, per esempio, l’attuazione delle operazioni necessarie per l’organizzazione della seduta.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Quanto al coinvolgimento fattivo del ricorrente nei falsi e nelle corruttele ricollegate a quella seduta, la sentenza impugnata non e’ chiara quanto ai tempi ed ai modi in cui l’avvenuta revisione veniva verbalizzata dal funzionario che presiedeva la seduta, sicche’ non e’ spiegato in sentenza come l’imputato avesse potuto e dovuto percepire i brogli che riguardavano i veicoli che non erano stati proprio condotti sul posto. Il riferimento, poi, della Corte di merito alla circolazione di denaro presuppone che i passaggi delle somme prezzo delle corruttele avvenissero in maniera palese – circostanza che non risulta accertata – ma, soprattutto, non spiega razionalmente quale sia il ruolo fattivo del prevenuto, per il cui coinvolgimento non basta ritenere che egli avesse intuito o sospettato quanto i suoi superiori stavano commettendo, ma e’ essenziale che avesse apportato un proprio contributo fattivo alla realizzazione dei misfatti.
Se a cio’ si accompagna l’assenza di qualsiasi intercettazione che veda (OMISSIS) protagonista di conversazioni significative in senso accusatorio – a differenza di altre posizioni, del pari caratterizzate da un ruolo gregario rispetto a quello dei funzionari – allora e’ evidente come il vaglio circa la sua responsabilita’ debba essere oggetto di una nuova delibazione.
6.3. La fondatezza del ricorso impone di prendere atto che il termine prescrizionale per i delitti di corruzione di cui al capo 11) e’ spirato il 6 ottobre 2019 (sulla determinazione del termine prescrizionale per le corruzioni, cfr. supra p. 4.2.).
6.4. La prescrizione non e’, invece, maturata quanto al reato di cui al capo 10), giacche’ il falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata presenta una pena edittale massima di dieci anni di reclusione, con la conseguente determinazione del termine prescrizionale massimo in anni dodici e mesi sei.
A questo riguardo, e’ opinione del Collegio che la richiesta formulata dal difensore di (OMISSIS) nel motivo aggiunto di ricorso – di riqualificazione del delitto in parola nella fattispecie di cui all’articolo 480 c.p. – sia manifestamente infondata per le ragioni esposte supra al p. 4.1.1.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

