Esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 giugno 2021| n. 17969.

L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all’oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall’altra parte contraente contro la società, non risponde dell’obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell’art. 2290 c.c.

Sentenza|23 giugno 2021| n. 17969. Esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.

Data udienza 10 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società di persone – Soci – Scioglimento del singolo rapporto sociale – Caparra confirmatoria – Recesso ex art. 1385 c.c. – Conseguenze e fondamento – Socio di società di persone – Cessazione della qualità di socio anteriormente al recesso esercitato nei confronti della società destinataria della richiesta di restituzione del doppio della caparra – Responsabilità solidale del socio uscente – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8907/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’AVV. (OMISSIS), e dall’AVV. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’AVV. (OMISSIS), domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2286/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PEPE Alessandro, ai sensi e con le modalita’ previste dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.

FATTI DI CAUSA

Tra le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) intercorreva un contratto di somministrazione, in virtu’ del quale la prima si impegnava al ritiro mensile di 55 chilogrammi di caffe’ del tipo Molinari Cinque stelle per la durata di 48 mesi e la societa’ (OMISSIS), a garanzia degli impegni assunti quale somministrante, corrispondeva, tramite bonifico bancario, la somma di Euro 5.000,00.
Il 28 febbraio 2012, (OMISSIS), socia della (OMISSIS), cedeva la propria partecipazione azionaria a (OMISSIS) e successivamente, il 29 agosto 2012, quest’ultima, a sua volta, cedeva la propria quota di partecipazione a (OMISSIS), gia’ socia della (OMISSIS).
La somministrante, con telegramma del 6 febbraio 2013, preso atto del perdurante inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla societa’ (OMISSIS), comunicava il proprio recesso dal contratto di somministrazione e, ottenuto dal Tribunale di Modena il decreto n. 1393/2013, ingiungeva alla societa’ (OMISSIS) ed ai suoi soci – compresa (OMISSIS) – nonche’ ai suoi fideiussori la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, detratto il valore degli sconti accumulati dalla somministrata.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da (OMISSIS), dinanzi al Tribunale di Modena, che, con sentenza n. 809/2016, lo revocava, ritenendo che il momento della titolarita’ passiva dell’obbligazione del versamento del doppio della caparra dovesse considerarsi quello in cui l’obbligazione era sorta per effetto dell’esercizio del recesso da parte della somministrante. Pertanto, posto che il recesso era stato comunicato il 6 febbraio 2013, in epoca successiva alla cessione della propria quota da parte dell’opposta, quest’ultima non poteva essere chiamata a rispondere in via solidale del pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.

 

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La societa’ (OMISSIS) impugnava la decisione n. 809/2016, dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, ritenendola errata, perche’ il momento costitutivo dell’obbligazione doveva individuarsi non nell’atto di esercizio del recesso, ma in quello della stipulazione del contratto.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 2286/2018, oggetto dell’odierno ricorso, pur riconoscendo che vi era stato inadempimento da parte della somministrata durante il periodo in cui (OMISSIS) era stata socia, rigettava l’appello, perche’, fino a che era perdurato il vincolo sociale, la societa’ appellante non aveva contestato l’inadempimento, non aveva esercitato il diritto di recesso, ne’ richiesto la restituzione del doppio della caparra; quindi, aveva dato prova di tollerare l’inadempimento o comunque di averlo ritenuto non solutoriamente rilevante rinunciando ad avvalersi della facolta’ di sciogliere il contratto, tant’e’ che aveva riconosciuto alla societa’ (OMISSIS) il diritto allo sconto: diritto subordinato, per contratto, al riscontro dell’avvenuto adempimento.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la societa’ (OMISSIS), articolando due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

 

