In tema di patteggiamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 marzo 2021| n. 9818.

In tema di patteggiamento, è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l’art. 69 cod. pen. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute.

Sentenza|11 marzo 2021| n. 9818

Data udienza 27 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Applicazione della pena su richiesta delle parti – Illegalità della pena – Comparazione delle attenuanti con una sola delle aggravanti – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per la inammissibilita’ della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 444, in relazione al reato contestato di cui all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, la pena di anni due e mesi nove di reclusione e di Euro 200 di multa; nonche’ a (OMISSIS), in ordine al medesimo reato, contestato in concorso col primo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di Euro 200 di multa.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo, il primo l’illegalita’ della pena per essere stato operato il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’articolo 69 c.p. unicamente con riferimento alla recidiva e non anche in relazione alle aggravanti di cui all’articolo 625 c.p. con conseguente individuazione della pena base superiore al massimo edittale previsto per il furto semplice; nell’interesse del secondo si lamenta, invece, la erronea valutazione delle risultanze processuali dalle quali al piu’ si puo’ desumere che il (OMISSIS) ha contribuito a nascondere l’auto rubata dal complice, come dal medesimo ammesso.
Concludono, entrambi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono fondati, ancorche’, quello proposto nell’interesse del (OMISSIS), per ragioni diverse da quelle prospettate.
Ed invero, va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se e’ vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entita’ della pena e le modalita’ della sua determinazione, e’ pur vero che la eccezione a tale principio e’ rappresentata dalla illegalita’ della pena applicata (ex multis Sez. 6, n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 5, n. 5018/00 del 19 ottobre 1999, PG in proc. Rezel D. ed altri, Rv. 215673, in fattispecie identica a quella oggetto del presente procedimento); illegalita’ della pena che e’ tuttora rilevabile – anche di ufficio – ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis.
Ed invero, in tema di patteggiamento, e’ illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ad una sola delle aggravanti, in quanto l’articolo 69 c.p. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute (cosi’ Sez. 5, Sentenza n. 24054 del 23/05/2014, Rv. 259894 – 01).
Cio’ detto, considerato che nel caso di specie sono contestate anche le aggravanti di cui all’articolo 625 c.p., nn. 2 e 7 – che non risultano escluse -, deve rilevarsi che l’accordo tra le parti recepito dal giudice del merito ha comportato il riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ma non anche alle suddette aggravanti.
La pena concordata e applicata dal giudice secondo l’evidenziato percorso deve percio’ ritenersi illegale.
In tal senso va infatti ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall’articolo 69 c.p., ha carattere unitario e non e’ pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5, n. 12988 del 22 febbraio 2012, P.G. in proc. Benatti, Rv. 252313).
Pertanto, una volta preso atto della volonta’ delle parti di riconoscere all’imputato le attenuanti generiche, il giudice non avrebbe potuto avallare un accordo che ne prevedeva la comparazione esclusivamente con la recidiva e non anche con le aggravanti di cui all’articolo 625 c.p., dalla cui elisione attraverso l’esito concordato del bilanciamento avrebbe invece dovuto conseguire l’impossibilita’ di tenere conto per la base di calcolo della cornice edittale e del tipo di sanzione piu’ gravi previsti dalla disposizione suindicata, dovendosi invece fare riferimento alle pene individuate dall’articolo 624 c.p., comma 1 per il caso di furto non aggravato.
2.La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Lecce – Ufficio Gip, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce-Ufficio Gip per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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