7. Quanto al ricorso di (OMISSIS), si osserva quanto segue.
7.1. Il primo motivo di ricorso che critica la sentenza impugnata quanto al
giudizio di sussistenza della fattispecie associativa – e’ manifestamente infondato e aspecifico, in quanto non oppone una critica ammissibile al costrutto della Corte di appello, della cui congruita’ e perfetta logicita’ si e’ detto supra al p. 4.3, cui si opera integrale rinvio.
Di contro, il ricorrente formula critiche prive nel necessario confronto critico con la decisione avversata, cosi’ disattendendo gli insegnamenti di questa Corte quanto al dovere di specificita’, di cui pure si legge supra al p. 3.2.
7.2. Anche il secondo motivo di ricorso – che riguarda i falsi e le corruttele che hanno riguardato le revisioni dei veicoli della (OMISSIS) s.r.l. e della ditta TD scavi, entrambe riconducibili a (OMISSIS), avvenute il 21 giugno 2011 (capi 2) e 3)) – e’ inammissibile.
In particolare, l’impugnativa e’ aspecifica laddove non percorre una direttrice critica puntuale rispetto al coacervo di dati posti dalla Corte di merito a base dello scrutinio di conferma della responsabilita’ del ricorrente. Ha mancato, infatti, la parte di avvedersi che i Giudici di appello hanno valorizzato la confessione e la chiamata in correita’ dell’intermediario (OMISSIS), cui sono stati affiancati plurimi dati di conforto. Ci si riferisce ai risultati dell’analisi dei tabulati telefonici – che ha evidenziato contatti di (OMISSIS) con (OMISSIS) e con (OMISSIS) in corrispondenza della data delle revisioni -, la visione del disco cronotachigrafo dell’autocarro tg. (OMISSIS) (con un chilometraggio incompatibile con lo spostamento del veicolo dal deposito il giorno della revisione), la mancanza di un numero di autisti sufficienti per condurre tutti i veicoli, nella stessa giornata, a Varese per la revisione, nonche’ il dato rappresentato dal contatto telefonico di (OMISSIS) con (OMISSIS) all’indomani del controllo presso le aziende di (OMISSIS), quando l’intermediario aveva chiesto l’indirizzo della (OMISSIS), laddove gli operanti avevano formulato a (OMISSIS) proprio una domanda analoga.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Quanto all’unica censura piu’ concreta che si apprezza nel ricorso, vale a dire quella che concerne la non pertinenza delle intercettazioni riportate in sentenza rispetto alla data della revisione “incriminata”, giova segnalare che dette captazioni non sono riportate come prodromiche ai fatti del 21 giugno 2011, ma come input da cui gli inquirenti avevano preso le mosse per la verifica investigativa circa l’esistenza di un rapporto illecito in cui (OMISSIS) faceva da tramite tra (OMISSIS) a la (OMISSIS) di Varese.
7.3. Anche il terzo motivo di ricorso – che pure indugia sui capi della sentenza impugnata che attengono ai reati sub 2) e 3) – e’ inammissibile.
La Corte di merito, come sopra anticipato, ha trattato il tema del disco cronotachigrafo del trattore stradale tg. (OMISSIS) e il ricorrente fa generico riferimento ad una memoria depositata nel giudizio di primo grado, senza neanche chiarire quale aspetto di questo dato probatorio ed in che termini sia in discussione; e trascurando che, come osservato a proposito del secondo motivo di ricorso, molti altri sono i dati di riscontro alla chiamata in correita’ di (OMISSIS) su questo episodio.
7.4. Il quarto motivo di ricorso – che attiene ai falsi ed alla corruttela collegati alla revisione dei veicoli della (OMISSIS) s.a.s. e della (OMISSIS) e graniti s.r.l. del 23 settembre 2010 e del 17 ottobre 2011 (capi 4) e 5)) – e’ fondato.
In particolare, la sentenza impugnata – omettendo di precisare se la chiamata in correita’ di (OMISSIS) riguardasse anche questi episodi – ricostruisce le illiceita’ che sarebbero alla base delle revisioni sulla scorta di un ragionamento vago; esso fonda su una non meglio precisata verifica de visu degli operanti circa le condizioni dei veicoli (che non si comprende quando sia avvenuta e cosa abbia esattamente appurato), sulla precedente mancata revisione di uno dei veicoli e su una “triangolazione telefonica” tra (OMISSIS), (OMISSIS) (collaboratore delle societa’ proprietarie) e (OMISSIS) in corrispondenza delle date delle revisioni, triangolazione che non si comprende quali contatti abbia fatto registrare. Si tratta di una congerie di argomenti non dotata della necessaria puntualita’ probatoria e che ripete lo schema argomentativo della sentenza di primo grado, che l’appello di (OMISSIS) aveva puntualmente criticato, restituendo un costrutto manifestamente illogico. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio affinche’ la Corte di appello fornisca nuova motivazione sul punto.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Tale annullamento con rinvio puo’ riguardare pero’ solo i falsi, giacche’ le corruttele concernenti entrambi gli episodi risultano prescritte. Ne consegue che la sentenza impugnata, quanto al reato sub 5) va annullata senza rinvio perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
In particolare, facendo riferimento alla pena edittale antecedente alla novella ex L. n. 190 del 2012 (cfr. sopra p. 4.2.), la corruzione del 17 ottobre 2011 si e’ prescritta il 17 aprile 2019, decorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del reato.
7.5. Quanto alla corruzione del 23 settembre 2010, come sostenuto nel quinto motivo di ricorso, essa si era prescritta addirittura il 23 marzo 2018, prima della sentenza impugnata.
7.6. Analoga sorte riguarda la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7), riguardanti, rispettivamente, i falsi e le corruzioni relativi alle revisioni dei veicoli della “(OMISSIS) snc”.
In primo luogo, anche in questo caso, la Corte di appello trascura di precisare se ed in che termini (OMISSIS) abbia chiamato in correita’ (OMISSIS). In ogni caso, anche a voler presupporre le accuse di (OMISSIS) a (OMISSIS), la motivazione presta il fianco alle critiche del ricorrente anche quanto ai riscontri.
Innanzitutto, l’annotazione di p.g. menzionata in sentenza, sulla cui base la Corte di merito ha ritenuto che il semirimorchio tg. PD033493 “era rimasto fermo presso la sede della ditta”, e’ stata travisata, giacche’ l’annotazione cui la Corte distrettuale si riferisce e’ stata allegata al ricorso e da’ si’ atto di un controllo, ma solo alle ore 6.45 del mattino. Di contro, la sentenza impugnata non ha chiarito se il percorso tra il luogo del parcheggio e quello della revisione potesse essere “coperto” in un tempo compatibile con l’effettuazione della revisione in quella stessa mattinata. Peraltro vi e’ anche un vizio di impostazione nella risposta della Corte di appello, laddove quest’ultima si e’ arroccata sull’anzidetto ragionamento probatorio e, ad analoga censura dell’appello (che sosteneva la possibilita’ che la revisione fosse stata effettuata, essendosi tenuta alle 10.48 del mattino), ha risposto che la parte avrebbe potuto provare, con il disco cronotachigrafo o con l’audizione dell’autista, che il veicolo si fosse effettivamente recato alla (OMISSIS), invertendo, cosi’, l’onere della prova e ponendolo in capo all’imputato.
Riguardo all’altro dato probatorio che si legge in sentenza, occorre precisare che le telefonate di (OMISSIS) con i (OMISSIS) non risultano collocate temporalmente e, quindi, non se ne apprezza la portata a carico.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va, in parte qua annullata con rinvio in ordine al falso di cui al capo 6) affinche’ il Collegio di merito offra nuova motivazione.
Quanto alla corruzione di cui al capo 7), si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto essa e’ prescritta a far data dal 12 giugno 2019.
7.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al concorso del (OMISSIS) nei reati di cui ai capi 10) e 11), vale a dire i falsi e le corruzioni concernenti la seduta di revisione tenutasi a Tradate il 6 aprile 2012.
In questo caso non puo’ negarsi che (OMISSIS) non sia tra i protagonisti diretti, essendo la seduta presieduta da (OMISSIS), ma la Corte di merito ha tuttavia valorizzato – in maniera non manifestamente illogica – una serie di dati probatori a carico dell’imputato.
In particolare, i Giudici di appello hanno attribuito un significato probatorio circa il coinvolgimento di (OMISSIS):
alla chiamata in correita’ di (OMISSIS), l’intermediario che ha funto da trait d’union tra i beneficiari e i Pubblici Ufficiali infedeli;
alle interlocuzioni di (OMISSIS) con (OMISSIS), che il funzionario aveva rassicurato quanto alla conduzione “deviata” della seduta di (OMISSIS), affermando di aver “gia’ addomesticato” (OMISSIS), espressione reputata razionalmente eloquente del fatto che la conduzione della seduta fosse pilotata anche da (OMISSIS);
i ripetuti contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), le lamentele del primo quanto all’avidita’ di (OMISSIS) e quelle del secondo circa il coinvolgimento di Balazova nell’evento di Tradate, che non avrebbero avuto senso se (OMISSIS) – come sostenuto nel ricorso – non avesse rivestito un ruolo anche rispetto agli illeciti in discorso.
Tali elementi, riportati in sentenza, sono stati razionalmente composti e reputati significativi del coinvolgimento di (OMISSIS) anche in questa vicenda pur non rivestendo, nella medesima, alcun ruolo ufficiale, essendo stato designato a presiedere la seduta il coimputato (OMISSIS).

