Impugnazione del lodo per nullità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14041.

Impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione “a grappolo” di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e – indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata – sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall’art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell’esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.

Ordinanza|21 maggio 2021| n. 14041. Impugnazione del lodo per nullità

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Arbitrato – Lodo arbitrale – Articoli 823 e 829 cc – Clausola compromissoria – Nullità – Presupposti – Articolo 1226 cc – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 9284 del 2016 – Impugnazione – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 17931 del 2013 – Impugnabilità del lodo – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 9100 del 2015 – Impugnazione del lodo per nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4899/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l, nella propria qualita’ di liquidatore della (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1057/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal cons. Dott. MARCO MARULLI.

Impugnazione del lodo per nullità

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ricorre a questa Corte, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’Appello di Bari che, respingendone l’impugnazione, ha confermato la legittimita’ del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra essa ed i (OMISSIS) circa, tra l’altro, la liquidazione della quota sociale spettante a costoro in conseguenza del loro recesso ed il danno da essa patito in conseguenza delle attivita’ di concorrenza sleale poste in essere nei suoi confronti da (OMISSIS), padre degli odierni intimati.
Nel motivare il proprio deliberato, la Corte d’Appello, negata la sindacabilita’ della questione afferente alla pretesa nullita’ della clausola compromissoria per tardivita’ della relativa allegazione, ha previamente rilevato l’inammissibilita’ per difetto di specificita’ degli svolti motivi di gravame, indicanti “a grappolo un’insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale, si’ da impedire di esaminare partitamente ciascuna doglianza, verificandosi anzitutto la corrispondenza al tipo previsto dall’articolo 829 c.p.c.”; indi, scrutinando in dettaglio ciascun motivo, ha osservato, quanto al primo afferente alla liquidazione della quota di recesso, che “la societa’ non ha indicato quale dei numeri dell’articolo 823 c.p.c. sarebbe stato richiamato attraverso l’indicazione del n. 5 dell’articolo 829 c.p.c.” e che gli addebiti mossi alla CTU “non hanno nulla a che fare con la violazione del principio del contraddittorio prevista dal n. 9 dell’articolo 829 c.p.c. e non provocano la contraddittorieta’ tra specifiche statuizioni del lodo prevista dal n. 11829”; analoghi rilievi ha poi enunciato riguardo al secondo riferito al danno da concorrenza sleale, osservando che la dedotta violazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo, riguardando norme di ordine pubblico, non investe “gli invocati articolo 1226 c.c. e articolo 114 c.p.c. (che) non sono norme di ordine pubblico e, (che) comunque, nella prospettazione della societa’, sarebbero stati violati non in via autonoma, ma solo in conseguenza del preteso vizio di motivazione”.
Al proposto ricorso, seguito pure da memoria, resistono i (OMISSIS) con controricorso.

 