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Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2269, 2290, 1385 e 1456 c.c., per non avere la Corte territoriale tenuto conto che l’articolo 2290 c.c., e’ stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte come implicante, a carico del socio recedente, l’obbligo di farsi carico di tutte le obbligazioni sociali, anche quelle di fonte legale, insorte prima del recesso; per avere attribuito alla caparra confirmatoria una funzione diversa da quella di clausola contrattuale accessoria e funzionale al rispetto dell’obbligazione principale convenuta nel contratto; per non aver considerato che l’articolo 1385 c.c., e’ uno strumento speciale di risoluzione per inadempimento del contratto e che l’articolo 2269 c.c., prevede che il nuovo socio risponde di tutte le obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso in societa’, con accollo ex lege di tutte le obbligazioni e le passivita’ sociali preesistenti.
Il dato di fatto da cui occorre muovere e’ che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’inadempimento – solutoriamente rilevante – dell’obbligo di acquistare un quantitativo minimo di caffe’ si era verificato dopo la perdita della qualita’ di socio da parte di (OMISSIS), giacche’ finche’ quest’ultima aveva fatto parte della compagine sociale della (OMISSIS), la ricorrente non aveva mai contestato alcun inadempimento e non aveva sollecitato il ritiro di un maggior quantitativo di caffe’, benche’ la societa’ (OMISSIS) avesse ritirato quantitativi inferiori a quelli contrattualmente previsti (fatto quest’ultimo provato): segno, secondo la Corte d’Appello, che la (OMISSIS) aveva tollerato il suddetto inadempimento, ritenendolo non solutoriamente rilevante, cioe’ non tale da giustificare, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto ne’ il recesso unilaterale con conseguente diritto alla ripetizione della caparra.

 

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Si tratta di un accertamento di fatto certamente destinato a sfuggire al perimetro del sindacato di legittimita’ che, tuttavia, non e’ sufficiente a privare di rilevo la questione dell’asserita erronea applicazione da parte della sentenza impugnata delle norme epigrafate, ed in particolare della regola contenuta nell’articolo 2290 c.c., sul presupposto che sia che trovi applicazione l’orientamento giurisprudenziale, invocato dalla ricorrente, che pone a carico del socio uscente le obbligazioni sorte finche’ era parte della compagine sociale sia che a prevalere debba essere la tesi secondo cui l’uscita del socio, quindi il perfezionarsi dello scioglimento del suo vincolo sociale, segna il momento oltre il quale egli non risponde delle obbligazioni sociali, assumerebbe carattere assorbente il fatto che l’inadempimento non si era verificato prima del recesso, ma solo cinque mesi dopo.
La questione, infatti, ad avviso di questa Corte regolatrice non e’ stata correttamente affrontata dalla sentenza impugnata, poiche’ nel caso di specie non si trattava solo di verificare se vi fosse stato l’inadempimento solutoriamente rilevante prima del momento in cui era stato esercitato il diritto di recesso, ma, una volta accertati i presupposti per ritenere correttamene esercitata la facolta’ di sciogliere il contratto (essenso pacifico che la Corte d’Appello non ha fatto leva sulla tolleranza dimostrata dalla somministrante per negare che avesse diritto a sciogliere il vincolo contrattuale, ma si e’ limitata a ritenere che, prima del momento in cui la (OMISSIS) si era avvalsa del diritto di sciogliersi dal vincolo contrattuale, non vi erano i presupposti dell’inadempimento solutoriamente rilevante o, comunque, che la somministrante aveva rinunciato ad avvalersi del diritto di recedere dal contratto e chiedere il doppio della caparra), anche e soprattutto di verificare quali effetti ne scaturissero e da quale momento essi decorressero.
Ne’ bastava ad esonerare la Corte territoriale dal compito di eseguire tale verifica l’aver ritenuto che “la volonta’ di recedere dal contratto in ragione “del perdurante mancato rispetto al ritiro di caffe’ nei quantitativi minimi previsti nel contratto” e del “perdurante mancato pagamento delle forniture di caffe'” si riferisse ad inadempimenti verificatisi successivamente alla perdita, da parte della (OMISSIS), della qualita’ di socio” (p. 6).
Ora, pur non essendo stata riprodotta nel ricorso, la clausola n. 7 del contratto, non solo secondo la ricorrente, ma anche secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata – la quale, a p. 6, sostiene che il mancato ritiro dei quantitativi minimi era espressamente qualificato come grave, ai fini della risoluzione del contratto o del recesso ex articolo 1385 c.c.”, aveva attribuito specifica importanza all’obbligo di ritirare il quantitativo di caffe’ mensilmente convenuto – e’ incontestato che tale clausola sia stata attivata dalla ricorrente solo cinque mesi dopo lo scioglimento del vincolo sociale di (OMISSIS).
Il che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, rende irrilevante l’inadempimento precedente.