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Di contro, il ricorso oppone a questo costrutto non manifestamente illogico la richiesta di rivedere l’interpretazione delle intercettazioni, seguendo, cosi’, una direttrice censoria non corretta. Il ricorrente, infatti, trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimita’ e’ univocamente orientata a ritenere che “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’”(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389)
Il ricorso e’, pertanto, anche in parte qua, inammissibile.
7.8. L’ottavo motivo di ricorso – che riguarda gli illeciti commessi in occasione della seduta di revisione di (OMISSIS) (capi 12) e 13)) – e’ del pari inammissibile.
Benche’ anche questa seduta di revisione non sia stata presieduta da (OMISSIS), il suo coinvolgimento e’ stato adeguatamente tratteggiato dalla Corte di merito, che ha descritto come il ruolo del ricorrente fosse emerso gia’ prima della seduta stessa, laddove egli aveva avuto contatti con (OMISSIS) relativi all’organizzazione dell’evento e, addirittura, seguendo una prassi del tutto anomala, aveva avvertito di propria iniziativa l’agenzia di pratiche auto circa la data dell’evento. In secondo luogo, la cointeressenza illecita di (OMISSIS) nella seduta e negli illeciti che vi si collocano e’ stata fondata dalla Corte di appello sui contatti con (OMISSIS) il giorno della seduta, quando (OMISSIS) aveva avvertito il collega del possibile arrivo del direttore Persano. E’ evidente che ci si trova al cospetto di un contributo fattivo e non gia’ di un’ipotesi di connivenza non punibile.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Il ricorso, pertanto, e’ manifestamente infondato.
7.9. Il nono motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 14) e 15), vale a dire il falso e la corruzione relativi alla pratica per il cambio d’uso dell’autocarro di Jane Campos in autocaravan.
Tale motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ soffre di un’impostazione del tutto aspecifica, ignorando l’amplissima mole di elementi a carico del ricorrente illustrati nelle pagine da 178 a 187 della sentenza impugnata, dove si leggono i risultati delle intercettazioni sia quanto alla fase organizzativa della pratica illecita (che e’ fruttata a (OMISSIS) 1000 Euro), sia quanto a quella che e’ conseguita al controllo di p.g. presso l’agenzia che aveva curato l’incombente e che ha visto (OMISSIS) confrontarsi allarmato con i propri complici, sia in ordine alla fase della percezione del compenso da parte dell’intermediario (OMISSIS).
7.10. Il decimo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 257 reg. esec. C.d.S., quanto ai reati di cui ai capi 16) e 17), per avere reputato necessaria la visita prodromica al rilascio del permesso carro-carovana per il rimorchio di (OMISSIS).
Ebbene, riguardo agli anzidetti reati, effettivamente la decisione avversata presenta una carenza motivazionale in quanto, nonostante la questione della necessita’ della visita prodromica fosse stata posta nei motivi di appello, non vi e’ alcuna risposta della Corte di merito, che si e’ soffermata solo sullo smarrimento della carta. Ne’ la sentenza impugnata valorizza l’esistenza di intercettazioni che attestino dell’accordo illecito con (OMISSIS), quand’anche solo come riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie di (OMISSIS), di cui peraltro ha scritto il Giudice di prime cure, ma non la Corte territoriale.
La fondatezza del ricorso impone di prendere atto che, il 22 settembre 2019, e’ decorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei relativo ad entrambi i reati.
7.11 L’undicesimo motivo di ricorso concerne i reati di cui ai capi 18), 18 bis) e 19), cioe’ il falso in atto pubblico di fede privilegiata, il falso in certificazione amministrativa e la corruzione relativi alla revisione di un veicolo ed al rilascio del permesso carro-carovana per un altro, entrambi di proprieta’ di (OMISSIS).
Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato ed aspecifico.
Quanto a quest’ultimo aspetto, deve osservarsi che l’attenzione del ricorrente e’ appuntata su alcuni aspetti della motivazione, trascurando pero’ la massiccia mole di elementi a carico che si apprezzano nella ricostruzione della Corte di appello, cui peraltro va affiancata quella della sentenza di primo grado, che richiama anche la chiamata in correita’ del (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) quanto a questi fatti.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Il riferimento e’ alla triangolazione di telefonate tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che attesta come quest’ultimo si sia rivolto a (OMISSIS) affinche’ facesse da intermediario nei confronti di (OMISSIS), sia per la pratica di revisione che per il rilascio del permesso carro carovana (pagg. 192-198 della sentenza impugnata). Peraltro in questo caso non si pone il problema agitato rispetto alla vicenda del veicolo di cui ai capi 16) e 17) giacche’ e’ evidente, dalle intercettazioni riportate a pag. 194, che il permesso carro-carovana era scaduto da tempo, il che avrebbe comunque imposto – anche a voler seguire l’impostazione del ricorrente -l’effettuazione della visita da parte del funzionario della (OMISSIS). Venendo a quanto dedotto dalla parte, il Collegio osserva che nessuna aporia motivazionale si riscontra quanto alla data della revisione, giacche’ quest’ultima e’ del 17 maggio 2012, mentre la conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 13 aprile 2012 attesta non gia’ che la pratica era avvenuta in quella giornata, ma solo che (OMISSIS) avrebbe dovuto svolgerla in quella giornata e l’unico dato certo e’ che il 25 aprile (OMISSIS) non aveva ancora ritirato i documenti.
7.12. Il dodicesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa i reati di cui ai capi 22) e 23), cioe’ il falso e la corruzione concernenti un veicolo di proprieta’ di un parente di (OMISSIS). La Corte ritiene che anche questo motivo di ricorso sia inammissibile giacche’ la sentenza impugnata si sovrappone a quella di primo grado, che aveva valorizzato che (OMISSIS), anche per questo episodio, era reo confesso e chiamante in correita’ di (OMISSIS). Dal che consegue che la sequenza fatta delle intercettazioni, dell’incontro (OMISSIS)/ (OMISSIS), degli incontri (OMISSIS)/ (OMISSIS) con scambio di documenti e della restituzione della documentazione a (OMISSIS) – avvenimenti in perfetta coerenza temporale tra loro e con l’ipotesi che (OMISSIS) abbia dato attuazione all’incarico di (OMISSIS) attraverso (OMISSIS) – assume un significato univoco, ancorche’ non sia stato individuato il veicolo oggetto della pratica, ne’ si sia accertata l’identita’ del funzionario che ne ha curato la revisione.
7.13. Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla prova dei reati di cui ai capi 24) e 25), id est del falso e della corruzione concernenti la revisione del semirimorchio di proprieta’ di (OMISSIS).