Impugnazione del lodo per nullità

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente si duole 1) in principalita’ della decretata inammissibilita’ per difetto di specificita’ dei motivi di impugnazione del lodo, posto che “l’odierna ricorrente aveva proposto cumulativamente impugnazioni sotto i profili dell’assenza di una motivazione del lodo… e di violazione di legge…, individuando quali norme violate l’articolo 1226 c.c. e articolo 114 c.p.c. e censurando l’impugnato lodo sia in relazione ad un vizio di motivazione, sia in relaziona alla violazione delle citate disposizioni”; in dettaglio, 2) lamenta, poi, che la Corte d’Appello abbia dichiarato inammissibili le censure proposte ex articolo 829 c.p.c., comma 3, ritenendo che l’articolo 1226 c.c. e articolo 114 c.p.c. non siano norme di ordine pubblico, quantunque, in considerazione dell’anteriorita’ della clausola arbitrale alla novella del 2006, “il lodo oggi impugnato ben poteva essere censurato anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia”; 3) lamenta, ancora, che erroneamente la Corte d’Appello abbia dichiarato le sollevate censure inammissibili in quanto le norme anzidette ed, in particolare, l’articolo 1226 c.c. non sarebbero state oggetto di autonoma violazione, ma solo quale riflesso del vizio di motivazione, sebbene nella specie fosse stato allegato “che l’arbitro avesse proceduto ad una valutazione arbitraria e non equitativa del danno, non avendo preso in esame alcun indice o elemento di fatto”; 4) lamenta, infine, l’erroneita’, ove in essa si dovesse riconoscere un’autonoma statuizione, di quanto pure affermato dalla Corte d’Appello circa l’assorbenza della predetta declaratoria di inammissibilita’ rispetto all’eccepita acquiescenza della societa’ dedotta dagli intimati, non potendo avere alcun rilievo a questo fine la circostanza che la societa’ avesse deliberato “di dare esecuzione al lodo impugnato”.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente reitera la doglianza gia’ esternata con la prima censura del primo motivo ed insiste perche’ sia dichiarata la cassazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui essa, rigettando il primo motivo di impugnazione del lodo, ha ritenuto inammissibile la dedotta violazione dell’articolo 829, comma 1, n. 5 per difetto di indicazione di quale dei requisiti dell’articolo 823 c.p.c. da esso richiamato siano stati violati dagli arbitri, “posto che dal tenore letterale dell’impugnazione per nullita’ e’ chiaramente evincibile come l’odierna ricorrente contestasse l’assenza del requisito della motivazione di cui all’articolo 823 c.p.c., n. 5”.
4. Con il terzo motivo di ricorso e’ intenzione della ricorrente censurare l’affermazione operata dal decidente del grado circa la mancata considerazione del motivo inteso a far valere la nullita’ della clausola compromissoria in quanto prospettata tardivamente; e cio’ sebbene la dedotta nullita’ fosse “rilevabile d’ufficio e come tale dovesse essere affrontata e decisa dal giudice dell’impugnazione per nullita’ anche in mancanza di specifica impugnazione”.
5. E’ prioritario per intuitive ragioni di assorbenza logica l’esame del terzo motivo di ricorso.
Il motivo e’ inammissibile.
La Corte d’Appello rigettando l’impugnazione sul punto ha non solo fatto rilevare la tardivita’ dell’allegazione, ma ha pure chiosato l’affermazione censurata dalla ricorrente a mezzo della considerazione che “peraltro dalla mancata impugnazione di buona parte delle statuizioni di merito e’ gia’ derivata la creazione di un giudicato parziale che non puo’ non coprire ogni questione in ordine alla clausola compromissoria”.
Poiche’ questa affermazione che, integra un’autonoma ratio decidendi ed e’ idonea a sorreggere di per se’ sola la decisione sul punto, non e’ stata fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha piu’ volte osservato, che la ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiche’, quand’anche se ne riscontrasse la fondatezza, l’impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all’affermazione non censurata.
6. Quanto al primo motivo di ricorso, tacitate le obiezioni che in punto di ammissibilita’ vi oppone il controricorso poiche’ le doglianza che vi trovano esposizione non violano il precetto della specificita’ dei motivi di ricorso – e’ fondata la prima delle sviluppate censure.
E’ convinzione di questa Corte – enunciata con riferimento al giudizio per cassazione, ma estensibile anche all’impugnazione del lodo, trattandosi di giudizio a critica vincolata che presuppone la veicolazione delle ragioni di doglianza a mezzo di motivi specifici, (Cass., Sez. IV, 23/12/2004, n. 23900) – che, pur esigendosi che il ricorso per cassazione debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931), “il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Cass., Sez. U, 6/05/2015, n. 9100).
