Il socio di una cooperativa è parte di un duplice distinto rapporto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12949.

Il socio di una cooperativa è parte di un duplice distinto rapporto, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. In particolare, mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni ed agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto e la realizzazione degli immobili, prestazioni quest’ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell’interesse dei soci, bensì il corrispettivo del trasferimento in loro favore della proprietà o del godimento (Nel caso di specie, relativo ad una controversia promossa da una cooperativa a mezzo di ingiunzione nei confronti di un proprio socio, il Collegio, respingendo il ricorso, ha ritenuto che le somme ingiunte fossero dovute da quest’ultimo, non già in funzione della sua qualità di assegnatario ovvero sulla base del negozio che lo avesse ammesso al godimento di un immobile realizzato dalla cooperativa, bensì in funzione della sua qualità di socio, ovvero in base al rapporto associativo che lo legava all’ente cooperativa, con consequenziale riconoscimento della competenza per materia del Tribunale delle imprese, investito ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), del n. 168 del 2003 della trattazione delle controversie relative ai rapporti societari)

Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12949

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Competenza – Società cooperativa – Contribuzione spese di gestione ed amministrazione – Socio moroso – Controversia – Competenza per materia del Tribunale delle imprese – Art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.6893-2020 proposto da:
(OMISSIS) IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 46/2020 del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 16/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, di annullare l’ordinanza n. 46/2020 emessa dal Tribunale di Varese in data 16/01/2020 nel procedimento n. 2471/2015 nonche’ di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Varese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla sentenza in data 16.1.2020 con la quale il Tribunale di Varese ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in relazione alla controversia promossa dall’istante a mezzo di ingiunzione nei confronti di un proprio socio, (OMISSIS), moroso nel pagamento della contribuzione dovuta a fronte delle spese di gestione ed amministrazione della cooperativa negli anni 2013 e 2014.
Nell’occasione il decidente ha motivato le proprie determinazioni, accogliendo l’eccezione sul punto sollevata dal (OMISSIS), nella convinzione che “le spese amministrative pretese dalla cooperativa non sono riconducibili al rapporto sinallagmatico di scambio tra godimento del bene e canone… ma al rapporto sociale”, di cio’ offrendo conferma, oltre all’obbligo a tal fine contemplato dall’articolo 2 lettera b) dell’atto di assegnazione e riproduttivo dell’articolo 8 dello statuto sociale che “pone a carico dei soci l’obbligo di versare una somma a titolo contributo spese determinata dal consiglio di amministrazione”, “la circostanza che il contratto non reca criteri di determinazione oggettiva delle spese in questione, ma rinvia ad una delibera del consiglio di amministrazione per la concreta determinazione delle spese medesime”.
2. Il mezzo proposto si vale di unico articolato motivo di gravame inteso a sostenere, di contro alla tesi enunciata dal decidente, che le pretese azionate in danno del (OMISSIS) traggono titolo dal rapporto mutualistico “che deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale il socio viene a fruire di tali beni e servizi”; che “le spese di gestione fanno parte di tali somme e concorrono a comporre il canone complessivo di godimento”; che “il canone e’ ritenuto pacificamente di natura contrattuale”; che “non puo’ giungersi a conclusione diversa rispetto alle spese di gestione poiche’ queste voci “accedono” propriamente al canone”; e che trattandosi di cooperativa a proprieta’ indivisa “il corrispettivo dovuto (secondo vari parametri, tempi e modalita’) dai soci assegnatari di alloggi in proprieta’ indivisa comprende la corresponsione del rimborso di spese di gestione e amministrazione”.
3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex articolo 380-ter c.p.c. Resiste il (OMISSIS) con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, ammissibile poiche’ inteso a censurare le determinazioni adottate dal decidente in forma di sentenza pronunciata all’esito della rimessione della causa in decisione e dell’invito alle parti di precisare le conclusioni, e’ infondato e non merita percio’ adesione.
5.. Come e’ noto secondo lo stabile insegnamento di questa Corte il socio di una cooperativa e’ parte di un duplice distinto rapporto, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualita’ di socio, l’altro, per lo piu’ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. In particolare nelle cooperative edilizie l’acquisto, da parte dei soci, della proprieta’ dell’alloggio – o la cessione in godimento di esso per mezzo della costituzione di un diritto reale di uso o di abitazione, come accade nelle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa disciplinate dal Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – per la cui realizzazione l’ente e’ stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa e’ del tutto omogenea a quella della compravendita o a quella che assicura in altra forma il godimento ed in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante o concedente ed il socio quella di assegnatario in proprieta’ o in godimento (Cass., Sez. I, 6/09/2007, n. 18724; Cass., Sez. I, 28/03/2007, n. 7646; Cass., Sez. I, 7/12/2000, n. 15550).