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Anche in questo caso il ricorso e’ inammissibile siccome manifestamente infondato, giacche’ la vicenda – per cui vi e’ un compendio probatorio quasi del tutto sovrapponibile a quello di cui ai reati sub 22) e 23) – presenta, in piu’, anche la precisa individuazione del veicolo revisionato e del Pubblico Ufficiale autore della revisione, che si identifica, appunto, in (OMISSIS); tale revisione si colloca proprio nei giorni a cui si riferiscono le conversazioni intercettate tra (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il concomitante incontro (OMISSIS)- (OMISSIS), che, quindi, assumono un significato probatorio ancora maggiore. L’argomento di censura circa l’incoerenza tra la data della revisione e quella dell’intercettazione del 5 aprile 2012 non coglie nel segno, giacche’, nella captazione, (OMISSIS) non riferi’ a (OMISSIS) che la revisione non era stata fatta, ma solo che il suo referente alla (OMISSIS) non gli aveva ancora fatto avere il documento, il che e’ compatibile con una revisione gia’ effettuata il 3 aprile.
7.14. Il quattordicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 26) e 27), che riguardano la pratica di revisione di un veicolo riferibile a (OMISSIS).
Il ricorso e’ inammissibile per due ragioni.
Quanto al falso, la parte rimarca che la Corte di merito non aveva spiegato quale fosse la natura del documento oggetto di falsificazione. Tuttavia, il motivo non e’ ammissibile perche’, quanto alla materialita’ del documento ed alla sua natura – si badi, non alla sua definizione giuridica – il ricorrente non aveva formulato un corrispondente motivo di appello.
Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso per le ragioni enunciate al p. 3.3.
Quanto alla motivazione in ordine alla prova del presunto accordo illecito tra (OMISSIS) e (OMISSIS) che, in tesi, avrebbe dovuto coinvolgere (OMISSIS) – che pure si assume mancante nel ricorso – la doglianza, invece, e’ manifestamente infondata ed aspecifica, in quanto il substrato probatorio valorizzato dai Giudici di appello e’ chiarissimo, nel senso che (OMISSIS) ha curato una pratica concernente un veicolo cui era interessato (OMISSIS) dietro pagamento di una tangente (cfr. pagg. 205-209 della sentenza impugnata).
7.15. Il quindicesimo motivo di ricorso ritiene la sentenza impugnata viziata sotto il profilo argomentativo in ordine ai reati di cui ai capi 31) e 32), cioe’ al falso relativo all’esame di abilitazione alla guida di (OMISSIS) ed alla connessa corruzione.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Detto motivo e’ inammissibile siccome portatore di un’interpretazione alternativa ed aspecifica, che trascura una serie di rilevanti elementi valorizzati sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, che compongono un quadro che resiste agli argomenti di censura.
Se la sentenza di primo grado aveva esaltato la chiamata in correita’ dell’intermediario (OMISSIS) e la notevole distanza tra l’abitazione di (OMISSIS) e la scuola guida (che rendeva singolare la scelta proprio di quell’agenzia), la sentenza impugnata ha riportato una pluralita’ di dati probatori che sostengono logicamente la conferma della pronunzia di condanna. Anomalo e’ l’interesse di (OMISSIS) agli esiti dell’esame pratico di (OMISSIS), tanto piu’ che egli addirittura aveva manifestato preoccupazione quando il titolare della scuola guida lo aveva chiamato, temendo che l’esaminando fosse stato bocciato e, alle rassicurazioni del suo interlocutore, aveva replicato che avrebbe chiamato “il suo capo” (pag. 220 della sentenza impugnata); significativo e’, altresi’, che (OMISSIS) avesse rassicurato (OMISSIS) circa l’esame di (OMISSIS), affermando che l’aveva “seguito” e che non si era dimenticato di lui e che (OMISSIS) avesse comunicato al padre dell’esaminando l’esito positivo dell’esame dicendo, appunto, di avere parlato con il suo “amico”; significativo e’, altresi’, che il titolare dell’agenzia, subito dopo il controllo di polizia giudiziaria sulla pratica (OMISSIS), abbia contattato proprio (OMISSIS) e che (OMISSIS) abbia cercato, a sua volta, (OMISSIS); significativi, infine, quanto al profilo corruttivo della vicenda, sono anche i rapporti debito/credito di (OMISSIS) con il padre dell’esaminando.
Questi elementi – debitamente valorizzati e razionalmente composti dalla Corte di merito – denotano un concreto e fattivo interesse del Pubblico Ufficiale – gia’ esaminatore di (OMISSIS) alla prova teorica – per le sorti dell’esame pratico di quest’ultimo e non gia’ – come predica il ricorrente -“una mera curiosita’”.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