 

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Il fatto che l’inadempimento si fosse verificato anche prima di tale momento non rileva, perche’ fintantoche’ la parte interessata non decida di avvalersi della facolta’ di scioglierlo, il contratto rimane in vita, essendo tale sua sopravvivenza in vita subordinata alla decisione della parte di non risolverlo, pur avendone la facolta’, ferma restando la possibilita’ che la medesima parte insista per ottenere l’adempimento. Deve ritenersi, infatti, che – cfr. Cass. 31/10/2003, n. 24564 la tolleranza della parte creditrice, che si puo’ estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, ne’ e’ sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
Di conseguenza, e’ corretta la decisione della Corte territoriale quando afferma che l’inadempimento solutoriamente rilevante, cioe’ assunto a base dell’esercizio del potere di recesso, non si era manifestato prima dell’esercizio del recesso.
La Corte d’Appello, ritenendo liberata dall’obbligazione di pagare il doppio della caparra a titolo risarcitorio, in solido con la societa’ (OMISSIS), con gli altri soci e con i fideiussori, (OMISSIS), perche’ lo scioglimento del contratto si era verificato solo per l’inadempimento verificatosi dopo il venir meno della sua partecipazione societaria, ha, tuttavia, mancato di prendere in considerazione, come si e’ detto, gli effetti del recesso sull’obbligo di restituire il doppio della caparra confirmatoria.
Mette conto rilevare che questa Corte ha affermato che va “senz’altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso e’ una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti (l’inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)” (Cass., Sez. Un., 14/01/2009, n. 553).
Pare lecito immaginare, di conseguenza, una ricostruzione della fattispecie in termini di “peculiare ipotesi di risoluzione di diritto, da affiancare (piuttosto che contrapporre) a quelle di cui agli articoli 1454, 1456, 1457 c.c. Il recesso della parte non inadempiente si conferma cosi’ “modalita’” (ulteriore) di risoluzione del contratto, destinata ad operare, indipendentemente dall’esistenza di un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, merce’ la semplice comunicazione all’altra parte di una volonta’ “caducatoria” degli effetti negoziali – operante, nella sostanza, attraverso un meccanismo analogo a quello che regola la clausola risolutiva espressa. Si discorre, all’esito di queste corrette riflessioni, del tutto opportunamente, di una “forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale”, cui consegue, tra l’altro, una “rilevante semplificazione del quadro probatorio”: cosi’ ancora Cass. n. 553/2009, cit..
Cio’ posto, deve pacificamente ammettersi che all’esercizio del recesso consegue la conseguente caducazione dell’intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra.

 

