In tema di esecuzione l’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 aprile 2021| n. 12758.

In tema di esecuzione, l’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza insorto sulla base di una sentenza di condanna revocata prima della proposizione del ricorso al giudice dell’esecuzione, in cui la Corte ha affermato che nessun rilievo può attribuirsi a un certificato del casellario giudiziale non aggiornato sul punto).

Sentenza|2 aprile 2021| n. 12758

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: giudice dell’esecuzione – Provvedimento di unificazione delle pene concorrenti – Competenza – Conflitto negativo – Pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi – Giudice dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE ANCONA;
nei confronti di:
TRIBUNALE MACERATA;
con l’ordinanza del 30/06/2020 del TRIBUNALE di ANCONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere TALERICO PALMA;
lette le conclusioni del PG GAETA PIETRO, che ha chiesto dichiararsi le competenze del tribunale di Macerata;
si e’ proceduto a trattazione scritta del provvedimento ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 novembre 2019, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta formulata nell’interesse di (OMISSIS) di revoca del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in data 23.4.2019 dalla Procura della Repubblica di Macerata, atteso che la sentenza divenuta esecutiva per ultimo (17.11.2017) era quella emessa dal Tribunale di Ancona, al quale trasmetteva gli atti per la decisione.
In data 21 gennaio 2020, il Tribunale di Ancona, dopo avere rilevato che la sentenza indicata era stata revocata il 25.1.2019, restituiva gli atti al Tribunale di Macerata, che, in data 30 maggio 2020, emetteva ordinanza con la quale disponeva nuovamente la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona “per l’adozione degli opportuni provvedimenti in ordine all’eventuale conflitto di competenza”, ribadendo le ragioni per le quali aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’istanza di che trattasi.
2. Il Tribunale di Ancona, in data 30 giugno 2020, ripercorsa l’indicata sequenza procedimentale, proponeva conflitto di competenza, evidenziando che il giudice competente ex articolo 665 c.p.p., comma 4, andava individuato “facendo riferimento alla reale situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda o del ricorso, indipendentemente, percio’, da quanto attestato dal certificato del casellario giudiziale disponibile in quella stessa epoca” e che, nel caso in esame, “al momento del deposito del ricorso (6.6.2019), la sentenza n. 855/2017 del Tribunale di Ancona – che avrebbe determinato la competenza dell’Ufficio dorico – era stata gia’ revocata con ordinanza non piu’ impugnabile emessa dal Giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale”; conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del denunciato conflitto.
3. Il procedimento e’ stato trattato con contraddittorio scritto, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8; il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Gaeta Pietro, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza de Tribunale di Macerata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Rv. 228496; Cass. Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Rv. 263403, che ha statuito che” in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell’esecuzione puo’ essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non e’ suscettibile di impugnazione”), deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Macerata.
E in vero, come ha osservato il Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni scritte e come in precedenza evidenziato, il conflitto origina dal diverso rilievo attribuito al dato formale del certificato del casellario: secondo il remittente Tribunale di Ancona sarebbe priva di fondamento la tesi secondo la quale l’individuazione del giudice competente debba essere operata “sulla base del casellario giudiziale aggiornato alla data di presentazione dell’incidente di esecuzione”, piuttosto dovendosi riferire alla “reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso, a prescindere da quanto attestato nel certificato del casellario”.
2. Orbene, a fronte di un dato inequivoco quale e’ la revoca della sentenza del Tribunale di Ancona disposta ai sensi dell’articolo 669 c.p.p., in data antecedente (25.1.2019) a quella di presentazione dell’incidente di esecuzione (6.6.2019), nessun rilievo puo’ essere attribuito al richiamo formalistico a un certificato del casellario giudiziale evidentemente non aggiornato sul punto.
La realta’ effettiva, per l’individuazione del criterio di collegamento dell’ultimo provvedimento irrevocabile al momento della domanda, deve prevalere sulle risultanze del casellario che sono derivative.
Del resto, non tutte le pronunce che rilevano possono essere inserite nel casellario (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Rv. 272491, che ha affermato che ” in caso di esecuzione di una pluralita’ di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo e’ costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione”).
3. Poiche’ e’ incontestabile – attesa la revoca della sentenza del Tribunale di Ancona ai sensi dell’articolo 669 c.p.p., – che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile e’ quella emessa da Tribunale di Macerata, quest’ultimo e’ l’organo competente a decidere in funzione di Giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, cui dispone trasmettersi gli atti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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