7.16. Il sedicesimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 33) e 34), vale a dire al falso ed alla corruzione relativi al conseguimento della patente di guida da parte di (OMISSIS).
Orbene, la sentenza impugnata, effettivamente, presenta un vuoto motivazionale, dal momento che non ha chiarito le ragioni per cui, nonostante protagonista della vicenda sembri essere solo (OMISSIS), sia ipotizzato il concorso anche di (OMISSIS). Peraltro, l’intercettazione (OMISSIS)/ (OMISSIS) e’ del giorno prima dell’esame pratico (22 marzo 2012), non dell’esame orale, che era stato presieduto da (OMISSIS) il precedente 30 gennaio.
Al difetto motivazionale, tuttavia, non consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, giacche’ deve rilevarsi che, intanto, il 23 settembre 2019, e’ maturato il termine massimo di prescrizione per entrambi i reati.
7.17. Il diciassettesimo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai reati di cui ai capi 37) e 38), il falso e la corruttela per il rilascio della patente ad (OMISSIS) – e’ inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che la motivazione della sentenza impugnata restituisce un quadro chiaro circa l’esistenza di un accordo illecito e di un’attivita’ prezzolata da parte del (OMISSIS) – con la mediazione del sottoposto (OMISSIS) – a favore di (OMISSIS), che aveva necessita’ di conseguire nuovamente la patente di guida a seguito della revoca di quella di cui era precedentemente titolare.
Oltre alla sequenza di intercettazioni che ricostruiscono plasticamente l’accordo (altamente significativa e’ la fermezza di (OMISSIS) quanto alla necessita’ di percepire l’intero prezzo della corruttela), vi e’ anche da dire che (OMISSIS), come precisato dalla sentenza impugnata, ha chiamato in correita’ l’odierno ricorrente.
La doglianza circa il travisamento della prova quanto alle ragioni della revoca della patente di (OMISSIS) non ha fondamento alcuno.

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita’ nella motivazione; si ricorda altresi’ che tale vizio, intanto puo’ essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
Orbene, a prescindere dalla genericita’ del ricorso quanto all’elemento di prova travisato, deve altresi’ rimarcarsi che la questione della possibilita’ di (OMISSIS) di ottenere la patente multicategoria non e’ decisiva, data l’evidenza della corruttela, foss’anche solo per il superamento dell’esame, a prescindere dalle categorie di abilitazioni conseguite.
Riguardo, infine, all’interpretazione della circolare n. 5262 del 23.2.12 di cui scrive la Corte di appello a pag. 243, il Collegio ritiene che si tratti di questione di fatto, pertanto sottratta allo scrutinio di questa Corte.
7.18. Il diciottesimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al falso ed alla corruttela relativi all’aggiornamento della carta di circolazione di un’autovettura di proprieta’ di Mirko Tortorici (capi 39) e 40)).

 

Falsi in pratiche di revisione di veicoli

Tale motivo e’ inammissibile siccome manifestamente infondato. Data l’evidenza della corruttela, il tema agitato dal ricorrente e’ del tutto ininfluente sulla tenuta della sentenza impugnata. Da una parte, – contrariamente a quanto assume il ricorrente – l’articolo 236 reg esec. C.d.S., prevede sempre l’esecuzione della visita prima del rilascio dell’omologazione in parola; dall’altra, comunque non risulta neanche che l’omologazione del cambio pneumatici sia avvenuta in presenza delle condizioni indicate dal ricorrente, vale a dire previo rilascio del nulla osta della casa costruttrice o previa acquisizione della relazione di un tecnico abilitato.
Da tutto quanto sopra discende che la Corte territoriale ha ben evidenziato che il provvedimento di (OMISSIS) e’ stato rilasciato indebitamente e che l’aggiornamento della carta di circolazione circa l’esistenza delle condizioni per il cambio pneumatici e cerchi e’ falso.
7.19. Il diciannovesimo motivo di ricorso – che riguarda i reati di cui ai capi 51) e 52) – e’ fondato.
Si tratta della revisione di tre veicoli di proprieta’ di (OMISSIS), per cui era stato inizialmente chiesto l’intervento illecito di (OMISSIS) attraverso l’intermediario (OMISSIS). Ebbene, la stessa motivazione della sentenza impugnata evidenzia come – pur dopo l’iniziale disponibilita’ – la pratica non fosse stata portata a termine da (OMISSIS), dal momento che quest’ultimo era stato esautorato da una serie di competenze a seguito della pressante attivita’ di controllo posta in essere dall’Ing. Persano, capo dell’Ufficio. Peraltro, si evince dalla sentenza di primo grado che (OMISSIS) – che, per altre vicende, non ha esitato ad accusare se stesso e il coimputato (OMISSIS) – si era effettivamente detto all’oscuro dell’esito delle pratiche di (OMISSIS). La Corte di appello, infine, non ha smentito il dato di fatto addotto dall’appellante, vale a dire che le revisioni erano riferibili al funzionario (OMISSIS) e non a (OMISSIS), pur escludendo la natura risolutiva in bonam partem di questo dato.

 

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A conferma delle perplessita’ sopra esposte, vi e’ anche da dire che la difesa di (OMISSIS) ha prodotto sentenza irrevocabile di assoluzione di (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste, fondata sulla dimostrazione che la pratica era stata svolta regolarmente attraverso un’agenzia di pratiche auto.
Ne consegue che, sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
7.20. Il ventesimo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 53) e 54), il falso e la corruttela concernenti il veicolo di proprieta’ della “(OMISSIS) s.r.l.”.
Il motivo di ricorso e’ inammissibile dal momento che adduce critiche generiche, contestando l’interpretazione delle intercettazioni, senza pero’ confrontarsi con una serie di dati che testimoniano la solidita’ del costrutto delle sentenze di merito.
A questo riguardo, va ricordato che la sentenza impugnata ha esaltato la confessione e la chiamata in correita’ di (OMISSIS), la paternita’ della revisione in capo a (OMISSIS) e l’anomalia costituita dai contatti diretti – captati dagli inquirenti -che (OMISSIS) ha intrattenuto con Festini (uno dei soci della Tecnoluminarie) proprio in relazione al ritiro della carta di circolazione; l’interessato, infatti, ha avuto contatti telefonici con il dipendente della (OMISSIS) e ha concordato con quest’ultimo il ritiro del documento previo appuntamento telefonico su cellulare p(OMISSIS)to.
7.21. I motivi dal ventunesimo al ventiquattresimo possono essere trattati unitariamente. Essi riguardano i reati di cui ai capi RR), SS), TT) e UU), vale a dire i falsi e le corruzioni che il pubblico ministero ha costruito intorno al ritrovamento di alcuni documenti nel corso della perquisizione domiciliare che ha accompagnato l’esecuzione dell’ordinanza cautelare per i fatti ascritti a (OMISSIS) di cui si e’ detto sopra. Si tratta, piu’ precisamente, dell’originale della documentazione relativa ad un cambio d’uso di rimorchio e della fotocopia della richiesta del collaudo di un gancio traino. Ebbene, sia il Giudice dell’udienza preliminare che la Corte di appello hanno fondato la pronunzia di condanna sulla ritenuta anomalia della conservazione di questi documenti a casa del prevenuto. Di qui la supposta responsabilita’ di (OMISSIS) per il tentativo di falso in relazione a dette pratiche – sventato, in tesi, dall’esecuzione della misura cautelare – e per le connesse corruttele.

 

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Orbene, gli elementi a disposizione, come valorizzati sia dal Giudice di prime cure che dalla Corte territoriale, sono del tutto evanescenti in ordine:
– all’attinenza della documentazione di cui sopra a pratiche illecite;
– alla realizzazione, da parte di (OMISSIS), di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un falso, essendo la mera detenzione della documentazione un dato privo di significativita’ probatoria;
– alla ricezione o alla accettazione della promessa di somme di denaro in cambio di brogli nell’esecuzione delle pratiche, nulla essendo emerso quanto ai rapporti dell’imputato con gli eventuali beneficiari delle illiceita’ ipotizzate.
Ne consegue che la sentenza impugnata va, quanto ai reati in discorso, annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
7.25. Il venticinquesimo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione circa l’aumento di pena per i reati-satellite, immotivato ed applicato nella medesima misura (quarantacinque giorni di reclusione) per ogni fattispecie, a prescindere dalla sua gravita’.
7.25.1. Per dare una risposta alla doglianza, occorre ricostruire la sequenza delle decisioni e delle impugnazioni su questo punto.
Il Giudice di prime cure aveva applicato, sulla pena base minima per il reato di cui all’articolo 479 c.p., articolo 476 c.p., comma 2, un aumento di quarantacinque giorni di reclusione per ciascun reato satellite; sulla pena complessiva, il decidente aveva poi operato la riduzione per il rito (il calcolo era: pena base per il reato sub 2), anni tre di reclusione, aumentata ex articolo 81 c.p., comma 2, di quarantacinque giorni per ognuno degli ulteriori reati, per giungere alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione, ridotta per il rito ad anni cinque e mesi sei di reclusione).
L’appello non ha contestato la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado riguardo alle ragioni della determinazione della pena in aumento, ma si e’ limitato a criticare la congruita’ dell’aumento di quarantacinque giorni per ciascun reato-satellite, reputandolo “particolarmente eccessivo”.
La Corte di appello, nel riformulare il calcolo della pena a seguito delle assoluzioni di (OMISSIS) per sei dei reati che gli erano contestati, ha decurtato di complessivi mesi sei la pena finale individuata dal Giudice di prime cure, un mese per ciascuna fattispecie satellite al netto della riduzione per il rito.
7.25.2. Cio’ posto, le censure del ricorrente sono inammissibili per due ragioni.
In ordine alla pretesa incongruita’ dell’aumento di pena per ciascuna fattispecie satellite, il ricorso e’ generico in quanto non ha chiarito le ragioni per le quali sarebbe stato necessario, e per quali reati, applicare un aumento di pena inferiore a quello, gia’ piuttosto ridotto, individuato dai Giudici di merito.

 

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Laddove, poi, l’impugnativa si dirige verso l’assenza di motivazione, agita un tema inedito che – nonostante gli aumenti ex articolo 81 c.p., comma 2, siano rimasti inalterati rispetto alla pronunzia di prime cure – l’imputato non aveva sollevato con l’appello e che e’, pertanto, inammissibile (cfr. supra, p. 3.3.).
L’inammissibilita’ “genetica” che de(OMISSIS) dall’impostazione stessa del ricorso impedisce di attribuire rilievo al contrasto interpretativo che concerne il tema della determinazione degli aumenti ex articolo 81 c.p., comma 2, rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte, che decideranno il 24 giugno 2021.
8. Il ricorso di (OMISSIS) – volto a contestare la reiezione delle circostanze attenuanti generiche – e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (l’assenza di comportamenti meritori dell’imputato, la gravita’ del danno cagionato alla credibilita’ delle istituzioni, l’intensita’ del dolo, i motivi a delinquere di carattere meramente economico, nonche’ il pericolo per la sicurezza stradale che e’ de(OMISSIS)to dai reati commessi). Tale conclusione del Collegio e’ ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma puo’ limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Qualsiasi paragone con altre posizioni e’ improprio, posto che il Giudice di merito, quando nega le circostanze attenuanti generiche, puo’ ben valorizzare contra reum i dati obiettivi comuni tra imputati.
9. Il ricorso presentato nell’interesse comune di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile.
9.1. Il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione a proposito del coinvolgimento degli (OMISSIS) quali beneficiari del falso di cui al capo 10) e corruttori – e’ generico perche’ agita solo l’insufficienza della mera intestazione del veicolo falsamente revisionato in capo ai due, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, che ha esaltato il dato del prezzo pagato, evidentemente funzionale ad ottenere la revisione senza sottoporre il veicolo a controllo, a tutto vantaggio del proprietario del mezzo, che non era costretto a manutenerlo in modo tale da fargli superare una revisione regolare. La Corte di merito ha altresi’ osservato che (OMISSIS) aveva anche tenuto contatti telefonici con (OMISSIS), quale indicatore del suo consapevole coinvolgimento nel misfatto.
9.2. Il secondo motivo del ricorso degli (OMISSIS) sostiene che il Giudice di appello – nel rideterminare la pena a seguito della ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, – avrebbe dovuto rispettare una sorta di proporzionalita’ rispetto alla pena base individuata dal primo Giudice, con la conseguenza che, essendo quest’ultima aderente al minimo, anche quella rideterminata avrebbe dovuto essere determinata in egual modo.
Ebbene, il motivo di ricorso in esame e’ manifestamente infondato, giacche’ non sussiste, in capo al Giudice di appello, alcun dovere di proporzionalita’ rispetto ai singoli passaggi della commisurazione della pena quando, a seguito del mutamento dei termini del calcolo, occorra operare una rimodulazione del trattamento sanzionatorio. Peraltro, nel caso in esame, la pena e’ stata sensibilmente ridotta proprio a seguito dell’accoglimento del motivo di appello degli (OMISSIS) che riguardava la natura circostanziale dell’ipotesi di cui all’articolo 476 c.p., comma 2. Alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, infatti, la Corte di merito ha sostituito, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante della fidefacenza che era mancato nella sentenza di primo grado, quella di mesi undici e giorni venti di reclusione.
10. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato per piu’ ragioni.
10.1. Il primo motivo di ricorso – che contesta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla conferma della condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 41) e 42) – e’ inammissibile siccome del tutto generico, a fronte della massiccia valenza probatoria della rassegna delle fonti di prova a carico che si apprezza nella pronunzia avversata, da cui emerge un rapporto di consuetudine illecita tra il ricorrente ed il funzionario (OMISSIS) (a cui il primo si rivolgeva anche con toni imperativi) e la falsificazione della pratica di reimmatricolazione di un veicolo estero.