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Va tuttavia rilevato che l’esercizio del diritto di recesso, pur non implicando rinunzia ai diritti gia’ sorti in base a tale rapporto, consente al recedente di far valere ex articolo 1385 c.c., quelle ragioni di danno conseguenti all’estinzione del contratto per recesso, le quali non trovano causa nell’inadempimento del debitore, ma nella scelta del creditore di esercitare il recesso (Cass. 14/07/2004, n. 13079). Solo “qualora, anziche’ recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra e’ ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacche’ in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto” (Cass. 16/05/2006, n. 11356; Cass. 27/03/2019, n. 8571).
Pertanto, al fine di stabilire se (OMISSIS) dovesse oppure no rispondere, in solido con la societa’ (OMISSIS), con gli altri soci e con i fideiussori, dell’obbligo di restituire il doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, sarebbe stato necessario considerare che:
a) l’articolo 2290 c.c., comma 1, stabilisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”;
b) la posizione del socio il cui vincolo si scioglie e’ ancorata al momento dello scioglimento ed ha ad oggetto la responsabilita’ per le obbligazioni sociali verso i terzi, regolata dall’articolo 2267 c.c.;
c) la posizione del socio e’ disciplinata con riferimento all’insorgenza della responsabilita’ per le obbligazioni;
d) l’evocazione del concetto di responsabilita’ sottende il sorgere, appunto, di una responsabilita’ ed evoca, dunque, il concetto dell’articolo 2740 c.c., per cui si tratta di responsabilita’ per l’adempimento dell’obbligazione, come dice l’articolo 2740 c.c.;
e) il discrimine e’ rappresentato dall’inadempimento che appunto da’ luogo alla responsabilita’ estesa dall’articolo 2290 c.c., al socio non piu’ parte della compagine sociale.
Ebbene, nel caso di specie si discute dell’obbligazione di corrispondere il doppio della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento del danno, nella misura forfetizzata determinata ai sensi dell’articolo 1385 c.c. e, dunque, di un debito che e’ insorto solo nel momento in cui la ricorrente ha esercitato il diritto di recesso, assumendo come causa dello stesso l’inadempimento della societa’ e, conseguentemente, ha chiesto l’adempimento di un debito sorto nel momento dell’esercizio del recesso, cosi’ invocando una ragione di danno sorta in quel momento. Prima dell’esercizio del recesso e particolarmente al momento dello scioglimento del rapporto sociale, o meglio della sua efficacia verso la ricorrente, ai fini che qui interessano, non vi era un obbligo di restituire il doppio della caparra, ma solo una situazione che, secondo la regola pacta sunt servanda, quanto alla restituzione della caparra, vincolava la societa’ ed anche la socia a comportamenti futuri rappresentati dalla obbligazione di restituzione della caparra, una volta cessato fisiologicamente il contratto, o, nel caso di cessazione per inadempimento assunto a motivo di recesso, dalla obbligazione di restituzione del doppio della caparra. Poiche’, l’articolo 2290 c.c., regola la responsabilita’ e lo fa nella supposizione che insorga la sua fattispecie costitutiva, al momento dello scioglimento del vincolo sociale non vi era alcuna responsabilita’, perche’ il contratto non era cessato e nemmeno era stato esercitato il recesso ai sensi dell’articolo 1385 c.c., comma 2, condizionante la nascita della responsabilita’ e, dunque, della ragione di danno liquidata secondo la tecnica inerente alla caparra.
L’esistenza di un inadempimento pregresso e soprattutto, per quel che interessa, di un inadempimento che avrebbe potuto eventualmente giustificare l’esercizio del recesso e l’avvalimento della relativa clausola in un momento in cui la socia era ancora parte della compagine sociale, resta irrilevante ai sensi dell’articolo 2290 c.c., atteso che all’atto dell’uscita dalla compagine non era sorta alcuna situazione di responsabilita’ in quanto – siccome riferibile alle conseguenze del recesso – condizionata dall’esercizio del recesso.
V’e’ da notare che, se, come alternativamente prevede dell’articolo 1385, u.c., la societa’ ricorrente avesse scelto di avvalersi dell’azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 c.c., o di un’azione di risoluzione con la forma dell’azione di risoluzione di diritto (diffida ad adempiere) ed avesse fatto valere – in disparte eventuali pretese relative al pagamento delle forniture correlate a periodi anteriori all’uscita della socia (e, dunque, gia’ esistenti come fonte di responsabilita’ a quel momento) – pretese risarcitorie ricollegate all’inadempimento e fra queste ne avesse individuata alcuna ricollegata a fattispecie determinativa del danno anteriore allo scioglimento del vincolo sociale, cioe’ avente la sua fonte in un inadempimento anteriore, allora sarebbe-venuto in rilievo l’articolo 2290 c.c., in quanto l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria e, dunque, della correlata responsabilita’ si sarebbe situata prima dello scioglimento del rapporto sociale.