6. Su questa premessa si e’ consolidata, con particolare riguardo alle cooperative edilizie, l’affermazione, rilevante ai fini dell’imputazione dei relativi oneri all’uno o all’altro rapporto, che “mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi” (Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11015; Cass., Sez. I, 10/07/2009, n. 16304; Cass., Sez. I, 18/05/2004, n. 9393), prestazioni quest’ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell’interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento in loro favore della proprieta’ o del godimento. Non ignora, dunque, la giurisprudenza di questa Corte che ove le somme pretese a titolo di contribuzione da parte dei soci siano finalizzate a sostenere i costi di gestione dell’ente, l’obbligo relativo non si connette al rapporto di scambio, ma a quello associativo in cui trova fonte e, attraverso la mediazione deliberativa dell’organo amministrativo che ne determina l’ammontare, anche la relativa disciplina.
7. Crede percio’ il collegio – dissentendo in cio’ dalle conclusioni del PM – che, sulla scorta della riferita distinzione, le somme di che trattasi siano dovute dal (OMISSIS) non gia’ in funzione della sua qualita’ di assegnatario ovvero sulla base del negozio che lo ha ammesso al godimento di un immobile realizzato dalla cooperativa, ma in funzione della sua qualita’ di socio ovvero in base al rapporto associativo che lo lega all’ente cooperativa; e di conseguenza che bene abbia fatto il decidente gravato a riconoscere la competenza per materia del Tribunale delle imprese, investito appunto ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera a), della trattazione delle controversie relative ai rapporti societari.
Ove per vero si indaghi la radice causale dell’obbligo gravante sull’assegnatario – che e’ come e’ noto il criterio elettivo a cui guardare allorche’ si discuta della competenza regolata dalla norma teste’ citata (Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826) – va osservato che le somme qui richieste sono volte a fronteggiare specifiche esigenze societarie essendo destinate ad assicurare alla societa’, che per la sua natura e per il suo scopo non ha altre fonti di sostentamento se non quelle messe a disposizione dai suoi associati, i mezzi finanziari necessari a garantirne il funzionamento, chiamando i soci ad una contribuzione che soddisfi gli oneri connessi alla sua gestione ed amministrazione e che non sarebbe altrimenti dovuta se essa non costituisse in tal senso adempimento di un obbligo sociale assunto dal socio in dipendenza del suo status. Non e’ percio’ del tutto casuale che nel ricorso per l’ingiunzione – alla luce del quale vanno interpretate le locuzioni al contrario valorizzate dal P.M. poiche’ e’ nel ricorso per ingiunzione che si rappresenta la domanda che determina la competenza – anche quando figuri la dizione “oneri accessori” si avverta l’obbligo di specificare che essi sono dovuti per “spese di gestione ed amministrazione della cooperativa”, giacche’ in tal modo si intende esplicitare – con diretto effetto sull’attribuzione della competenza – che le somme richieste al (OMISSIS) sono appunto dovute dal medesimo non ad altro titolo, ma nella sua qualita’ di associata.
8. Rafforza, peraltro, questa convinzione la constatazione che la contribuzione ora pretesa dal (OMISSIS), malgrado se ne deduca la sua accessorieta’ rispetto al canone corrisposto per il godimento dell’immobile, non costituisce corrispettivo di un’utilita’ erogatagli dalla cooperativa, di guisa che ne sia argomentabile la diretta inerenza al rapporto di scambio. A differenza del canone, che il (OMISSIS) corrisponde periodicamente alla cooperativa nella sua veste di assegnatario a fronte del godimento concessogli con l’assegnazione dell’immobile, la contribuzione di che trattasi non rinviene la propria causa nel rapporto di scambio poiche’, per le finalita’ che essa soddisfa -assicurare le risorse per la gestione ed amministrazione in via ordinaria della societa’ -, essa non compensa la cooperativa di un’attivita’ o di un servizio reso dalla stessa nell’interesse dell’assegnatario che sia riconducibile anche latamente al godimento del bene e che possa percio’ giustificare il suo radicamento nell’atto di assegnazione. Il che, indirettamente, conferma che solo l’appartenenza del (OMISSIS) alla societa’ quale socio della medesima ne rende doveroso l’adempimento.
E, d’altronde, quando si volesse insistere su questo aspetto, l’argomento, alla luce delle considerazioni dianzi esposte – che non soffrirebbero per questo smentita – non sarebbe in ogni caso giovevole alla tesi della ricorrente, imponendosi la regolazione della competenza alla stregua del criterio residuale di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3.
9. Non crede d’altro canto il collegio che debba condurre a diversa conclusione il rilievo consentito dall’atto di assegnazione, la cui clausola inserita al n. 2 lettera b) prevede a carico dell’assegnatario l’obbligo di contribuire annualmente alle spese di gestione della cooperativa. La previsione, per quanto dianzi si e’ detto circa la radice causale dell’obbligo in parola, non ha la portata decisiva che le si vuole accordare; non altera, a ben vedere, il quadro illustrato essendo per vero giustificabile con l’intenzione di volere rimarcare anche in quel contesto negoziale che l’assegnatario, in quanto pure socio della societa’, deve contribuire al suo funzionamento mediante la contribuzione richiestali.
10. E non vale neppure soffermarsi, in chiave parimenti dissuasiva, sul dato costituito dalla particolare natura della cooperativa di che trattasi (cooperativa a proprieta’ indivisa), perche’ la natura del godimento – qui traducentesi nel fatto che l’alloggio non viene attribuito al socio in proprieta’, sibbene unicamente in godimento, ossia a titolo di mero diritto di abitazione (Cass., Sez. I, 19/08/1994, n. 7455) – qualifica il solo rapporto di scambio, attenendo alle modalita’ con cui il socio consegue il vantaggio mutualistico, ma nessun effetto ridonda quanto al rapporto di societa’.
11. In conclusione il ricorso va dunque respinto.
12. Alla liquidazione delle spese del presente giudizio provvedera’ il giudice della riassunzione.
Ove dovuto andra’ corrisposto il raddoppio del contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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