 

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10.2. E’, invece, parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui investe la partecipazione del ricorrente al sodalizio, mentre le questioni che l’impugnativa pone quanto alla sussistenza oggettiva del medesimo vanno superate richiamando la motivazione sopra sviluppata al p. 4.3.
In ordine, invece, al coinvolgimento dell’imputato nell’associazione per delinquere, la motivazione della sentenza impugnata e’ manifestamente illogica, laddove fonda la prova della partecipazione associativa solo sugli – indubbi -contatti illeciti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che trascendevano quelli concernenti gli unici due reati accertati (quelli sub capi 41) e 42)); manca, infatti, qualsiasi considerazione dei rapporti di (OMISSIS) con uno o piu’ degli altri sodali e di una sinergia operativa con soggetti diversi da (OMISSIS), quali indicatori della coscienza e volonta’ del ricorrente di far parte di un organismo stabilmente votato all’illecito. In altri termini, la Corte territoriale non ha chiarito in maniera razionale, in risposta al gravame di merito, da quali dati abbia tratto la dimostrazione che (OMISSIS) non fosse legato solo a (OMISSIS) e che non operasse in collegamento solo con quest’ultimo. Tanto impone di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinche’ offra nuova motivazione sul punto.
10.3. Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) – che lamenta che la pena, nonostante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante della fidefacenza, non sia stata modificata – e’ del pari fondato.
Alla riforma della sentenza di primo grado quanto all’incidenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, infatti, non e’ seguita alcuna effettiva riduzione della pena, rimasta quella di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, gia’ individuata dal Giudice dell’abbreviato.
La fondatezza del motivo in esame comporta, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche quanto alla dosimetria della pena inflitta a (OMISSIS). Tale statuizione si riverbera sul capo della sentenza relativo alla penale responsabilita’ del ricorrente per il reato di cui al capo 42), determinando la necessita’ di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato di corruzione ivi contestato e’ prescritto a far data dal 20 ottobre 2019, data in cui e’ spirato il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei.
11. Il ricorso di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato.
11.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei fatti – tra quelli contestati ai capi 4) e 5) – commessi il 23 settembre 2010, estinti prima della sentenza impugnata.
Detta doglianza e’ parzialmente fondata.

 

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Non lo e’ quanto al falso di cui al capo 4), commesso il 23 marzo 2010, che non si era prescritto prima della sentenza impugnata, ne’ si e’ prescritto ad oggi. Il reato contestato, infatti, ha un termine prescrizionale massimo di anni dodici e mesi sei, sicche’ esso si prescrivera’ il 23 marzo 2023.
Il ricorso e’, invece, fondato, quanto al reato di cui al capo 5) commesso il 23 settembre 2010, che effettivamente si e’ prescritto il 23 marzo 2018, prima della sentenza impugnata, decorsi anni sette e mesi sei dalla data di commissione del reato, tenuto conto della pena edittale prevista a quel tempo per il reato di corruzione (cfr. supra, p. 4.2).
La sentenza impugnata va pertanto, in parte qua, annullata senza rinvio e gli atti rimessi alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione del residuo trattamento sanzionatorio in conseguenza di detto annullamento.
11.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 533 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, n. 2), e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito, nel rideterminare la pena in mitius, non ha tuttavia fatto riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., e non ha applicato la pena minima per il reato di cui all’articolo 476 c.p., cosi’ come aveva fatto il Giudice di prime cure. Ne’ la Corte di appello ha indicato il reato piu’ grave posto a base del calcolo e specificato gli aumenti per ciascuno dei reati-satellite e le ragioni che li hanno determinati.
Ebbene, il motivo di ricorso in esame e’ inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
11.2.1. In primo luogo, la Corte di merito non aveva alcun obbligo di proporzionalita’ rispetto al calcolo della pena seguito dal Giudice di prime cure. Laddove, poi, il ricorrente assume che i Giudici di appello non abbiano indicato il reato posto a base del calcolo, non coglie che l’assoluzione in appello per uno dei reati-satellite non ha inciso sull’individuazione che gia’ il Giudice dell’udienza preliminare aveva operato del reato piu’ grave da porre a base del calcolo, vale a dire quello di cui al capo 2), scelta peraltro non contestata nel gravame di merito. In ordine, infine, alla quantificazione della pena, la Corte territoriale, pur non evocando espressamente la norma di cui all’articolo 133 c.p., ha comunque motivato circa l’assenza di comportamenti meritori e la gravita’ dei reati per la sicurezza stradale, ancorche’ per negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche invocata in appello.
11.2.2. In ordine alla mancata specificazione dell’aumento di pena per i reati satellite, deve ritenersi, in assenza di specificazioni diverse, che esso sia rimasto inalterato rispetto alla sentenza di prime cure, che l’aveva individuato in mesi due di reclusione per ciascun reato satellite.
Quanto alla motivazione degli aumenti, deve reputarsi che essa possa essere tratta dalle argomentazioni che la Corte di merito ha adoperato per
giustificare il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, cui si e’ prima fatto cenno.
11.3. Il terzo motivo di ricorso – che riguarda l’addebito ex articolo 416 c.p., – e’ inammissibile.

 

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11.3.1. Quanto al segmento del motivo di ricorso in esame che concerne la sussistenza oggettiva della fattispecie associativa, si rimanda a quanto gia’ riportato nella parte generale (cfr. supra p. 4.3.), osservando che il ricorso e’ del tutto versato in fatto e teso ad ottenere un’inammissibile riedizione del giudizio di merito.
11.3.2. In ordine al coinvolgimento di (OMISSIS) nel sodalizio, la Corte di appello (cfr. pagg. 97, 101 e 102 della sentenza impugnata) ne ha tratteggiato le prove a carico, evidenziandone il ruolo di organizzatore “dal basso” quale procacciatore di clienti dei funzionari infedeli e soggetto coinvolto in diversi reati-fine. Il ricorso, di contro, propone una versione alternativa dei fatti, che non puo’ trovare spazio nel presente giudizio di legittimita’, omettendo di dare luogo ad un reale confronto e ad una critica della motivazione che sia riconducibile alle censure consentite in questa sede (sui limiti di questa impostazione, cfr. supra p. 3.1.). Quando, in particolare, l’impugnativa tenta di valorizzare, quale elemento a discarico, che (OMISSIS) aveva rapporti solo con (OMISSIS), omette di confrontarsi con la continuativita’ e la sistematicita’ dei reati commessi, che fanno di (OMISSIS) un soggetto cruciale per alimentare l’attivita’ del sodalizio e dei funzionari infedeli che vi operavano.
12. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
12.1. Il primo motivo di ricorso – che indulge sulla pretesa carenza della qualifica soggettiva in capo al prevenuto – e’ inammissibile per le stesse ragioni gia’ esposte a proposito della posizione di (OMISSIS) e del primo motivo del suo ricorso, cui si rinvia (cfr. supra p. 6.1).
12.2. Anche il secondo motivo di ricorso – che investe la partecipazione associativa del ricorrente – e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. A pag. 100 della sentenza impugnata, infatti, si legge che (OMISSIS) aveva partecipato attivamente all’organizzazione della seduta di revisione di Tradate, occupandosi anche di riconsegnare le carte di circolazione dei veicoli non effettivamente controllati. Egli, inoltre, aveva fornito supporto ai correi controllando i movimenti del direttore Persano mentre i coimputati erano impegnati nella seduta fantasma di (OMISSIS) e teneva i contatti con i clienti e con la titolare dell’agenzia di pratiche auto Bertolini. Di fronte a queste argomentazioni, al coinvolgimento anche in altri reati fine del sodalizio ed al ruolo strategico svolto, le critiche del ricorso si risolvono in una generica negatoria, che non ha il pregio di rivolgere al ragionamento probatorio della Corte di merito una critica stringente, tale non potendo ritenersi quella che fonda sulla qualifica soggettiva di (OMISSIS) come mero ausiliario, come si e’ gia’ detto irrilevante per escludere il concorso nei reati proprio dei PPUU e, a maggior ragione, per escludere una sua partecipazione alla compagine.
12.3. Per la risposta al terzo motivo di ricorso – che concerne la sussistenza oggettiva del delitto associativo – si rimanda alla parte generale (cfr. supra p. 4.3), evidenziando come l’impugnativa in esame non contenga spunti critici che consentano valutazioni diverse e/o che impongano una risposta differente. Anzi il ricorso di (OMISSIS) e’ vieppiu’ aspecifico laddove la Corte di appello (pag. 101) ha rimarcato come sia stato proprio il ricorrente a descrivere il sistema di “mance” e la gestione che faceva capo a (OMISSIS) e (OMISSIS) e come i dubbi agitati dalla difesa nell’appello fossero congetturali. Ed effettivamente, a quest’ultimo proposito, va rilevato che il gravame di merito non reca una spiegazione ed una smentita del portato anche autoaccusatorio delle dichiarazioni dell’imputato, limitandosi solo a sottolineare genericamente come quelle dichiarazioni fossero state rese in uno stato di prostrazione perche’ rilasciate allorche’ (OMISSIS) – alla prima esperienza carceraria – si trovava ristretto per questo procedimento. Il motivo e’, dunque, inammissibile.

 

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12.4. Anche il quarto motivo di ricorso – che ritorna sul tema della qualifica soggettiva – e’ inammissibile per le ragioni gia’ richiamate quanto al primo motivo.
13. Con riferimento agli annullamenti con rinvio della sentenza impugnata per vizio di motivazione, il Collegio precisa che la Corte di appello di Milano dovra’ riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessita’ di soffermarsi sui soli punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovra’ evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
La Corte di appello dovra’ altresi’ tenere conto dell’incidenza quoad poenam degli annullamenti senza rinvio oggi pronunziati, provvedendo alla conseguente revisione del trattamento sanzionatorio, sia a valle delle altre attivita’ che le sono demandate per le posizioni per cui vi sono stati anche annullamenti con rinvio, sia laddove – come per la posizione di (OMISSIS) – l’unica operazione da svolgere e’ proprio quella di revisionare la dosimetria della pena alla luce dell’annullamento senza rinvio per la corruzione di cui al capo 5) (commessa il 23 settembre 2010) a lui addebitata.
14. All’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a (OMISSIS), in ordine al reato di cui al capo 11), a (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 5) (commesso il 23 settembre 2010), a (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 5), 7), 16), 17), 33) e 34), a (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 42), per essere i predetti reati estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza perche’ il fatto non sussiste limitatamente a (OMISSIS) ed ai reati di cui ai capi 51), 52), RR), SS), TT), UU).
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a (OMISSIS), in ordine al reato di cui al capo 10), a (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 6) ed a (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 1) e limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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