 

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La corte territoriale, nell’individuare la regula iuris per la decisione, ha ragionato dando rilievo all’insorgenza dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale posta a bade del recesso, senza che ve ne fosse bisogno e senza che il ragionamento fosse adeguato alla materia del contendere: essa si ricollegava alla responsabilita’ insorta per il recesso, siccome attributiva del diritto al doppio della caparra, e non alla conseguenza in termini risarcitori che sarebbe stata rivendicabile adducendo l’inadempimento (e, naturalmente, l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria) come giustificativo di un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 1453 c.c., o di un’azione di risoluzione di diritto. Solo in questi casi sarebbe stato dirimente, come invece ha ritenuto la corte, il momento dell’inadempimento posto a base dell’azione risolutoria e, dunque, il fatto che si fosse verificato dopo lo scioglimento del rapporto sociale.
In sostanza, la corte di merito ha confuso l’obbligazione insorgente per effetto del recesso e, dunque, la correlata responsabilita’ insorta con il recesso ed al momento del recesso per l’importo corrispondente al doppio della caparra, con l’obbligazione risarcitoria che si sarebbe potuta far valere con riferimento all’inadempimento prima verificatosi (e se del caso anche senza esercitare l’azione di risoluzione), correlando alla sua insorgenza dopo lo scioglimento del vincolo sociale il non dovere la soci risponderne.
L’esistenza di un inadempimento pregresso, che avrebbe potuto giustificare l’esercizio del recesso, resta irrilevante ai sensi dell’articolo 2290 c.c., atteso che, in mancanza di recesso e soprattutto di recesso prima dello scioglimento del vincolo, non era sorta alcuna situazione di responsabilita’ ricollegata all’operare del recesso stesso.
Deve pertanto escludersi che con l’esercizio del diritto di recesso sia sorto a favore della societa’ (OMISSIS) un obbligo risarcitorio per una fattispecie di inadempimento verificatasi prima che nei confronti di (OMISSIS) si perfezionasse la cessazione della qualita’ di socia.
Ne consegue che, sebbene la Corte territoriale abbia correttamente escluso la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, il ragionamento che l’ha portata ad assumere tale decisione non risulta corretto in iure rispetto alla materia del contendere.
Il ragionamento corretto e’ quello che si sarebbe dovuto svolgere dando rilievo all’insorgenza della responsabilita’ solo per effetto del recesso e nei termini da esso giustificati.
Sicche’ la motivazione della sentenza impugnata si deve correggere a norma dell’articolo 384 c.p.c., u.c., nei termini risultanti dalle svolte considerazioni, ed in applicazione del seguente principio di diritto:
“il recesso, ex articolo 1385 c.c., determina lo scioglimento del vincolo contrattuale e da’ diritto al recedente di esercitare la pretesa risarcitoria, quantificata forfettariamente in relazione a cio’ che ha costituito oggetto della caparra confirmatoria, sebbene sulla base di un inadempimento dell’obbligazione contrattuale verificatosi anteriormente e posto a suo fondamento. Ne consegue che, qualora il vincolo sociale per un socio di una societa’ personale sia cessato (nella specie per trasferimento della quota sociale ad altri) prima della manifestazione contro la societa’, in forza di clausola contrattuale, di un recesso ex articolo 1385 c.c., per inadempimento di un rapporto contrattuale pendente all’atto dello scioglimento, con conseguente insorgenza a carico della societa’ verso il contraente esercitante il recesso dell’obbligazione di restituzione, a’ termini di clausola, del doppio della caparra confirmatoria, il socio non risponde, ai sensi dell’articolo 2290 c.c., di detta obbligazione, trattandosi di responsabilita’ della societa’ per un’obbligazione sorta per effetto del recesso dopo lo scioglimento del vincolo”.
2. Con il secondo motivo la societa’ (OMISSIS) lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato il punto 7.1. del contratto di somministrazione per cui e’ causa, recante “Inadempimento grave”, a mente del quale era facolta’ del somministrante imputare gli sconti maturati a punto 6.1. a decurtazione di eventuali crediti ancora in essere per forniture di prodotti o a decurtazione dell’importo) della caparra confirmatoria da restituire.
La tesi della ricorrente e’ che l’applicazione degli sconti contrattuali nulla avrebbe a che vedere con la prospettata tolleranza di un possibile grave inadempimento, poiche’ la facolta’ di applicare detti sconti, al momento dell’esercizio del diritto di recesso, anche tramite decurtazione dell’importo della caparra da restituire, era facolta’ rimessa alla valutazione discrezionale della somministrante.
Il motivo risulta assorbito.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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