La prospettazione “a grappolo” di una pluralita’ di censure non e’ percio’ ragione di pregiudiziale inammissibilita’ del gravame quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura ed, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor piu’, dalla correttezza dell’indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall’articolo 360 c.p.c., e non diversamente dall’articolo 829 c.p.c., il parametro normativo di riferimento. Tanto piu’, se qui, come non manca di fare la sentenza impugnata, dopo aver piu’ generalmente sentenziato l’inammissibilita’ del proposto atto di gravarne per difetto di specificita’ dei motivi di impugnazione, non si trascuri di scrutinare anche nel merito il contenuto delle singole doglianze rapportate, con cio’ dimostrando de plano di averne colto con la necessaria chiarezza il contenuto.
La contraria opinione sposata dalla Corte d’Appello si smentisce percio’ da sola.
7. Anche la seconda censura va accolta.
Si impone la sua regolazione in applicazione del principio iura novit curia, di guisa che, una volta che siano indicati i fatti dedotti a fondamento della domanda e cosi’ dell’eccezione, e’ dovere del giudice procedere alla ricerca della norma che si attaglia al caso concreto ed in applicazione della quale pronunciare su di esso.
E’ vero che, come si evince dallo stesso ricorso (pag. 3), nell’introdurre il giudizio di gravame avanti alla Corte d’Appello, con riferimento al capo della decisione arbitrale afferente al risarcimento del danno, la societa’ oggi ricorrente si era data cura di indicarne;
l’erroneita’ in diritto per violazione dell’articolo 1226 c.c. e articolo 114 c.p.c. richiamando espressamente l’articolo 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo. Tuttavia ove la Corte d’Appello si fosse data per inteso della lezione, gia’ dispensata da questa Corte al tempo della pronuncia impugnata, giusta la quale si reputa che le modifiche apportate all’articolo 829 c.p.c. dalla legge di riforma di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 siano volte a delimitare l’ambito d’impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l’impugnabilita’ del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente (Cass., Sez. I, 19/04/2012, n. 6148), avrebbe dovuto divisare la non conducenza del richiamo all’articolo 829 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e non avrebbe dovuto sentenziare l’inammissibilita’ della svolta censura con la motivazione invece adottata, non applicandosi alla specie, secondo quanto in seguito chiarito con l’autorita’ della pronuncia monofilattica dalle SS.UU. (Cass., Sez. U, 9/05/2016, n. 9284), il testo dell’articolo 829 c.p.c. novellato.
8. Parimenti fondata e’ la terza censura.
L’affermazione che ne e’ oggetto si rivela invero totalmente errata atteso che una violazione di legge non puo’ dipendere da un vizio di motivazione, trattandosi di vizi diversi e non sovrapponibili, dato che l’uno attiene al giudizio di diritto, l’altro al giudizio di fatto.
9. L’ultima censura va invece reputata assorbita in considerazione dell’accoglimento delle pregresse censure e della conseguente caducazione di quanto in contrario all’ammissibilita’ del gravame affermato dalla Corte territoriale.
10. Quanto al secondo motivo di ricorso, come visto, la ricorrente reitera con esso la doglianza gia’ esternata con la prima censura del primo motivo ed insiste perche’ sia dichiarata la cassazione della, sentenza qui impugnata nella parte in cui essa, rigettando il primo motivo di impugnazione del lodo, ha ritenuto inammissibile la dedotta violazione dell’articolo 829, comma 1, n. 5 per difetto di indicazione di quale dei requisiti dell’articolo 823 c.p.c. da esso richiamato siano stati violati dagli arbitri.
Entrambe le allegazioni – in disparte dai rilievi che in punto di inammissibilita’ il controricorso indirizza alla seconda, che non sono conducenti – si rivelano fondate.
Della prima di esse si e’ gia’ detto in generale; qui si rende solo necessario aggiungere che anche in rapporto al primo motivo di nullita’ del lodo la Corte ha avuto modo di scansionare la doglianza declinata “a grappolo” dall’impugnante, mostrando, nel replicare a ciascuna di esse, di cogliere con la dovuta chiarezza il contenuto delle diverse censure prospettatevi.
Circa la seconda va osservato che l’impegno interpretativo che si richiede al giudicante, onde assicurare in nome del principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale la realizzazione dello scopo del processo, impone di accertare e valutare il contenuto sostanziale degli atti processuali, quale desumibile non solo dalla letteralita’ di essi, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, nonche’ dal provvedimento in concreto richiesto.
Sotto questa angolazione, considerata l’ampiezza delle contestazioni che, assolvendo l’onere di autosufficienza del motivo, sono documentate alle pagg. 18-19-20 del ricorso, la ricorrente aveva inteso muovere alla motivazione del provvedimento impugnato davanti alla Corte d’Appello, l’affermazione qui censurata non si giustifica e se ne impone percio’ la doverosa cassazione.
11. Vanno accolte in conclusione la prima, la seconda e la terza doglianza del primo motivo di ricorso ed integralmente il secondo motivo di ricorso, inammissibile risultando invece il terzo.
12. Ne consegue la cassazione nei limiti delle censure accolte della sentenza qui avversata ed il rinvio della causa avanti al giudice a quo perche’ proceda alla rinnovazione del giudizio.

 

Impugnazione del lodo per nullità

P.Q.M.

Accoglie la prima, la seconda e la terca doglianza del primo motivo ricorso ed il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *